Sez. 3, Sentenza n. 10067 del 02/12/2008 Cc. (dep. 06/03/2009) Rv. 244016 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Ordine di demolizione - Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Omessa statuizione - Ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale - Ammissibilità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
L'omessa statuizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo o dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato è rimediabile mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto si tratta di sanzioni amministrative accessorie di natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)