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Sez. 3, Sentenza n. 6234 del 03/05/1996 Ud. (dep. 22/06/1996) Rv. 205293 - 01

Acque | Tutela dall'inquinamento - Legge 17 maggio 1995, n. 172 - Scarichi - Autorizzazione - Disciplina - In particolare: scarichi da insediamento produttivo.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205293-01

Acque

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la nuova legge 17 maggio 1995, n. 172 non ha modificato sostanzialmente il quadro giurisprudenziale, nel senso che la legge statale continua ad applicarsi a "tutti gli scarichi", ossia agli scarichi di qualsiasi tipo ex art. 1 legge 10 maggio 1976, n. 319, compresi quelli pubblici e relativi alle pubbliche fognature sicché deve trovare applicazione il principio del controllo preventivo per tutti gli scarichi, non essendo stato abrogato l'art. 9, ultimo comma "tutti gli scarichi devono essere autorizzati" pur se è stata depenalizzata l'ipotesi di scarico senza autorizzazione da insediamento civile. Gli scarichi da insediamento produttivo, quale che sia il loro recapito e quindi anche nell'ipotesi di immissione in fognatura pubblica, devono essere autorizzati in modo espresso e specifico, sotto comminatoria della sanzione penale ex art. 21, primo comma legge n. 319 del 1976, come si ricava espressamente dalla legge n. 172 del 1995; la competenza attuativa, integrativa e concorrente delle Regioni "ex lege" citata n. 172 del 1995, in tema di fognature non ha comportato una loro competenza esclusiva perché il principio del controllo preventivo degli scarichi produttivi è stato conservato con la relativa sanzione penale.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)