Sez. 5, Sentenza n. 19379 del 12/04/2006 Ud. (dep. 06/06/2006) Rv. 233790 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Novella dell'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Difetti di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo specificamente indicati" - Riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia del giudice del merito - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, primo comma, lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto quando risulti anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non fa venire meno il limite della contestualità, espresso dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, e quindi va letta con riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte chiarisce che la novella normativa non consente la censura della selezione delle prove da parte del giudice del merito, neppure se il ricorso risulti autosufficiente contenendo la trascrizione dei verbali di prova, perchè il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)