Sez. 2, Sentenza n. 2756 del 26/02/2001 (Rv. 544181 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordinanza d'integrazione del contraddittorio - Termine perentorio per la notificazione - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Causa di forza maggiore impeditiva dell'esecuzione dell'ordinanza di integrazione - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
La disciplina di cui agli artt. 152, 153 e 331 cod. proc. civ., che attribuisce natura perentoria al termine concesso nel grado o nella fase dell'impugnazione per la integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (o tra loro dipendenti), non consente che esso possa essere prorogato o rinnovato, qualunque sia la causa, anche per forza maggiore, che abbia impedito la tempestiva notificazione dell'ordinanza di integrazione, poiché si tratta di una disciplina giustificata da esigenze di economia processuale, che non viola il diritto di difesa, essendo invece la normativa in materia, pur con la indicata limitazione, finalizzata ad attribuire alle parti del processo un rimedio alle conseguenze negative della mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio in quel grado o fase a causa del vincolo del litisconsorzio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)