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Sez. 5, Sentenza n. 48665 del 25/09/2009 Cc. (dep. 18/12/2009) Rv. 245813 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Opposizione della persona offesa - Inammissibilità fondata nel riferimento a valutazione già espletata dal P.M. in altro procedimento - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245813-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

È illegittimo il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari - investito dell'opposizione della persona offesa - ne dichiari l'inammissibilità fondandola sul riferimento a valutazione già espletata dal P.M. in altro procedimento, in quanto il giudizio di inammissibilità dell'opposizione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritualità dell'opposizione, nonché la legittimazione dell'opponente, solo le condizioni di legittimazione della stessa e cioè pertinenza, specificità, novità e rilevanza dell'integrazione investigativa mentre deve ritenersi preclusa una valutazione prognostica sulla rilevanza delle ulteriori indagini ai fini della fondatezza della "notitia criminis", la quale va effettuata nel corso dell'espletamento del rito camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)