Sez. 3, Sentenza n. 488 del 20/01/1984 (Rv. 432720 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COMPETENZA PER MATERIA - CONTROVERSIE INCLUSE - IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONE IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - CAUSA DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DOMANDA RICONVENZIONALE RIENTRANTE NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COMPETENZA PER MATERIA - CONTROVERSIE INCLUSE - IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONE IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - CAUSA DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DOMANDA RICONVENZIONALE RIENTRANTE NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE.*
Nella disciplina delle locazioni di immobili urbani introdotta dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, la Competenza per materia del giudice monocratico (pretore o conciliatore a seconda che il canone dovuto superi o meno lire seicentomila annue) ricorre solo nei casi espressamente contemplati: a) di diniego della rinnovazione alla prima scadenza dei contratti di locazione, in regime ordinario, di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (art. 29); b) di recesso del locatore nei contratti di locazione, in regime transitorio, di immobili locati ad uso abitazione (art. 59, ultimo comma) e ad uso non abitativo (art. 73 per i motivi di cui all'art. 29), in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Conseguentemente la domanda di rilascio per finita locazione di immobile urbano non abitativo, condotto in locazione da epoca antecedente all'entrata in vigore della legge sull'equo canone, va attribuita al giudice individuato secondo le ordinarie regole di Competenza ratione valoris stabilite dal codice di rito. Peraltro, qualora in base ai suddetti principi debba affermarsi la Competenza del tribunale sulla domanda di risoluzione, in presenza di una domanda riconvenzionale rientrante nella Competenza esclusiva del pretore (nelle specie, indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ed indennizzo per miglioramenti alla cosa locata) resta esclusa la possibilità di un simultaneus processus davanti al giudice superiore, non essendo modificabile per ragioni di connessione la Competenza ratione materiae, e ciascuna delle domande deve essere devoluta al giudice competente, salva la sospensione del procedimento sulle domande riconvenzionali fino alla definizione di quello sulla risoluzione. (Conf 4620/83, mass n 429498; (Conf 2815/83, mass n 427731; (Conf 1701/83, mass n 426563; (Conf 6362/82, mass n 423991).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)