Sez. 2, Sentenza n. 42800 del 16/10/2003 Cc. (dep. 10/11/2003) Rv. 226979 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Mancata o intempestiva decisione del giudice a norma dell'art. 96, comma primo, d.P.R. n. 115 del 2002 - Nullità - Atti invalidi - Individuazione - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dall'art. 96, comma primo, D.Lgs. n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), conseguente all'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di decidere sull'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio entro dieci giorni dalla sua presentazione ovvero immediatamente in caso di presentazione in udienza, colpisce unicamente gli atti dello specifico procedimento al quale la domanda si riferisce che, compiuti successivamente allo spirare del termine per la decisione o alla presentazione della domanda stessa in caso di obbligo di deliberazione immediata, abbiano determinato una violazione effettiva del diritto di difesa dell'imputato medesimo. (Nella specie, si è escluso che potesse essere travolta da nullità l'ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere emessa all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, nel corso della quale era stata presentata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla quale il giudice aveva omesso di decidere immediatamente). (V. Corte cost. 1 ottobre 2003 n. 304).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)