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Sez. L, Sentenza n. 33 del 08/01/1976 (Rv. 378647 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - TRASFORMAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI - COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA DEGLI AGRICOLTORI - IMPRESA GESTITA DALLA COOPERATIVA - NATURA AGRICOLA - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DISCIPLINA RELATIVA ALL'AGRICOLTURA - APPLICABILITA - FATTISPECIE (COOPERATIVA DI PRODUTTORI DI UVA).*
Stato
decisa il 1976-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378647-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - TRASFORMAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI - COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA DEGLI AGRICOLTORI - IMPRESA GESTITA DALLA COOPERATIVA - NATURA AGRICOLA - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DISCIPLINA RELATIVA ALL'AGRICOLTURA - APPLICABILITA - FATTISPECIE (COOPERATIVA DI PRODUTTORI DI UVA).*

Qualora gli agricoltori di una determinata zona, anzicche provvedere singolarmente alla trasformazione ed all'alienazione dei loro prodotti, devolvono tali operazioni ad una cooperativa munita di personalita giuridica, l'attivita svolta da questo ente, essendo meramente sostitutiva di quella che i singoli soci potrebbero direttamente compiere per realizzare la migliore redditivita delle loro aziende ed essendo ad essi direttamente riferibile, si presenta come connessa, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, con l'attivita agricola primaria dei coltivatori associati. Pertanto, l'impresa gestita dal suddetto ente deve essere considerata agricola, ai sensi degli art 2135, secondo comma, cod civ e 206 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 ed e soggetta alle Disposizioni relative all'assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali nell'agricoltura, anzicche a quelle concernenti il settore della industria. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che esattamente i giudici del merito avevano affermato la natura agricola di una societa cooperativa, composta esclusivamente da produttori di uva di una zona determinata, la quale provvedeva, alla vinificazione delle sole uve fornite dai soci ed alla vendita del vino prodotto. Mediante lavorazioni rientranti nell'Esercizio normale della agricoltura e senza sottoporre ulteriormente il vino ad operazioni e manipolazioni esorbitanti dal normale ciclo produttivo). (Conf 3473/75, mass n 377643; 3242/74, mass n 371758; (Conf 3283/72, mass n 361108; 2004/70, mass n 348078).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)