Sez. 3, Sentenza n. 21640 del 18/12/2017 Cc. (dep. 16/05/2018) Rv. 273149 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto - Conversione - Valutazione dell'effetto contenuto nell'atto e dell'intenzione dell'impugnante - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge.(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto di revoca parziale del sequestro disposto dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, anzichè disporre la conversione del gravame in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)