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Sez. 4, Sentenza n. 9179 del 31/01/2024 Ud. (dep. 04/03/2024) Rv. 285911-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Giudizio di legittimità - Condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile non intervenuta in udienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285911-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una

memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)