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Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 30/11/2007 Cc. (dep. 17/01/2008) Rv. 239247 - 01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Impugnazione proposta mediante utilizzazione di mezzo diverso da quello prescritto - Valutazione del giudice "ad quem" - Impugnabilità oggettiva del provvedimento e della "voluntas impugnationis" - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239247-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto direttamente avverso ordinanza del G.i.p. di rigetto di revoca di misura cautelare, qualificato dalla Corte come appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)