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Sez. 1, Sentenza n. 9665 del 03/10/1997 (Rv. 508518 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Giudizi in corso - Cessione volontaria - Mancanza - Indennità - Decurtazione del 40 per cento - Sentenza n. 283 del 1993 della Corte Costituzionale - Diritti dell'espropriato - Rideterminazione dell'indennità - Obbligo dell'espropriante - Nuova offerta - Mancata richiesta dell'espropriato - Applicabilità della decurtazione.
Stato
decisa il 1997-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508518-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

Pur non essendo più possibile, dopo l'emissione del decreto di esproprio, la cessione volontaria del bene, qualora l'opposizione alla stima non sia stata definita all'entrata in vigore dell'art. 5 bis D.L. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione 359 del 1992, l'espropriato ha comunque diritto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 283 del 1993, ad evitare la decurtazione del 40% dell'indennità, essendo a tal fine necessaria un'offerta dell'indennità da parte dell'espropriante (nella specie si è ritenuto, tuttavia, che non avendo l'espropriato richiesto la formulazione di un'offerta e non mostrando alcuna disponibilità di accettazione, perseverando nell'opposizione e attendendo la liquidazione giudiziale dell'indennità, non era legittima l'applicazione del beneficio della mancata riduzione del 40 per cento, in difetto del presupposto negoziale voluto dalla legge).

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 25, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)