Decisione di esecuzione (UE) 2022/575 della Commissione del 6 aprile 2022 relativa a misure di emergenza volte a impedire l’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 [notificata con il numero C(2022)2078] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 261, paragrafo 1, lettera b),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)2, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
L’afta epizootica è una malattia virale grave e altamente contagiosa del bestiame, che può avere un impatto economico significativo sul settore agricolo e può diffondersi rapidamente tramite materiali vegetali contaminati, tra cui fieno e paglia.
Il fieno e la paglia sono gli unici materiali vegetali le cui partite sono soggette alle restrizioni all’ingresso nell’Unione stabilite nel regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione3, che si applica fino al 20 aprile 2021. In particolare, è stato consentito l’ingresso nell’Unione solo delle partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004. Dato il rischio di diffusione dell’afta epizootica tramite tali materiali, è opportuno mantenere tali restrizioni nel diritto dell’Unione.
Il nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale, istituito a norma del regolamento (UE) 2016/429, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, dovrebbe garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in atti preesistenti dell’Unione, comprese quelle relative all’ingresso nell’Unione di materiali vegetali, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme preesistenti nelle norme stabilite nella presente decisione, in attesa di un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che valuti i rischi per la sanità animale connessi all’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica e di altre malattie di categoria A, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione4, tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori.
È pertanto necessario stabilire nella presente decisione un elenco di paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 e dell’elenco, di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione5, di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati a motivo della loro situazione zoosanitaria favorevole per quanto riguarda, tra l’altro, l’afta epizootica. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi e per motivi di chiarezza, è altresì opportuno redigere un elenco separato di paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di paglia in pellets destinate alla combustione in un impianto.
Al fine di evitare che le partite di paglia in pellets destinate alla combustione entrino in contatto con animali sensibili all’afta epizootica, la presente decisione dovrebbe altresì stabilire rigorose misure di riduzione dei rischi per la loro consegna all’impianto di destinazione nell’Unione. Tali partite dovrebbero essere vincolate al regime doganale speciale di cui all’articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6, il loro trasporto dovrebbe essere soggetto a controlli, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione7, tramite il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 ed esse dovrebbero essere consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’impianto di destinazione nell’Unione in cui sarà effettuata la combustione.
I codici NC per il fieno e la paglia figurano nel capitolo 12 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione8 e dovrebbero pertanto essere presi in considerazione nella presente decisione.
A fini di semplificazione e di chiarezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione9 che autorizza attualmente le importazioni nell’Unione di partite di fieno e paglia provenienti dalla Gran Bretagna e dalle dipendenze della Corona e inserirle nell’elenco di cui alla parte 1 dell’allegato della presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi e territori.
Art. 2 Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia
1. L’ingresso nell’Unione di partite di paglia (codice NC Ex12130000), di cui al capitolo 12 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632, o di fieno (codice NC Ex121490), di cui al capitolo 12 di tale allegato, è consentito solo se tali partite sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 1 dell’allegato della presente decisione.
2. In deroga al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di paglia in pellets destinate alla combustione in un impianto è consentito purché esse soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 2 dell’allegato;
b) sono vincolate, al momento dell’ingresso nell’Unione, al regime speciale di cui all’articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013; il loro trasporto è soggetto a controlli, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/1666, tramite il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625; sono consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’impianto di destinazione nell’Unione in cui sarà effettuata la combustione.
Art. 3 Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 è abrogato.
Art. 4 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione