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Direttiva 2009/74/CE della Commissione del 26 giugno 2009 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 bis, e l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali2, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 bis, e l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi3, in particolare l’articolo 45,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra4, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 24,

Alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, il Codice internazionale di nomenclatura botanica (International Code of Botanical Nomenclature — ICBN) è stato riveduto per quanto riguarda alcune denominazioni di specie coltivate o di erbe spontanee. Anche la prassi internazionale concernente le denominazioni scientifiche di alcuni organismi si è evoluta. Allo scopo di riflettere questi sviluppi scientifici, occorre adattare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle specie coltivate indicate nell’articolo 1, paragrafo 2, nell’articolo 2, paragrafo 2, e nell’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva nonché delle erbe spontanee Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski e Avena ludoviciana (Durieu) Nyman e le denominazioni scientifiche Alternaria spp., Ascochyta linicola e Phoma linicola. Inoltre, alcuni gruppi tassonomici di piante precedentemente considerati sottospecie di una data specie sono stati riconosciuti come specie indipendenti. È quindi opportuno modificare le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per tenere conto di queste nuove classificazioni.

Le condizioni per la produzione delle sementi, l’ispezione in loco, il campionamento e le prove stabilite dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE si basano su norme accettate a livello internazionale, stabilite dall’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (ISTA) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

L’ISTA ha riveduto le sue norme relative al peso massimo dei lotti di sementi di Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L., Vicia villosa Roth. Di conseguenza, è opportuno allineare a dette norme il peso massimo dei lotti di sementi fissato per queste specie nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.

Il contenuto massimo di sementi di Raphanus raphanistrum L. e di Sinapis arvensis L. nelle sementi di Galega orientalis Lam., fissato dalla direttiva 66/401/CEE, va adeguato secondo le norme corrispondenti dell’OCSE.

L’OCSE ha riveduto le sue norme relative alle distanze di isolamento per le colture di semi di cotone. Di conseguenza, occorre allineare a queste norme internazionali le distanze di isolamento fissate dalla direttiva 2002/57/CE per le colture di semi di cotone.

L’esperienza acquisita, in particolare nel contesto dell’applicazione del regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l’applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima5, ha dimostrato che le percentuali di germinazione minima delle sementi pure prescritte dalle direttive 66/402/CEE e 2002/55/CE per Avena nuda L., Zea mays L., come granoturco super dolce, e Hordeum vulgare L., come orzo nudo, non permettono di garantire una disponibilità sufficiente di sementi di queste specie. Alla luce delle conoscenze tecniche, è quindi opportuno ridurre le prescrizioni di facoltà germinativa minima delle direttive 66/402/CEE e 2002/55/CE.

In considerazione dei numerosi cambiamenti necessari negli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE, negli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE, negli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE e negli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE in seguito a queste modifiche, è opportuno sostituire detti allegati.

Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifiche della direttiva 66/401/CEE

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

  1. 1) l’articolo 2, paragrafo 1, punto A, è modificato come segue:

    1. a) la lettera a) è modificata come segue:

      1. i) nel titolo il termine «Gramineae» è sostituito da «Poaceae (Gramineae)»;

      2. ii) nella voce che inizia con «Agrostis gigantea» i termini «Agrostis gigantea» sono sostituiti da «Agrostis gigantea Roth» [modifica che non concerne la versione italiana];

      3. iii) nella voce che inizia con «Arrhenatherum elatius», i termini «Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S et K.B Presl.» sono sostituiti da «Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl»;

      4. iv) dopo la voce che inizia con «Festuca arundinacea» è inserita la voce seguente: «Festuca filiformis Pourr. — Festuca a foglie capillari»;

      5. v) nella voce che inizia con «Festuca pratensis» i termini «Festuca pratensis Hudson» sono sostituiti da «Festuca pratensis Huds.»;

      6. vi) dopo la voce che inizia con «Festuca rubra» è inserita la voce seguente: «Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina — Festuca indurita»;

      7. vii) nella voce che inizia con «Phleum bertolonii», i termini «Phleum bertolonii DC — Fleolo bulboso» sono sostituiti da «Phleum nodosum L. — Codolina comune»;

      8. viii) la voce che inizia con «Festuca spp. x Lolium spp.» è sostituita dalla seguente: «xFestulolium Asch. & Graebn. — Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium»;

    2. b) la lettera b) è modificata come segue:

      1. i) nel titolo il termine «Leguminosae» è sostituito da «Fabaceae (Leguminosae)»;

      2. ii) nella voce che inizia con «Lupinus angustifolius» i termini «Lupinus angustifolius L. — Lupino azzurro» sono sostituiti da «Lupinus angustifolius L. — Lupino selvatico»;

      3. iii) nella voce che inizia con «Medicago x varia» i termini «Medicago x varia T. Martyn — Medica varia» sono sostituiti da «Medicago x varia T. Martyn — Erba medica ibrida»;

  2. 2) gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono modificati conformemente alla parte A dell’allegato della presente direttiva.

Art. 2 Modifiche della direttiva 66/402/CEE

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

  1. 1) l’articolo 2, paragrafo 1, punto A, è modificato come segue:

    1. a) la voce che inizia con «Avena sativa» è sostituita dalle voci seguenti: «Avena nuda L. — Avena nuda Avena sativa L. (compresa Avena byzantina K. Koch) — Avena comune e avena bizantina Avena strigosa Schreb. — Avena forestiera»;

    2. b) la voce che inizia con «x Triticosecale» è sostituita dalla seguente: «xTriticosecale Wittm. ex A. Camus — Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale»;

    3. c) nella voce che inizia con «Triticum aestivum» i termini «Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.» sono sostituiti da «Triticum aestivum L.»;

    4. d) nella voce che inizia con «Sorghum sudanense» i termini «Sorghum sudanense (Piper) Stapf.» sono sostituiti da «Sorghum sudanense (Piper) Stapf»;

    5. e) la voce «Sorghum bicolor (L) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. — Ibridi risultanti dall’incrocio di sorgo ed erba sudanese» è sostituita dalla seguente: «Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf — Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense»;

  2. 2) gli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE sono modificati conformemente alla parte B dell’allegato della presente direttiva.

Art. 3 Modifiche della direttiva 2002/55/CE

Gli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE sono modificati conformemente alla parte C dell’allegato della presente direttiva.

Art. 4 Modifiche della direttiva 2002/57/CE

La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue:

  1. 1) l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è modificato come segue:

    1. a) nella voce che inizia con «Brassica juncea» i termini «Brassica juncea (L.) e Czernj e Cosson» sono sostituiti da «Brassica juncea (L.) Czern.»;

    2. b) nella voce che inizia con «Brassica nigra» i termini «Brassica nigra (L.) Koch» sono sostituiti da «Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch»;

    3. c) la voce che inizia con «Papaver somniferum» è sostituita dalla seguente: «Papaver somniferum L. — Papavero domestico»;

  2. 2) gli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE sono modificati conformemente alla parte D dell’allegato della presente direttiva.

Art. 5 Recepimento

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 7 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2009. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione