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Direttiva di esecuzione (UE) 2021/971 della Commission del 16 giugno 2021 che modifica l’allegato I della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, l’allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, l’allegato I della direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, l’allegato I della direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e l’allegato I della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda l’uso di tecniche biochimiche e molecolari

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, in particolare l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali2, in particolare l’articolo 21 ter,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole3, in particolare l’articolo 27,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi4, in particolare l’articolo 45,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra5, in particolare l’articolo 24,

A norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, le sementi delle rispettive specie possono essere commercializzate nell’Unione solo se sono state esaminate e certificate ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, in conformità alle norme di certificazione relative alla riproduzione di sementi pre-base, sementi di base o sementi certificate.

Conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, l’esame ai fini della certificazione si basa sull’osservazione visiva del fenotipo delle colture in campo da parte dell’autorità di certificazione di ciascuno Stato membro, o sotto la sua supervisione, e in occasione del controllo ufficiale a posteriori. Le summenzionate direttive non si riferiscono tuttavia in modo esplicito all’uso di altre tecniche per verificare l’identità varietale in campo o in occasione del controllo a posteriori nel contesto della certificazione, il che può determinare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda la sua attuazione.

Grazie alle tecniche biochimiche e molecolari (Biochemical and molecular techniques, BMT) è possibile fornire informazioni sulla struttura genetica degli organismi viventi. L’uso delle BMT consente alle autorità di certificazione di identificare le varietà vegetali basandosi su analisi di laboratorio anziché sull’osservazione visiva del fenotipo delle piante in campo.

Per quanto riguarda la selezione vegetale e il controllo delle sementi le BMT sono in rapido sviluppo e il loro uso nel settore delle sementi è sempre più importante. Nei sistemi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale6 sono state stabilite procedure, misurazioni e tecniche per consentire l’uso delle BMT come strumento supplementare per le ispezioni in campo e le prove nelle parcelle di controllo ai fini dell’esame del fenotipo, qualora sussistano dubbi in merito all’identità varietale delle sementi.

Tenendo presente che l’uso delle BMT facilita l’ulteriore analisi delle sementi e delle piante, è opportuno modificare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per autorizzare esplicitamente l’uso di tali tecniche come metodo supplementare per l’esame dell’identità della varietà in questione, nel caso in cui le ispezioni in campo e il controllo ufficiale a posteriori abbiano lasciato un margine di dubbio. Questo è necessario al fine di adeguare il diritto dell’Unione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e di allineare la legislazione dell’Unione alle norme internazionali applicabili integrate nei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.

Nell’intento di garantire la loro applicazione coerente e sistematica in conformità alle prove scientifiche e tecniche più aggiornate, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE dovrebbero riferirsi solo alle BMT riconosciute dall’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), dall’OCSE e dall’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (ISTA), poiché tali organizzazioni stabiliscono le pertinenti norme internazionali in materia di BMT ufficialmente riconosciute a tale riguardo.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i pertinenti allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per chiarire che anche le BMT possono essere utilizzate nel caso in cui permangano dubbi riguardo all’identità varietale delle sementi.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifiche delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE

Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sono così modificate:

  1. 1) l’allegato I della direttiva 66/401/CEE è modificato conformemente all’allegato, parte A, della presente direttiva;

  2. 2) l’allegato I della direttiva 66/402/CEE è modificato conformemente all’allegato, parte B, della presente direttiva;

  3. 3) l’allegato I della direttiva 2002/54/CE è modificato conformemente all’allegato, parte C, della presente direttiva;

  4. 4) l’allegato I della direttiva 2002/55/CE è modificato conformemente all’allegato, parte D, della presente direttiva;

  5. 5) l’allegato I della direttiva 2002/57/CE è modificato conformemente all’allegato, parte E, della presente direttiva.

Art. 2 Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen