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Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca1, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti2, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco3, in particolare gli articoli 6 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale4, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica5, in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia6, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture dei pesci da parte degli Stati membri7, del Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci8, del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca9, del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale10, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca11, del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo12, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali13, del Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame14, del Regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto15, del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori16, del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde17, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie18, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite19, del regolamento (CE) n. 423/2004, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico20, del regolamento (CE) n. 811/2004, del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006 e del regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde21.

Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario mantenere l'applicazione di un sistema temporaneo di gestione dei limiti di cattura delle acciughe nella zona CIEM VIII.

È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1116/2006 della Commissione del 20 luglio 2006 che vieta la pesca dell'acciuga nella sottozona CIEM VIII22.

Sulla base dei pareri del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca dei cicerelli nelle zone CIEM IIIA e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa.

Come misura transitoria alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca di talune specie di acque profonde.

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.

Nella riunione annuale del 2006 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO), ha adottato una serie di misure tecniche e di controllo. È necessario dare attuazione a tali misure.

Alla sua XXV riunione annuale nel 2006 la Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca consolidati da qualsiasi membro CCAMLR. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.

Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della CCAMLR e all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2006-2007 e i corrispondenti limiti temporali dovrebbero essere applicati.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia23, le isole Faerøer24 e la Groenlandia25.

La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca, che hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e/o di sforzo e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

Conformemente al regolamento (CE) n. 423/2004, sono mantenute alcune soluzioni alternative per adeguare i limiti di sforzo nella pesca del merluzzo bianco e gestirli coerentemente con i TAC fissati, come sancito dall'articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento.

Occorre mantenere alcune disposizioni temporanee circa l'utilizzo dei dati VMS al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo.

I pareri scientifici indicano che gli stock di passera e di sogliola del mare del Nord non sono pescati in maniera sostenibile e che i livelli dei rigetti in mare della passera sono molto elevati. Secondo i pareri scientifici e i pareri del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, occorre adeguare le opportunità di pesca in termini di sforzo di pesca delle navi che praticano la pesca della passera.

Pareri scientifici raccomandano l'adozione di un piano di ricostituzione per la sogliola nella Manica occidentale; mentre il Consiglio valuta l'opportunità di adottare disposizioni per il lungo termine, è necessario mettere in atto un regime provvisorio di gestione dello sforzo. Per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa devono essere adeguati i livelli dello sforzo ammissibile nell'ambito del regime di gestione.

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2007 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

Studi scientifici hanno dimostrato che le pratiche di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII costituiscono una seria minaccia per le specie di acque profonde. Tuttavia, in attesa dell'adozione di misure permanenti, i tipi di pesca in questione dovrebbero essere ammessi a certe condizioni.

Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di ridurre i rigetti è necessario mantenere, come misure transitorie, i più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId.

È necessario migliorare i controlli sugli sbarchi e i trasbordi di pesce surgelato da pescherecci di paesi terzi che attraccano nei porti della Comunità. Nel novembre 2006 la Commissione della pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione in materia di controllo dello Stato di approdo, di cui dovrebbe essere garantita l'attuazione nella legislazione comunitaria.

Nel novembre 2006 la NEAFC ha raccomandato di reinserire un certo numero di navi nell'elenco delle navi di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Occorre far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.

Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario mantenere nel 2007 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98.

Sulla scorta del parere del CSTEP, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica dovrebbe essere autorizzata a certe condizioni nelle zone CIEM IVc e IVb.

Nella sua riunione annuale del 2006, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. Benché la Comunità non faccia parte della IATTC, è necessario dare attuazione a tali misure per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.

Nella sua seconda riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato limiti dello sforzo per il tonno albacora, il tonno obeso, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nonché misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. La Comunità è membro della WCPFC dal gennaio 2005. È necessario dare attuazione a tali misure nel diritto comunitario per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.

Nella sua riunione annuale del 2006, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2004 la Comunità ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.

Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione in merito all'assegnazione annua dei TAC.

Nella sua riunione annuale del 2006 l'ICCAT ha adottato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo, specificando tra l'altro una nuova dimensione minima per il tonno rosso, restrizioni alla pesca in zone e periodi determinati per proteggere il tonno obeso, misure riguardanti le attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mare Mediterraneo, nonché un programma di campionamento per la stima della dimensione del tonno rosso in gabbia. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2007, in attesa dell'adozione del regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001.

Nella sua riunione annuale del 2006 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato misure di conservazione finalizzate alla chiusura di talune zone a decorrere dal 1o gennaio 2007, per proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde, il divieto di effettuare trasbordi in mare nella zona della convenzione per combattere le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, un regime provvisorio di controllo per modificare l'accordo provvisorio allegato alla convenzione SEAFO, per inserirvi le misure di conservazione adottate alla riunione annuale del 2005, e misure tecniche per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alle attività di pesca. Si tratta di misure vincolanti per la Comunità cui occorre pertanto dare attuazione.

Non è più opportuno concedere possibilità di pesca ai pescherecci battenti bandiera delle Barbados, della Guiana, del Suriname, di Trinidad e Tobago, del Giappone e della Corea nelle acque della Guiana francese data la loro sottoutilizzazione di tali possibilità; di ciò si dovrebbe tenere conto nelle disposizioni specifiche relative al Dipartimento della Guiana francese.

Per far sì che le catture di melù da parte di pescherecci di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario mantenere le disposizioni di controllo rafforzate relative a tali navi.

Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento CE n. 51/2006 del 22 dicembre 2005 che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura26, è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1o gennaio 2007 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2007. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Campo di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l'anno 2007 e le condizioni ad esse associate in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate. Esso fissa inoltre determinate limitazioni dello sforzo e le condizioni ad esse associate per il gennaio 2008 e nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IE.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Ove non altrimenti disposto, il presente regolamento si applica:

  1. a) alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); e

  2. b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»).

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

  1. a) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

  2. b) «contingente», una proporzione del TAC assegnato alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi;

  3. c) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

  4. d) «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

  5. e) «Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

  6. f) «Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

  7. g) «Golfo di Cadice», la zona della zona CIEM IXa a est della longitudine 7o23′48″O.

  8. h) «zona di regolamentazione NEAFC», le acque delle zone della convenzione, definite nella convenzione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), situate al di là delle acque sottoposte alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC.

Art. 4 Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

  1. a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

  2. b) zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale27;

  3. c) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale28;

  4. d) zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004;

  5. e) zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale), quale definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i territori tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica29;

  6. f) zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), quale definita nella decisione 2005/75/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano pacifico centrale e occidentale30;

  7. g) zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), quale definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 198431;

  8. h) zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale) quali definite nella decisione n. 2002/738/CE del Consiglio del 22 luglio 2002 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale32;

  9. i) zona CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella decisione 98/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo33.

Capo II. Possibilità di pesca e condizioni ad esse associate per le navi comunitarie

Art. 5 Limiti di cattura e attribuzioni

1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti fra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 10, 17 e 18.

3. La Commissione fissa i limiti di cattura finali per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 8 dell'allegato IID.

4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nella zona CIEM V e nelle acque groenlandesi della zona CIEM XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato fissato.

5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV, per gli stock di spratto nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV e per gli stock di acciuga nella zona CIEM VIII possono essere riveduti dalla Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2007.

6. Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

Pescecane (Carcharodon carcharias).

7. Alle navi comunitarie è vietata la pesca del pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle parti delle zone CIEM V, VI e VII situate all'interno della zona di regolamentazione NEAFC.

8. Alle navi comunitarie è vietata la pesca dello scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella) nelle parti delle zone CIEM I e II situate all'interno della zona di regolamentazione NEAFC, nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007, ad eccezione delle catture accessorie inevitabili. Tale divieto si applica anche per il periodo dal 1o luglio 2007 al 31 dicembre 2007, se così raccomandato dalla NEAFC. In tal caso, la Commissione pubblica una notifica della raccomandazione della NEAFC nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Art. 6 Disposizioni speciali e attribuzione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

  1. a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

  2. b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

  3. c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

  4. d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

  5. e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2. Ai fini del riporto di contingenti al 2008, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.

Art. 7 Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

1. Dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:

  1. a) l'allegato IIA si applica alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e alle acque CE della zona CIEM IIa;

  2. b) l'allegato IIB si applica alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

  3. c) l'allegato IIC si applica alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;

  4. d) l'allegato IID si applica alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque CE della zona CIEM IIa.

2. Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 gennaio 2007, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento CE n. 51/2006 continuano ad applicarsi.

3. Le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui al punto 4.1 dell'allegato IIA e ai punti 3, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, dell'allegato IIA e ai punti 1, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, come previsto in tali allegati.

4. La Commissione fissa lo sforzo di pesca definitivo per il 2007 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui ai punti da 3 a 6 dell'allegato IID.

5. Gli Stati membri garantiscono che, per il 2007, i livelli, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superino l'75 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle sortite di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla specie argentina.

Art. 8 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Si possono conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, solo nei seguenti casi:

  1. a) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

  2. b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita.

2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

  1. a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se

    1. i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e

    2. ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

    oppure

  2. b) sgombri, se

    1. i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,

    2. ii) gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e

    3. iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

3. L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa.

4. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.

5. Quando uno Stato membro ha esaurito i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa, alle navi che battono bandiera di tale Stato membro, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.

6. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

Art. 9 Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa

1. Gli Stati membri provvedono ad attuare un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa.

2. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.

Art. 10 Limiti di accesso

1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

2. Le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

Zona sud-occidentale

  1. 1. 63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;

  2. 2. 62° 58′ N e 22° 25′ O;

  3. 3. 63° 06′ N e 21° 30′ O;

  4. 4. 63° 03′ N e 21° 00′ W di lì 180° 00′ S;

Zona sud-orientale

  1. 1. 63° 14′ N e 10° 40′ O;

  2. 2. 63° 14′ N e 11° 23′ O;

  3. 3. 63° 35′ N e 12° 21′ O;

  4. 4. 64° 00′ N e 12° 30′ O;

  5. 5. 63° 53′ N e 13° 30′ O;

  6. 6. 63° 36′ N e 14° 30′ O;

  7. 7. 63° 10′ N e 17° 00′ O di lì 180° 00′ S.

Art. 11 Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate all'allegato III.

Capo III. Limiti di cattura e condizioni a essi associate per le navi dei paesi terzi

Art. 12 Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate all'allegato III.

Art. 13 Autorizzazione

1. Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25.

2. Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

  1. a) Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

  2. b) Pescecane (Carcharodon carcharias).

Art. 14 Restrizioni geografiche

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'oceano Atlantico a nord di 43o00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Le attività di pesca nello Skagerrak delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.

3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.

Art. 15 Transito in acque comunitarie

Le navi da pesca di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato conformemente alle disposizioni seguenti:

  1. a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

  2. b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

Art. 16 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.