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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione del 7 agosto 2020 riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 5, l’articolo 26, paragrafo 7, l’articolo 37, paragrafo 6, l’articolo 38, paragrafo 4, e l’articolo 39, paragrafo 3,

Il meccanismo di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 introduce un quadro di riferimento per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell’ambito della politica in materia di clima. Le disposizioni del citato meccanismo sono state pienamente integrate nel regolamento (UE) 2018/1999, che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 dal 1° gennaio 2021. Nell’ambito di tale meccanismo è necessario adottare norme in materia di comunicazione delle informazioni sulle azioni nazionali di adattamento, sull’uso dei proventi della vendita all’asta, sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati, così come norme in materia di sistemi nazionali d’inventario, di revisione completa e di comunicazione delle politiche, misure e delle proiezioni.

Il sistema integrato di monitoraggio e comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra, delle proiezioni e delle politiche e misure, compresi i sistemi nazionali, contribuisce ad assicurare la coerenza dei dati tra l’andamento delle emissioni registrate precedentemente e l’evoluzione futura delle emissioni così come l’effetto delle politiche e delle misure sul raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre, le comunicazioni degli Stati membri sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra sono collegate nella sostanza ai sistemi nazionali d’inventario, che costituiscono le disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali per effettuare la stima delle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, il processo di revisione completa verifica la qualità dei dati degli inventari nazionali che sono trasmessi. È pertanto opportuno includere in un unico regolamento di esecuzione le norme relative ai sistemi nazionali d’inventario, alla revisione completa, ai sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni e agli obblighi di comunicazione degli Stati membri a norma del capo 4 del regolamento (UE) 2018/1999.

Nella decisione 18/CMA.1, la Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)3, nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi4, adottato il 12 dicembre 2015, sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a Conferenza delle Parti dell’UNFCCC («l’accordo di Parigi»), ha adottato le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno, che stabiliscono, tra l’altro, la comunicazione di informazioni sugli inventari dei gas a effetto serra, sulle politiche e misure, sulle proiezioni, sugli impatti, sull’adattamento e sul sostegno fornito ai paesi in via di sviluppo. L’UE e i suoi Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni conformemente a tali modalità, procedure e linee guida entro il 31 dicembre 2024, al più tardi.

A norma del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione relazioni biennali contenenti informazioni sui rispettivi piani e strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, conformemente agli obblighi di comunicazione stabiliti nell’ambito della convenzione UNFCCC e dell’accordo di Parigi. Tali informazioni saranno utilizzate per monitorare i progressi realizzati nell’adattamento ai cambiamenti climatici e le azioni adottate in tal senso, informare e sostenere l’attuazione e le revisioni della strategia di adattamento dell’Unione, agevolare la valutazione dei progressi dell’UE rispetto all’obiettivo di adattamento previsto dall’accordo di Parigi, rendere possibile lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e l’Unione europea e valutare le loro esigenze e il loro livello di preparazione per far fronte ai cambiamenti climatici. Conformemente alle disposizioni internazionali in materia di comunicazione, gli Stati membri sono anche tenuti a fornire rassegne o esempi di buone pratiche concernenti le attività su scala subnazionale, al fine di migliorare la conoscenza dell’azione di adattamento intrapresa ad altri livelli di governance e consentire all’UE di promuovere meglio tale azione.

In considerazione dell’esperienza maturata in relazione all’uso dei proventi della vendita all’asta, è necessario che gli Stati membri, che comunicano informazioni sull’uso dell’equivalente in valore finanziario dei proventi della vendita all’asta, comunichino valori che siano rappresentativi della loro spesa conformemente all’articolo 3 quinquies e all’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Le informazioni comunicate dagli Stati membri sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo dovrebbero essere il più dettagliate possibile ed essere comunicate a livello di programmi o di attività. Le informazioni da comunicare «se disponibili» saranno comunicate soltanto se gli Stati membri ne dispongono al momento dell’inserimento della relazione nell’apposito sistema. Gli Stati membri non sono tenuti a compilare e trasmettere la tabella relativa al sostegno pianificato qualora non siano disponibili informazioni pertinenti per l’intera tabella, ad esempio in caso di processi di bilancio in corso o in sospeso. Per garantire condizioni uniformi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare il formato per le comunicazioni trasmesse al sistema di notifica del creditore (CRS, Creditor Reporting System), introdotto dal Comitato di assistenza allo sviluppo (DAC, Development Assistance Committee) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). In applicazione della decisione 18/CMA.1 gli Stati membri forniscono all’UNFCCC, su base volontaria, informazioni sull’equivalente in sovvenzione. Per garantire la coerenza con le comunicazioni a livello internazionale, è opportuno che gli obblighi di comunicazione fissati nel presente regolamento siano per quanto possibile allineati con le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi, nonché con le pertinenti modifiche metodologiche a opera del DAC dell’OCSE, man mano che queste diventano disponibili.

L’ambito di applicazione settoriale dell’inventario approssimativo costituisce una sintesi al livello più alto dell’ambito di applicazione settoriale più dettagliato dell’inventario totale dei gas a effetto serra. Ciò assicura che le stime delle emissioni e degli assorbimenti registrate nell’inventario approssimativo per l’anno t-1 siano coerenti con le stime dell’inventario dei gas a effetto serra registrate nell’anno t-2. Le attività connesse all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) sono parte integrante dell’inventario annuale e gli Stati membri dovrebbero includere le stime delle emissioni e degli assorbimenti dalle attività LULUCF nel loro inventario approssimativo dei gas a effetto serra.

Per assicurare la trasparenza degli impegni di riduzione delle emissioni, il miglioramento continuo della qualità e facilitare il processo di revisione da parte degli esperti tecnici, è necessario che le relazioni degli Stati membri contengano un grado elevato di dettagli tecnici e di informazioni. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/1999 integra gli obblighi di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio7 nell’ambito della comunicazione relativa all’inventario annuale dei gas a effetto serra e si adegua al ciclo quinquennale delle verifiche di conformità previsto dai regolamenti, stabilendo di procedere a una revisione completa nel 2027 e 2032. È pertanto necessario specificare la struttura, il formato e la procedura di comunicazione dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità e dei trasferimenti di emissioni conclusi e dell’uso dei proventi che ne derivano a norma del regolamento (UE) 2018/842 e integrare gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2018/841 nella comunicazione delle proiezioni. Per quanto concerne le informazioni comunicate in relazione ai trasferimenti conclusi a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842, non saranno divulgati i singoli prezzi dei trasferimenti conclusi, mentre dovrebbe essere messa a disposizione la gamma dei prezzi corrisposti per unità, vale a dire il prezzo più basso e quello più elevato fra tutte le operazioni comunicate dagli Stati membri.

Per garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli obblighi stabiliti dalla Conferenza delle Parti dell’accordo di Parigi, è necessario fissare i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri in vista della preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e della revisione in ambito UNFCCC. È anche necessario determinare la procedura e il calendario per la realizzazione della revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di garantirne l’attuazione tempestiva ed efficace.

Gli Stati membri dovrebbero progettare e utilizzare sistemi nazionali d’inventario in modo da garantire e migliorare la qualità degli inventari pianificando, preparando e gestendo le attività di inventario, che comprendono la raccolta dei dati relativi all’attività, la selezione dei metodi e dei fattori di emissione adeguati, la stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo, l’attuazione di attività di valutazione dell’incertezza e di garanzia della qualità/controllo della qualità, così come espletando le procedure per la verifica dei dati dell’inventario a livello nazionale. Al fine di mantenere l’elevata qualità dei sistemi nazionali d’inventario del periodo precedente, gli Stati membri devono continuare ad applicare le stesse norme tecniche in materia di pianificazione, preparazione e gestione, come stabilito agli articoli da 27 a 29.

Le regole applicabili ai sistemi in materia di politiche e misure e di proiezioni dovrebbero essere coerenti con le pertinenti decisioni adottate dagli organi dell’UNFCCC o dell’accordo di Parigi. Poiché la decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi, richiede la comunicazione delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti rispetto ai contributi stabiliti a livello nazionale a norma dell’articolo 4 dell’accordo di Parigi, gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni pertinenti sulle disposizioni istituzionali, amministrative e procedurali per l’attuazione interna del contributo dell’Unione stabilito a livello nazionale.

Le comunicazioni relative agli inquinanti atmosferici a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e ai gas a effetto serra seguono sostanzialmente un’impostazione analoga, comprese le metodologie utilizzate dagli Stati membri. Pertanto, nel comunicare le informazioni concernenti le politiche, le misure, le proiezioni e i rispettivi sistemi nazionali in conformità del capo VI del presente regolamento, gli Stati membri applicano un approccio metodologico coerente, tenendo conto delle informazioni sulle politiche e le misure e sulle proiezioni comunicate a norma della direttiva (UE) 2016/2284.

La piattaforma online di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 dovrebbe essere utilizzata per trasmettere le relazioni su tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia che sono trasmesse dagli Stati membri e dalla Commissione, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente. La Commissione adotta i provvedimenti necessari di modo che le informazioni ivi contenute siano indirizzate al punto di accesso unico della Commissione, o convogliate attraverso il medesimo, e scambiate di conseguenza con i pertinenti sistemi di comunicazione collegati, quali Reportnet dell’Agenzia europea dell’ambiente.

Al fine di garantire la coerenza con la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

A norma degli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento (UE) n. 525/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 7, dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), e dell’articolo 19 di tale regolamento, che si applicano alle relazioni contenenti i dati per gli anni 2019 e 2020. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 dovrebbe pertanto essere abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021; tuttavia, gli articoli da 3 a 18 e da 27 a 43 di detto regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati relativi agli anni sopra indicati.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999/CE per quanto concerne i seguenti elementi:

  1. (a) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sulle azioni nazionali di adattamento, sull’uso dei proventi della vendita all’asta e sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999;

  2. (b) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra contabilizzati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999;

  3. (c) gli obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi nazionali d’inventario a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/1999;

  4. (d) il calendario e la procedura di esecuzione della revisione completa a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999;

  5. (e) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sul sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni a norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1999.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle relazioni trasmesse dagli Stati membri che contengono i dati richiesti a partire dall’anno 2021.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. (1) «tabella comune per la trasmissione dei dati» o «CRT» (Common Reporting Table): la tabella contenente informazioni sulle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e sugli assorbimenti per pozzo, che figura nell'allegato I della decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (decisione 5/CMA.3);

  2. (2) «approccio di riferimento»: il metodo di riferimento del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), indicato nelle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall’IPCC («le linee guida IPCC del 2006»);

  3. (3) «approccio 1»: il metodo di base indicato nelle linee guida IPCC del 2006 per la stima dell’incertezza;

  4. (4) «categoria fondamentale»: una categoria che ha un’influenza significativa sull’inventario totale di gas a effetto serra di uno Stato membro o dell’Unione in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di andamento delle emissioni e degli assorbimenti, o di incertezza delle emissioni e degli assorbimenti;

  5. (5) «approccio settoriale»: il metodo settoriale dell’IPCC indicato nelle linee guida IPCC del 2006;

  6. (6) «schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra»: lo schema che figura nell'allegato V della decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi a norma della decisione 18/CMA.1;

  7. (7) «modalità, procedure e linee guida per la trasparenza»: le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno di cui all’articolo 13 dell’accordo di Parigi, indicate nell’allegato della decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi;

  8. (8) «linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra»: le linee guida ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione9;

  9. (9) «ricalcolo»: procedura tramite cui effettuare, conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra, una nuova stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo registrati negli inventari dei gas a effetto serra trasmessi in precedenza, in seguito a modifiche apportate alle metodologie o alle modalità con cui sono ottenuti e utilizzati i fattori di emissione e i dati relativi alle attività, oppure in seguito all’inclusione di nuove categorie di fonti e pozzi.

Capo II. Comunicazione degli stati membri delle informazioni sulle azioni nazionali di adattamento, sui proventi della vendita all’asta e sul sostegno ai paesi in via di sviluppo

Art. 4 Informazioni sulle azioni nazionali di adattamento

Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alle azioni nazionali di adattamento a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato I del presente regolamento.

Art. 5 Informazioni sull’uso dei proventi della vendita all’asta

Gli Stati membri comunicano le informazioni relative ai proventi della vendita all’asta a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Se ritiene che le informazioni di cui al primo comma non siano sufficientemente dettagliate per valutare la conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di ripresentare la relazione con informazioni sufficientemente dettagliate. Tale nuova presentazione è effettuata entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Art. 6 Informazioni sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni quantitative sulle risorse finanziarie pubbliche mobilitate di cui alla lettera a), punto i), e le informazioni disponibili sulle attività svolte dallo Stato membro in merito ai progetti finanziati con fondi pubblici di trasferimento di tecnologie e ai progetti di rafforzamento delle capacità a favore di paesi in via di sviluppo nell’ambito della convenzione UNFCCC di cui all’allegato VIII, parte 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato tabulare comune introdotto dal Comitato di assistenza allo sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per la comunicazione al sistema di notifica del creditore (CRS) o utilizzando il formato riportato nell’allegato III del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano le informazioni metodologiche qualitative che illustrano il metodo utilizzato per calcolare le informazioni quantitative di cui all’allegato VIII, parte 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato IV del presente regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano le informazioni disponibili in merito al sostegno pianificato di cui all’allegato VIII, parte 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato V del presente regolamento.

Capo III. Comunicazione in capo agli stati membri delle informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e sugli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati

Art. 7 Comunicazione delle informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato VI:

  1. (a) a un livello di disaggregazione delle categorie che rifletta i dati relativi alle attività e i metodi disponibili per la preparazione delle stime per l’anno X-1;

  2. (b) in colonne separate, per distinguere le emissioni contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e le emissioni contemplate dal regolamento (UE) 2018/842, per categoria di fonti, se disponibili.

2. Gli Stati membri forniscono spiegazioni anche in merito alle principali cause delle modifiche fondamentali nelle emissioni e negli assorbimenti dichiarati rispetto ai dati definitivi dell’inventario dei gas a effetto serra trasmesso più di recente, utilizzando il formato riportato nell’allegato VI.

Art. 8 Regole generali per la comunicazione delle informazioni sugli inventari dei gas a effetto serra

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, completando, conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra e alle disposizioni del presente regolamento:

  1. (a) le tabelle comuni per la trasmissione dei dati e fornendo una serie completa di fogli di calcolo o di file XML (Extensible Markup Language), in funzione del software appropriato disponibile, che assicurino la copertura geografica dello Stato membro interessato conformemente al regolamento (UE) 2018/1999;

  2. (b) le informazioni specificate agli articoli da 9 a 23 del presente regolamento.

2. Gli Stati membri redigono la relazione sull’inventario nazionale di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 («relazione sull’inventario nazionale» o «NIR», National Inventory Report) sulla base dello schema per gli inventari dei gas a effetto serra e in applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri includono le informazioni comunicate a norma degli articoli 9, 10, 12 e da 14 a 18 del presente regolamento nella relazione sull’inventario nazionale o in un allegato separato della relazione sull’inventario nazionale e indicano chiaramente, conformemente all’allegato VII, dove figurano le rispettive informazioni.

Art. 9 Comunicazione delle informazioni sui ricalcoli

Gli Stati membri comunicano i motivi per aver effettuato i ricalcoli delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all’allegato V, parte 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 per gli anni 1990, 2005 e X-3; illustrano in che modo è stata mantenuta la coerenza delle serie storiche per tutti gli anni oggetto di comunicazione, redigendo, in forma di progetto, un capitolo riassuntivo dedicato ai ricalcoli della relazione sull’inventario nazionale.

Art. 10 Comunicazione delle informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare la stima degli inventari di cui all’allegato V, parte 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato VIII del presente regolamento.

2. Nelle relazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trattano sia le questioni sollevate per la prima volta nella rispettiva relazione sulla revisione più recente sia quelle ripetute dalle precedenti relazioni sulle revisioni.

Art. 11 Comunicazione delle informazioni sui metodi di inventario, sui fattori di emissione e sulle relative descrizioni metodologiche per le categorie fondamentali dell’Unione

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti ai fini della preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione di cui all’allegato V, parte 1, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999:

  1. (a) una sintesi delle informazioni sui metodi e sui fattori di emissione utilizzati per le categorie fondamentali dell’Unione nei pertinenti file XML delle tabelle comuni di trasmissione dati;

  2. (b) per le categorie fondamentali dell’Unione per le quali le informazioni sui metodi e sui fattori di emissione non figurano nelle tabelle comuni per la trasmissione dei dati, le informazioni conformemente all’allegato IX, parte 3, del presente regolamento;

  3. (c) descrizioni metodologiche, aggiornate e sintetiche, per le categorie fondamentali dell’Unione utilizzando il formato riportato nell’allegato IX, parte 4.

2. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione fornisce agli Stati membri:

  1. (a) entro il 31 ottobre, l’elenco delle più recenti categorie fondamentali dell’Unione, utilizzando il formato riportato nell’allegato IX, parte 1;

  2. (b) entro il 28 febbraio, l’elenco aggiornato di cui al paragrafo 2, lettera a), con evidenziazione delle modifiche apportate;

  3. (c) entro il 31 ottobre, le informazioni, se disponibili, sui metodi di inventario, sui fattori di emissione e sulle descrizioni metodologiche sintetiche utilizzando il formato riportato nell’allegato IX, parte 2;

  4. (d) entro il 28 febbraio, le informazioni aggiornate di cui al paragrafo 2, lettera c).