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Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Sicurezza interna

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Benché la sicurezza nazionale resti di esclusiva competenza degli Stati membri, per proteggere tale sicurezza sono necessari una cooperazione e un coordinamento a livello dell’Unione. È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l’altro, attraverso misure di prevenzione e lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, compreso il coordinamento e la cooperazione con le agenzie e gli altri organi dell’Unione pertinenti, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti, nonché con l’aiuto del settore privato e della società civile.

Per il periodo tra il 2015 e il 2020 la Commissione, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno definito le priorità comuni fissate nell’agenda europea sulla sicurezza dell’aprile 2015, che sono state ribadite dal Consiglio nella rinnovata strategia di sicurezza interna del giugno 2015 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015, segnatamente prevenire e combattere il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, e la criminalità informatica. Tali priorità comuni sono state ribadite per il periodo 2020-2025 nella comunicazione del 24 luglio 2020 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «la strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza».

Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 marzo 2017, i leader di 27 Stati membri, il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno ribadito il loro impegno ad operarsi per realizzare un’Europa sicura e a costruire un’Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un’Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017 ha sottolineato la necessità di migliorare l’interoperabilità tra le banche dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione).

Onde preservare l’acquis di Schengen e contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l’obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell’Unione che attraversano le frontiere esterne dell’Unione. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all’azione dell’Unione e degli Stati membri per sviluppare un’autentica ed efficace Unione della sicurezza sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla necessaria coerenza con la dimensione esterna della sicurezza.

Per conseguire questo obiettivo è opportuno intraprendere azioni a livello dell’Unione volte a proteggere la popolazione, gli spazi pubblici e le infrastrutture critiche da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata, la criminalità itinerante, il traffico illecito di armi e di droga, la corruzione, il riciclaggio dei proventi, la criminalità informatica, lo sfruttamento sessuale, compreso lo sfruttamento sessuale dei minori, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, e la tratta di esseri umani, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell’Unione. La sicurezza interna è uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell’Unione e gli Stati membri.

Per contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un’autentica ed efficace Unione della sicurezza volta a garantire un livello elevato di sicurezza interna in tutta l’Unione, è opportuno istituire e gestire un Fondo Sicurezza interna («Fondo») al fine di dotare gli Stati membri di un adeguato sostegno finanziario dall’Unione.

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su azioni in cui l’intervento dell’Unione possa apportare un maggiore valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. In linea con l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2, TFUE, il Fondo dovrebbe sostenere misure per incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, della formazione comune del personale nonché della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri e gli organismi dell’Unione per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione operativa e il sostegno agli sforzi necessari per potenziare le capacità di prevenire e combattere il terrorismo e i reati gravi e di criminalità organizzata. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la formazione del personale competente e degli esperti, in linea con i principi generali del programma di formazione europea delle autorità di contrasto. Il Fondo non dovrebbe sostenere i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna nazionale conformemente all’articolo 72 TFUE.

Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei valori sanciti all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e degli obblighi internazionali dell’Unione relativi ai diritti umani. In particolare, il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti dei minori e il diritto a un ricorso effettivo, nonché il pieno rispetto del principio della non discriminazione.

In linea con l’articolo 3 TUE, il Fondo dovrebbe sostenere attività che garantiscano che i minori siano protetti contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l’incuria. Occorre che il Fondo sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.

In linea con le priorità comuni individuate a livello dell’Unione per garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, il Fondo dovrebbe sostenere azioni volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza e, in particolare, a prevenire e combattere il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica nonché a fornire assistenza e protezione alle vittime di reato. Il Fondo dovrebbe garantire che l’Unione e i suoi Stati membri siano anche ben attrezzati per affrontare le minacce emergenti e in evoluzione, come i traffici illeciti, anche tramite canali online, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, al fine di istituire un’autentica Unione della sicurezza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un’assistenza finanziaria che contribuisca a migliorare lo scambio di informazioni, che potenzi la cooperazione operativa e che rafforzi le capacità nazionali e collettive.

L’assistenza finanziaria fornita dal Fondo dovrebbe in particolare sostenere lo scambio di informazioni, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e la prevenzione per quanto riguarda i reati gravi e di criminalità organizzata, il traffico illecito di armi, la corruzione, il riciclaggio dei proventi, il traffico di droga, la criminalità ambientale, il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento dei rifugiati e dei migranti irregolari, lo sfruttamento grave dei lavoratori, lo sfruttamento e gli abusi sessuali, compreso lo sfruttamento e gli abusi sessuali ai danni di minori e donne, la distribuzione di immagini di abusi sui minori e la pedopornografia nonché la criminalità informatica. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza nonché la preparazione ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza e la loro gestione efficace, anche attraverso la formazione comune, lo sviluppo di politiche comuni quali strategie, cicli programmatici, programmi e piani d’azione) nonché della legislazione e della cooperazione pratica.

Il Fondo dovrebbe fornire un sostegno finanziario per far fronte alle sfide emergenti poste dal significativo aumento, negli ultimi anni, della portata di alcuni tipi di reato commessi via Internet, quali la frode nei pagamenti, lo sfruttamento sessuale dei minori e il traffico illecito di armi.

Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie agli strumenti che lo hanno preceduto, segnatamente il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (ISEC), il programma «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» (CIPS) per il periodo 2007-2013 e lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell’ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3. L’ambito di applicazione del Fondo dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

È necessario ottimizzare l’impatto dei finanziamenti dell’Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione al proprio obiettivo, il Fondo dovrebbe promuovere e incoraggiare il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e del settore industriale europeo nello sviluppo e nell’attuazione della politica di sicurezza, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, organi e organismi dell’Unione, e organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia garantire che il sostegno del Fondo non sia utilizzato per delegare compiti statutari o pubblici a soggetti privati.

La natura transfrontaliera del terrorismo e dei reati gravi e di criminalità organizzata richiede una risposta e una cooperazione coordinate negli Stati membri, tra gli Stati membri, e con gli organi e organismi competenti dell’Unione. Tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di contrasto specializzati, possono detenere informazioni preziose per combattere efficacemente il terrorismo, i reati gravi e della criminalità organizzata. Per accelerare lo scambio di informazioni e migliorare la qualità delle informazioni condivise è fondamentale creare un clima di fiducia reciproca. È opportuno ricercare ed esaminare nuovi approcci alla cooperazione e allo scambio di informazioni, anche per quanto riguarda l’analisi delle minacce, tenendo conto dei quadri esistenti all’interno e al di fuori del quadro dell’Unione, come il Centro UE di situazione e intelligence (INTCEN), il Centro europeo antiterrorismo (ECTC) di Europol, il coordinatore antiterrorismo dell’UE e il gruppo Contro-terrorismo. Il Fondo dovrebbe sostenere le autorità competenti degli Stati membri incaricate della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini di cui all’articolo 87 TFUE nella misura in cui le loro attività rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo. Tutte le attività finanziate dovrebbero rispettare pienamente lo status giuridico delle diverse autorità competenti e delle diverse strutture europee come pure i necessari principi di titolarità delle informazioni.

Al fine di beneficiare delle conoscenze e del know-how delle agenzie decentrate dell’Unione con competenze in materia di cooperazione e formazione delle autorità di contrasto, monitoraggio delle droghe e delle tossicodipendenze, diritti fondamentali, questioni riguardanti la giustizia e sistemi informatici su larga scala, la Commissione dovrebbe coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nei lavori del comitato per i fondi per gli affari interni istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del parlamento europeo e del Consiglio4, in particolare all’inizio e al medio termine della fase di programmazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe anche poter coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nella sorveglianza e nella valutazione, in particolare al fine di garantire che le azioni sostenute dal Fondo siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione.

Nel quadro complessivo della strategia dell’Unione in materia di droga, che sostiene un approccio equilibrato basato sulla riduzione contemporanea dell’offerta e della domanda, l’assistenza finanziaria fornita nell’ambito del Fondo dovrebbe sostenere le azioni volte a prevenire e combattere il traffico di droga, attraverso la riduzione dell’offerta e della domanda, in particolare le misure aventi come bersaglio la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la vendita, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti, nonché il possesso e l’acquisto finalizzati allo svolgimento di attività di traffico di droga. Il Fondo dovrebbe coprire inoltre gli aspetti preventivi della politica in materia di droga. Al fine di conseguire ulteriori sinergie e coerenza nel settore della droga, è opportuno che tali elementi degli obiettivi legati alla droga, che nel periodo 2014-2020 rientravano nel programma Giustizia, siano integrati nel Fondo.

Affinché contribuisca effettivamente ad aumentare il livello di sicurezza interna in tutta l’Unione e a contribuire in tal modo a sviluppare un’autentica Unione della sicurezza, il Fondo dovrebbe essere utilizzato in modo tale da apportare il massimo valore aggiunto dell’Unione alle azioni degli Stati membri.

Il Fondo dovrebbe sostenere gli investimenti in attrezzature, mezzi di trasporto e strutture solo qualora tali investimenti presentino un chiaro valore aggiunto dell’Unione, e solo nella misura in cui detti investimenti siano necessari per conseguire gli obiettivi del Fondo. Ad esempio, tali investimenti potrebbero includere investimenti nelle attrezzature necessarie alla pratica forense, alla sorveglianza discreta, all’individuazione di esplosivi e droghe e per altre finalità specifiche che rientrino negli obiettivi del Fondo. Il Fondo non dovrebbe finanziare gli investimenti di rilevanza puramente nazionale o investimenti che sarebbero necessari alle attività quotidiane delle autorità competenti, quali uniformi, automobili, autobus, scooter, stazioni di polizia, centri di formazione non specializzata e attrezzature per l’ufficio.

Nell’interesse della solidarietà all’interno dell’Unione e in uno spirito di ripartizione della responsabilità in materia di sicurezza nell’Unione, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato tali debolezze utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio5.

Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le priorità dei loro programmi perseguano tutti gli obiettivi specifici del Fondo, che le priorità scelte siano conformi alle misure di attuazione previste all’allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze e garantisca il conseguimento dell’obiettivo strategico.

In ottemperanza al principio di efficienza, è opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza con altri fondi dell’Unione ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.

Al fine di massimizzare l’effettivo conseguimento di obiettivi strategici, sfruttare economie di scala e evitare sovrapposizioni tra azioni, il Fondo dovrebbe essere coerente e complementare con gli altri programmi finanziari dell’Unione nel settore della sicurezza. In particolare, è opportuno garantire sinergie con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e con il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, composto dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti istituito con regolamento (UE) 2021/1148, e dallo Strumento di sostegno finanziario per le attrezzature di controllo doganale istituito con regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio6, nonché con i fondi della politica di coesione rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio7, la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma Orizzonte Europa istituito con regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio8, il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori istituito con regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio9, il programma Giustizia istituito con regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio10 il Programma Europa digitale istituito con regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e il programma InvestEU istituito con regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio12. Le sinergie dovrebbero essere ricercate in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la cibersicurezza, la protezione delle vittime e la prevenzione della radicalizzazione.

Nel tentativo di rafforzare le complementarità tra il Fondo e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, dovrebbe essere anche possibile utilizzare attrezzature multifunzionali e sistemi TIC il cui utilizzo principale sia conforme al presente regolamento per il conseguimento degli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

È opportuno che le azioni sostenute dal Fondo nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, siano attuate in sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti, e completino tali azioni. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna dell’Unione, la sua politica estera e la sua politica di aiuto allo sviluppo nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna del Fondo, il Fondo dovrebbe rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di rilevanza per la sicurezza interna dell’Unione. In tale contesto, i finanziamenti a titolo dello strumento tematico dovrebbero essere utilizzati per sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, nell’ambito degli obiettivi del Fondo, in particolare per contribuire a combattere e prevenire la criminalità, tra cui il traffico di droga e la tratta di esseri umani, per contribuire alla lotta contro le reti criminali transfrontaliere di trafficanti.

Nell’attuare lo strumento tematico la Commissione dovrebbe garantire che i finanziamenti rispondano alle sfide e alle esigenze implicate nel conseguimento degli obiettivi del Fondo.

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su azioni per le quali l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri. La sicurezza ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e richiede pertanto una risposta forte e coordinata dell’Unione. Il sostegno finanziario fornito dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione nel settore della sicurezza.

Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione in relazione al ricorso al sostegno operativo nell’ambito del Fondo se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nel settore della sicurezza, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di sicurezza, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 emergono carenze nel settore in questione.

Il Fondo dovrebbe rispondere alla necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti relativi alla prevedibilità e garantendo che vi sia una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. L’attuazione del Fondo dovrebbe ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, rilevanza, coerenza, valore aggiunto dell’Unione e qualità della spesa. Inoltre il Fondo dovrebbe essere attuato nel modo più facilmente fruibile possibile.

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie, in particolare, tra il Fondo e altri programmi dell’Unione, compresi quelli in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo per un’azione del Fondo e da un altro programma dell’Unione. Tale finanziamento cumulativo non dovrebbe superare i costi ammissibili totali di tale azione. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare gli stessi costi o le stesse spese proporzionalmente nell’ambito del Fondo e di un altro programma dell’Unione.

Nel promuovere le azioni sostenute dal Fondo, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero fornire informazioni nella lingua o nelle lingue pertinenti per il pubblico destinatario. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti dovrebbero fare riferimento alla loro provenienza quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari dovrebbero garantire che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l’emblema dell’Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell’Unione.

La Commissione dovrebbe poter utilizzare le risorse finanziarie nell’ambito del Fondo per promuovere le migliori prassi e lo scambio di informazioni sull’attuazione del Fondo.

La Commissione dovrebbe pubblicare tempestivamente informazioni sul sostegno fornito dallo strumento tematico in regime di gestione diretta o indiretta e, se del caso, aggiornare tali informazioni. Dovrebbe essere possibile ordinare i dati per obiettivo specifico, nome del beneficiario, importo impegnato giuridicamente e natura e finalità della misura.

Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare ai programmi degli Stati membri, calcolati sulla base dei criteri di cui all’allegato I.

Gli importi iniziali da assegnare ai programmi degli Stati membri dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri in materia di sicurezza. Al fine di tener conto dei cambiamenti nelle minacce interne ed esterne per la sicurezza o nella situazione di partenza, un importo aggiuntivo dovrebbe essere assegnato agli Stati membri a metà del periodo di programmazione e dovrebbe essere basato su dati statistici in conformità dell’allegato I, tenendo conto dello stato di attuazione del programma degli Stati membri.

Poiché le sfide nel settore della sicurezza sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l’assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti delle minacce interne ed esterne per la sicurezza e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell’Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell’Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell’Unione, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata, attraverso uno strumento tematico, ad azioni specifiche, ad azioni dell’Unione e all’assistenza emergenziale.

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato, principalmente in virtù del loro considerevole valore aggiunto per l’Unione o della notevole importanza che rivestono per l’Unione.

Parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo potrebbe essere assegnata a programmi degli Stati membri volti all’attuazione di azioni specifiche che presuppongono cooperazione tra gli Stati membri, o l’attuazione di specifiche azioni in situazioni in cui nuovi sviluppi nell’Unione richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri. È opportuno che la Commissione definisca tali azioni specifiche nei suoi programmi di lavoro.

Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla sicurezza interna per consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l’intera Unione. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi del Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

Per completare l’attuazione dell’obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell’ambito di intervento del Fondo, relativi all’analisi politica e all’innovazione, all’apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l’Unione o in alcuni Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri, anche a livello locale, per scambiare le migliori prassi e promuovere la formazione comune, compresa la sensibilizzazione del personale di contrasto, riguardo alla radicalizzazione e a tutte le forme di discriminazione che potrebbero sfociare nella violenza, come l’antisemitismo, l’antiziganismo e altre forme di razzismo. A tal fine potrebbero essere finanziati programmi di scambio specializzati per i giovani membri del personale di contrasto.

Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l’Unione, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento. L’assistenza emergenziale non dovrebbe essere fornita per sostenere misure puramente di emergenza o a lungo termine o per affrontare situazioni in cui l’urgenza di agire è conseguente all’inadeguatezza della pianificazione e dell’azione delle autorità competenti.

Per garantire la necessaria flessibilità di azione e rispondere alle esigenze emergenti, è opportuno prevedere la possibilità per le agenzie decentrate di ricevere adeguati mezzi finanziari aggiuntivi per svolgere determinati compiti di emergenza. Qualora il compito da eseguire sia così urgente che non è possibile modificare in tempo la dotazione finanziaria, le agenzie decentrate dovrebbero poter beneficiare dell’assistenza emergenziale, anche sotto forma di sovvenzioni, coerentemente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione dalle istituzioni dell’Unione.

Alla luce della natura transnazionale delle azioni dell’Unione e al fine di promuovere un’azione coordinata per conseguire l’obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza nell’Unione, le agenzie decentrate dovrebbero, in via eccezionale, essere ammissibili quali beneficiari delle azioni dell’Unione, anche sotto forma di sovvenzioni, quando contribuiscono all’attuazione di azioni dell’Unione che rientrano fra le loro competenze e quando tali azioni non sono coperte dal contributo dell’Unione al bilancio di tali agenzie decentrate nel quadro del bilancio annuale. Per garantire un valore aggiunto dell’Unione, tale sostegno dovrebbe essere coerente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione dalle istituzioni dell’Unione.

L’obiettivo strategico del Fondo dovrebbe essere perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dalle finestre delle politiche del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto dell’Unione.

Le operazioni di finanziamento misto hanno carattere facoltativo e sono operazioni sostenute dal bilancio dell’Unione che combinano forme di sostegno non rimborsabili forme di sostegno rimborsabili, o entrambe, a titolo del bilancio dell’Unione con forme di sostegno rimborsabili di istituti di promozione, istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché il sostegno da parte di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie13.

Al Fondo si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio14 («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) 2021/1060.

Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l’azione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, del Fondo per una transizione giusta, del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per il sostegno finanziario per di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Nel presente regolamento occorre inoltre specificare gli obiettivi del Fondo e stabilire disposizioni specifiche relative alle azioni che possono essere finanziate nell’ambito del Fondo.

Una modalità di prefinanziamento per il Fondo è stabilita nel regolamento (UE) 2021/1060 e nel presente regolamento è stabilito un tasso di prefinanziamento specifico. Inoltre, al fine di garantire che sia possibile reagire prontamente a situazioni di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l’assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall’avvio dell’attuazione dei loro programmi.

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza. Nel compiere tale scelta, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Al fine di sfruttare al meglio il principio dell’audit unico, è opportuno stabilire norme specifiche in materia di controllo e audit dei progetti nei quali i beneficiari sono organizzazioni internazionali i cui sistemi di controllo interno sono stati valutati positivamente dalla Commissione. Per tali progetti le autorità di gestione dovrebbero poter limitare le loro verifiche di gestione, a condizione che il beneficiario fornisca tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento del progetto e sull’ammissibilità delle spese sottostanti. Inoltre, qualora un progetto attuato da una siffatta organizzazione internazionale faccia parte di un campione di audit, l’autorità di audit dovrebbe poter svolgere la propria attività in linea con i principi della norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information.

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del finanziamento dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta siano considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9516, (Euratom, CE) n. 2185/9617 e (UE) 2017/193918 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio19. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare pienamente e prestare tutta l’assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione a tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio20 le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d’oltremare sono ammissibili a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

In conformità dell’articolo 349 TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Il Fondo dovrebbe sostenere detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra le regioni ultraperiferiche.

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201621, è opportuno che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Tali indicatori dovrebbero essere di natura qualitativa e quantitativa.

Tramite indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e del presente regolamento. A partire dal 2023 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione relazioni annuali in materia di performance riguardanti l’ultimo periodo contabile. Le relazioni dovrebbero contenere informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero anche trasmettere alla Commissione delle sintesi di tali relazioni. La Commissione dovrebbe tradurre in tutte le lingue ufficiali dell’Unione tali sintesi e metterle a disposizione del pubblico sul suo sito web, insieme ai link ai siti web degli Stati membri di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici22, e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % di tutta la spesa del quadro finanziario pluriennale all’integrazione degli obiettivi climatici, nonché di adoperarsi per conseguire l’ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio23.

Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio24 e qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti a titolo dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell’ambito del Fondo sicurezza interna durante il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 si sovrappone al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell’attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l’esecuzione scaglionata dei progetti. Ogni singola fase del progetto dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV, al sostegno operativo di cui all’allegato VII e allo sviluppo ulteriore del quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25. Si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene gli obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione di informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili relativamente all’adozione di decisioni di concedere assistenza di emergenza prevista dal presente regolamento ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla natura e finalità di tale assistenza, imperativi motivi di urgenza.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio26.

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio Il presidente A. Logar