Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza
Testo vigente
Art. 29 Piani d'azione relativi alle carenze nei sistemi di governance
1. Lo Stato membro presenta il piano d'azione di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116 entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. Nel piano d'azione lo Stato membro interessato propone azioni concrete per affrontare ciascuna delle carenze gravi indicate dalla Commissione. Le misure correttive sono adeguatamente descritte in modo da consentire alla Commissione di valutare se il piano d'azione sia sufficiente a porre rimedio alle carenze riscontrate.
2. Per ciascuna azione lo Stato membro fissa il termine previsto per l'attuazione, che non può superare di 2 anni la data di avvio del piano d'azione. Al fine di consentire il riesame degli indicatori dei progressi, lo Stato membro stabilisce anche target intermedi rispetto alla scadenza almeno trimestrali per tutta la durata del piano d'azione.
3. Entro 2 mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato fornisce ulteriori chiarimenti o presenta un piano d'azione aggiornato entro 2 mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione. In casi debitamente giustificati, questo periodo può essere esteso.
4. Dopo gli scambi di cui al paragrafo 3, ed entro 2 mesi dal ricevimento dell'ultima comunicazione dello Stato membro, la Commissione informa per iscritto lo Stato membro della sua valutazione. In caso di valutazione positiva, il ricevimento di tale valutazione da parte dello Stato membro è considerato la data di avvio dell'attuazione del piano d'azione. La data di avvio non pregiudica la possibilità per lo Stato membro interessato di avviare l'attuazione di misure correttive prima. In caso di valutazione negativa a causa di un piano d'azione chiaramente insufficiente, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
5. Qualora i progressi nell'attuazione del piano d'azione siano insufficienti o questo non sia stato presentato conformemente alla richiesta scritta della Commissione, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
6. Per le carenze gravi ricorrenti riscontrate nelle relazioni di valutazione della qualità di cui all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 6, e all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione chiede un piano d'azione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento, se per il secondo anno consecutivo individua le stesse carenze senza alcun miglioramento.
7. Gli Stati membri preparano i piani d'azione e riferiscono in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione conformemente al rispettivo modello fornito dalla Commissione. Il modello è disponibile e utilizzato in formato elettronico.
Capo III. Liquidazione dei conti
Sezione 1. Riscossione dei crediti
Art. 30 Recupero di pagamenti indebiti
1. Per qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza, gli Stati membri istituiscono un sistema che garantisca l'invio di una richiesta di recupero al beneficiario entro un tempo ragionevole, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Il sistema garantisce che gli importi corrispondenti siano iscritti al momento della richiesta di recupero nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.
2. Gli Stati membri dispongono di un sistema atto a garantire l'avvio e il seguito in modo tempestivo delle procedure di recupero, compreso il calcolo degli interessi conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, della compensazione e dell'esecuzione degli importi indebitamente versati. È garantito il seguito del credito previsto dalla procedura nazionale di recupero applicabile e gli importi recuperati sono rimborsati ai Fondi a tempo debito.
3. La correzione di un credito a favore dei Fondi ha luogo solo se l'assenza di irregolarità è attestata da un atto amministrativo o giuridico di natura definitiva.
4. Gli Stati membri motivano adeguatamente la cancellazione di un credito e la decisione di non procedere al recupero di un credito conformemente alle norme nazionali applicabili.
Art. 31 Recupero mediante compensazione
Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri compensano gli importi indebitamente versati derivanti da irregolarità in sospeso di un beneficiario, accertata in conformità della legislazione nazionale, con i futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario che effettuerà l'organismo pagatore responsabile del recupero del credito.
Sezione 2. Liquidazione
Art. 32 Contenuto dei conti annuali
1. I conti annuali di cui all'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2021/2116 includono:
a) le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 45 di tale regolamento;
b) le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente paragrafo, inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio dell'Unione;
c) le spese del FEASR, ripartite per programma, misura o tipo di intervento, a seconda dei casi, e per aliquota di contributo specifico. La dichiarazione annuale delle spese include anche le informazioni relative agli importi recuperati. Alla chiusura di un programma o di un piano strategico della PAC, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente paragrafo, inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi;
d) una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programma, misura o tipo di intervento, a seconda dei casi, e per aliquota di contributo specifico e aspetto specifico, a seconda dei casi, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento per il FEAGA e di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento per il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;
e) separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e dell'Unione, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 in relazione:
i) alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17 per l'anno civile 2022 e anteriormente;
ii) alle misure previste dai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022;
iii) all'aiuto per programmi operativi alle organizzazioni riconosciute di produttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni e programmi di sostegno al settore vitivinicolo di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio18 in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per le operazioni eseguite a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 fino alla fine dei programmi operativi, o dei programmi di sostegno a norma rispettivamente dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117;
iv) alle entrate dichiarate nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio19 e del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione20;
f) un estratto dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario a seguito di irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/9521 del Consiglio, incluse le sanzioni previste dalla normativa settoriale unionale applicabile, e i relativi interessi, da presentare in una tabella redatta secondo il modello riportato nell'allegato V del presente regolamento. Per le spese di cui alla lettera e) del presente paragrafo, sarà presentato un estratto dei pagamenti indebiti in una tabella redatta secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
g) un estratto, dal registro dei debitori, degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e) e f), del presente paragrafo, incluse le sanzioni e i relativi interessi da riportare in una tabella redatta secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per le spese di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
h) una sintesi delle operazioni di intervento, con l'indicazione dell'entità e dell'ubicazione delle scorte alla fine dell'esercizio finanziario;
i) la conferma che le spese, le entrate con destinazione specifica e i dati dettagliati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono conservati negli archivi e nella contabilità dell'organismo pagatore;
j) il saldo di chiusura alla fine dell'esercizio finanziario degli anticipi cumulati non utilizzati o non liquidati, versati dagli Stati membri ai beneficiari, ripartito nel caso del FEAGA per intervento e nel caso del FEASR per programma o per tipo di intervento, a seconda dei casi, e comprensivo, per il FEASR, degli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari, il saldo di chiusura riguarda gli importi versati dalla Commissione a titolo di anticipi a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 che non sono stati utilizzati dagli Stati membri per pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, né sono stati impegnati per contratti di garanzia o pagati come commissioni e costi di gestione a norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. I conti annuali costituiranno la base per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione da presentare a norma dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.
Art. 33 Trasmissione delle informazioni
1.
Ai fini della liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
a) gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell'articolo 32 del presente regolamento;
b) la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;
c) il parere e le relazioni dell'organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;
d) le dichiarazioni di gestione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;
e) un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come delle misure correttive adottate o programmate, come previsto all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, incluse nella dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la registrazione completa di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo, concernenti le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014. La forma e il contenuto delle informazioni contabili sono specificati dalla Commissione.
2.
I documenti di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. I documenti sono presentati per via elettronica secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25.
Tali documenti recano una firma elettronica obbligatoria in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014.
3. Su richiesta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest'ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.
4. La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e purché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.
Art. 34 Conservazione delle informazioni contabili
1. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l'esercizio finanziario considerato, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.
2. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.
3. Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati ai Fondi.
4. I documenti giustificativi relativi agli output corrispondenti alle spese dichiarate nell'ambito del FEAGA a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e del FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è dichiarata la spesa finale nell'ambito dei piani strategici della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Nel caso della procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.
6.
I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo e/o elettronico.
I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.
Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato è conforme all'allegato I, sezione 3, parte B), del regolamento delegato (UE) 2022/127.
Art. 35 Liquidazione finanziaria
1.
La decisione della Commissione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 determina l'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili ai Fondi sulla base dei conti di cui all'articolo 32 del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) 2021/2116.
Per quanto riguarda il FEASR, l'importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati mediante riassegnazione da parte dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 57, del regolamento (UE) 2021/2116.
2.
Per quanto riguarda il FEAGA, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi.
Per quanto riguarda il FEASR, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1.
La Commissione detrae tale importo dal primo pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, o lo aggiunge allo stesso.
3. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche sulle informazioni trasmessele, nonché le eventuali modifiche proposte.
4. Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 31 maggio dell'anno successivo, la Commissione notifica allo stesso Stato membro le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/2116.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.
Art. 36 Verifica dell'efficacia dell'attuazione
Art. 37 Procedura di conformità
1. Per stabilire gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione, qualora constati che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione usa le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell'ambito della procedura di conformità svolta a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del presente articolo. Per gli interventi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 65 di tale regolamento, la Commissione tiene conto anche delle relazioni di valutazione sulla qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, dell'applicazione geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici.
2.
Qualora a seguito di un'indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro 5 mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.
Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:
a) dimostrare alla Commissione che l'effettiva portata dell'inosservanza o il rischio per i Fondi sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione;
b) informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell'Unione e della data effettiva della loro attuazione.
In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di 2 mesi al massimo del suddetto termine di 2 mesi. Il motivo giustificato può essere l'accertamento del calcolo dello Stato membro da parte dell'organismo di certificazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza di tale periodo.
Se ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria, lo Stato membro ne informa la Commissione nella risposta alla comunicazione.
3.
Nella riunione bilaterale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell'inosservanza e del danno finanziario causato al bilancio dell'Unione.
Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la Commissione elabora il relativo verbale e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale.
Entro i 6 mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale la Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della procedura di conformità. La comunicazione contiene la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 e degli articoli 14 e 15 del regolamento delegato (UE) 2022/127. La comunicazione fa riferimento all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento.
Se lo Stato membro comunica alla Commissione che la riunione bilaterale non è necessaria, il termine di 6 mesi decorre dalla data alla quale la Commissione riceve tale comunicazione.
4. Se lo Stato membro si è avvalso della procedura di conciliazione di cui all'articolo 43, la Commissione è tenuta a comunicargli le proprie conclusioni non oltre 6 mesi:
a) dal ricevimento della relazione dell'organo di conciliazione; o
b) dal ricevimento di informazioni supplementari dallo Stato membro entro il termine stabilito a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma, purché siano rispettate le condizioni stabilite al paragrafo 6 del presente articolo.
5.
Per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 entro i rispettivi termini ivi previsti, la Commissione deve disporre di tutte le informazioni pertinenti per la specifica fase della procedura. Ove ritenga che le manchino determinate informazioni la Commissione può, in qualsiasi momento nei termini fissati in questi paragrafi:
a) chiedere informazioni supplementari allo Stato membro; a questa richiesta lo Stato membro è tenuto a rispondere entro 2 mesi dal ricevimento della comunicazione; e/o
b) informare lo Stato membro che intende compiere una missione di audit supplementare per eseguire le verifiche necessarie.
In tal caso, i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 decorrono nuovamente a partire dal ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni supplementari richieste oppure dall'ultimo giorno della missione di audit supplementare.
Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e al presente paragrafo sono sospesi durante quel mese.
6. Ai fini della valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell'Unione le informazioni trasmesse dagli Stati membri dopo la comunicazione formale della Commissione di cui al paragrafo 3, terzo comma, possono essere prese in considerazione soltanto:
a) se ciò è necessario per evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell'Unione; e
b) se la trasmissione tardiva delle informazioni è giustificata da fattori esterni e non compromette la tempestiva adozione da parte della Commissione della decisione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
7. La Commissione, dopo aver comunicato le proprie conclusioni agli Stati membri a norma del paragrafo 3 o 4, del presente articolo, adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell'Unione la spesa interessata dall'inosservanza delle norme dell'Unione. La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di conformità fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi.
8.
Per quanto riguarda il FEAGA, le riduzioni del finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
Tuttavia la Commissione può adottare, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, una decisione di esecuzione che fissa una data diversa per le detrazioni, oppure ne autorizza il rimborso in non più di tre rate, se ciò è giustificato dall'entità delle detrazioni secondo quanto previsto da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale richiesta di rateizzazione è presentata dallo Stato membro alla Commissione entro 5 giorni dalla consultazione del comitato dei Fondi agricoli in merito alla decisione a norma dell'articolo 55 di tale regolamento.
9.
Per gli Stati membri beneficiari di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti (CE) n. 332/200222 e (UE) n. 407/201023 del Consiglio e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, adottare una decisione di esecuzione che rinvia, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di adozione, l'esecuzione delle decisioni adottate dopo il 1° maggio 2025 a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 ("decisione di rinvio").
La decisione di rinvio consente che le detrazioni siano effettuate dopo la fine del periodo di rinvio in tre rate annuali. Se l'importo totale oggetto della decisione di rinvio rappresenta più dello 0,02 % del prodotto interno lordo dello Stato membro, la Commissione può autorizzare il rimborso in cinque rate annuali al massimo.
La Commissione può decidere, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, di prorogare una volta, per un periodo non superiore a 12 mesi, il periodo di rinvio di cui al primo comma.
Lo Stato membro beneficiario di una decisione di rinvio provvede a che le carenze all'origine delle detrazioni che persistono al momento dell'adozione della decisione di rinvio siano corrette in base a un piano d'azione stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori dei progressi. La Commissione modifica o revoca la decisione di rinvio, tenendo conto del principio di proporzionalità, in uno dei seguenti casi:
a) lo Stato membro non effettua gli interventi necessari a correggere le carenze, come previsto nel piano d'azione;
b) i progressi delle misure correttive non sono sufficienti secondo gli indicatori dei progressi; o
c) il risultato di tali misure non è soddisfacente.
10. Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
11. In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i termini fissati ai paragrafi da 2 a 5.
12. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate per via elettronica.
13. I paragrafi da 1 a 11 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.
Art. 38 Decisione di non avviare o di non proseguire un'indagine nell'ambito della verifica di conformità
1. La Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di conformità a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall'inosservanza emersa da un'indagine di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento non supera i 50000 EUR e il 2 % della spesa interessata o degli importi da recuperare.
2. Se riduce i pagamenti mensili in applicazione dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di conformità a norma dell'articolo 55 di tale regolamento purché lo Stato membro interessato non abbia sollevato obiezioni contro l'applicazione del presente paragrafo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.
Art. 39 Organo di conciliazione
Ai fini della procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, è costituito un organo di conciliazione. L'organo di conciliazione svolge i seguenti compiti:
a) esamina i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, del presente regolamento, compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento dell'Unione;
b) cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato;
c) al termine della valutazione, redige una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.
Art. 40 Composizione dell'organo di conciliazione
1.
L'organo di conciliazione è composto da almeno cinque membri scelti tra personalità eminenti che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano altamente qualificate in materia di finanziamento della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, o di pratiche di audit finanziario.
I membri devono essere cittadini di Stati membri diversi.
2.
Il presidente, i membri e i membri supplenti sono nominati dalla Commissione per un primo mandato della durata di 3 anni, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli.
Il mandato può essere rinnovato una sola volta per la durata di un anno, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli. Tuttavia, se il presidente da nominare è già membro dell'organo di conciliazione, il suo primo mandato come presidente ha durata di tre anni.
I nominativi del presidente, dei membri e dei membri supplenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
3. I membri dell'organo di conciliazione sono remunerati in funzione del tempo che dedicano a questo incarico. I costi sono compensati in conformità delle norme in vigore per il personale della Commissione.
4. Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i membri restano in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.
5.
Previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, la Commissione può mettere fine al mandato di membri che non soddisfino più le condizioni richieste per l'espletamento dei loro compiti in seno all'organo di conciliazione o che, per qualunque ragione, non siano disponibili per un lasso di tempo indeterminato.
In questo caso il membro in questione è sostituito da un membro supplente per la durata residua del suo mandato, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.
Se viene posta fine al mandato del presidente, la Commissione, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, nomina in tale carica un membro che ne svolge le funzioni per la durata residua del mandato per il quale il presidente era stato nominato.
Art. 41 Indipendenza dell'organo di conciliazione
1.
I membri dell'organo di conciliazione svolgono le loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare istruzioni né dalla Commissione né da qualsiasi governo o organismo.
I membri non possono partecipare ai lavori dell'organo di conciliazione o firmarne una relazione se, nel corso di precedenti incarichi, si sono occupati personalmente delle questioni in discussione.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori dell'organo di conciliazione. Tali informazioni sono riservate e soggette all'obbligo del segreto professionale.
Art. 42 Modalità di lavoro
1.
Le riunioni dell'organo di conciliazione si tengono nelle sedi della Commissione. I lavori sono preparati e organizzati dal presidente. In sua assenza, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 5, primo comma, le riunioni sono presiedute dal membro più anziano.
Il segretariato dell'organo di conciliazione è assicurato dalla Commissione.
2.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, le relazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti; il quorum è fissato a tre.
Le relazioni sono firmate dal presidente e dai membri che hanno preso parte alle deliberazioni. Le deliberazioni sono controfirmate dal segretariato.
Art. 43 Procedura di conciliazione
1. Uno Stato membro può presentare ricorso all'organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della Commissione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione.
2. La procedura da seguire e l'indirizzo del segretariato sono comunicati agli Stati membri per il tramite del comitato dei Fondi agricoli.
3.
Una richiesta di conciliazione è ammissibile solo quando l'importo che si prevede di escludere dal finanziamento dell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione:
a) è superiore a 1 milione di EUR; o
b) rappresenta almeno il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata.
Inoltre, se nel corso di precedenti discussioni lo Stato membro ha sostenuto e dimostrato che la questione di cui trattasi è una questione di principio relativa all'applicazione del diritto dell'Unione, il presidente dell'organo di conciliazione può dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione. La richiesta non è tuttavia ammissibile se riguarda esclusivamente un problema di interpretazione giuridica.
4.
L'organo di conciliazione esegue le sue ricerche nel modo più sollecito e informale possibile, basandosi esclusivamente sulle informazioni di cui dispone la Commissione al momento della comunicazione formale delle sue conclusioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, e su un'audizione imparziale della Commissione e delle autorità nazionali interessate.
Se tuttavia lo Stato membro ritiene necessario presentare, nella sua richiesta di conciliazione, informazioni che non sono ancora state comunicate alla Commissione, l'organo di conciliazione può invitare la Commissione a valutare queste nuove informazioni solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 6. Tali informazioni sono comunicate alla Commissione entro i 2 mesi successivi alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 39, lettera c).
5. Se, entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso, l'organo di conciliazione non è stato in grado di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro, la procedura di conciliazione si considera fallita.
6. La relazione di cui all'articolo 39, lettera c), riporta i motivi per cui non è stato possibile conciliare le posizioni. Essa indica se, nel corso della procedura, sia stato raggiunto un accordo parziale e se l'organo di conciliazione invita la Commissione a valutare le nuove informazioni in conformità del paragrafo 4, secondo comma.
7. La relazione è inviata:
a) allo Stato membro interessato;
b) alla Commissione, affinché la esamini prima di comunicare le proprie conclusioni allo Stato membro;
c) agli altri Stati membri nell'ambito del comitato dei Fondi agricoli.
8. Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i termini di cui al paragrafo 1, al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5 sono sospesi durante quel mese.
Capo IV. Controlli
Sezione 1. Regole generali
Art. 44 Informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari forniscano nelle domande di aiuto e nelle domande di pagamento le informazioni necessarie per la loro identificazione, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, quale definito all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24, a cui partecipano a decorrere da una determinata data stabilita dallo Stato membro. Tali informazioni comprendono come minimo:
a) il nome dell'entità;
b) numero di identificazione IVA o fiscale;
c) nome del soggetto controllante e numero di identificazione IVA o fiscale;
d) società capogruppo e numero di identificazione IVA o fiscale;
e) Società controllate e numeri di identificazione IVA o fiscale.
Le informazioni di cui al primo comma possono essere usate al momento di costituire il campione di cui all'articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Le informazioni possono essere utilizzate, in particolare, per effettuare controlli sull'elusione di cui all'articolo 62 del suddetto regolamento.
2. Le informazioni sull’identificazione dei gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), sono pubblicate ex post dallo Stato membro, conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116.
Art. 45 Requisiti per lo strumento di estrazione dei dati
1. Al fine di avvalersi volontariamente dello strumento di estrazione dei dati di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 che la Commissione deve mettere a disposizione per i controlli di cui all'articolo 60 di tale regolamento, gli Stati membri provvedono affinché:
a) i sistemi di gestione e di controllo, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 possano essere collegati elettronicamente allo strumento e, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e l'intervento manuale, lo scambio dei dati sia automatico e in formato leggibile meccanicamente;
b) le informazioni e i controlli effettuati con lo strumento di estrazione dei dati possano essere automaticamente ritrasmessi ai sistemi di gestione e di controllo e possano essere registrati e archiviati in tali sistemi.
2. Se lo Stato membro decide di utilizzare le informazioni raccolte a norma dell'articolo 44 del presente regolamento per la preparazione del campione di controllo cui all'articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, le informazioni possono essere verificate mediante tale strumento di estrazione dei dati.
Sezione 2. Controllo delle operazioni
Art. 46 Controlli ad opera degli Stati membri
1. Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, in base a un’analisi del rischio per tutte le misure. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’analisi del rischio nell’ambito del piano di controllo di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
2. Il periodo di controllo va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente.
3. Per le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l'analisi del rischio non sia praticabile, devono obbligatoriamente essere controllate le imprese che percepiscono pagamenti superiori a 350000 EUR nel sistema di finanziamento del FEAGA e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento e del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 durante uno dei due periodi di controllo precedenti.
4. Il periodo di controllo va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.
Art. 47 Assistenza reciproca
Gli Stati membri inviano una richiesta di assistenza reciproca di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/2116 a ciascuno Stato membro in cui è stabilita un'impresa di cui al menzionato articolo. La richiesta comprende tutti i dettagli che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 77 di tale regolamento.
Art. 48 Piani di controllo e relazioni annuali
1. Il piano di controllo e la relazione di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2116 sono redatti secondo il modello riportato negli allegati VI e VII del presente regolamento.
2. Le informazioni da presentare a norma del presente articolo sono comunicate in forma elettronica mediante un sistema informatico.
3. La Commissione comunica annualmente agli Stati membri i risultati dei controlli.
Capo V. Cauzioni
Sezione 1. Portata, tecnologie dell'informazione, forza maggiore
Art. 49 Portata
Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa agricola prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine "cauzione".
Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all'importazione o all'esportazione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25.