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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/20131, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 9, e l'articolo 39, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 1, quarto comma, l'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 5, e l'articolo 55, paragrafo 7, l'articolo 58, l'articolo 59, paragrafo 9, e l'articolo 64, paragrafo 4, gli articoli 82 e 92, l'articolo 95, paragrafo 1, e l'articolo 100,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/20072 del Consiglio, in particolare l'articolo 223, paragrafo 3,

Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le norme fondamentali sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, in particolare in merito al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, alle procedure di gestione finanziaria e di liquidazione dei conti, compresi il controllo delle operazioni, le cauzioni e la trasparenza. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme in tali settori mediante atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione3.

Gli organismi pagatori dovrebbero essere riconosciuti solo se soddisfano determinati criteri minimi di riconoscimento stabiliti a livello dell'Unione, previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato della Commissione (UE) 22022/1274 e riportati nell'allegato I di tale regolamento. È opportuno stabilire le norme relative alle procedure per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento.

Gli Stati membri dovrebbero tenere gli organismi pagatori sotto supervisione costante. Essi dovrebbero istituire un sistema per lo scambio di informazioni per riferire alle autorità competenti e tenerle informate sui possibili casi di inosservanza. Per permettere agli Stati membri di gestire tali casi dovrebbe essere istituita una procedura che preveda l'obbligo di redigere un piano per rimediare alle carenze individuate entro un termine stabilito. Per quanto riguarda la spesa effettuata dagli organismi pagatori il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri anche se non hanno attuato tale piano entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere di perseguire le inadempienze attraverso la procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116, i responsabili degli organismi pagatori riconosciuti sono tenuti a redigere dichiarazioni di gestione per quanto riguarda la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite, il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, nonché il fatto che le spese siano effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116. È opportuno definire regole per quanto riguarda il contenuto e il formato di tali dichiarazioni di gestione.

È opportuno stabilire le norme per il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10, del regolamento (UE) 2021/2116 e i compiti degli organismi di certificazione di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento. Inoltre al fine di garantire che le certificazioni e le relazioni redatte dagli organismi di certificazione siano utili alla Commissione nella procedura di liquidazione dei conti è opportuno definirne il contenuto.

Per garantire la gestione corretta degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in seguito denominati congiuntamente "i Fondi"), gli organismi pagatori dovrebbero tenere una contabilità separata, riservata esclusivamente ai pagamenti effettuati e alle entrate con destinazione specifica riscosse da ciascuno dei Fondi. A tale scopo la contabilità tenuta dagli organismi pagatori dovrebbe indicare distintamente, per ciascuno dei Fondi, le spese sostenute e rispettivamente le entrate a destinazione specifica riscosse, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e degli articoli 6 e 45 del regolamento (UE) 2021/2116, e permettere di collegare tali spese ed entrate alle risorse finanziarie messe a loro disposizione a titolo del bilancio dell'Unione.

La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati a effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro valuta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento del totale delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati debbano essere in grado di fornire i dati relativi alle spese e alle entrate sia in euro che nella valuta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.

Le spese cofinanziate dal bilancio unionale e dai bilanci nazionali per il sostegno dello sviluppo rurale nell'ambito del FEASR si basano sui piani strategici della PAC che specificano diversi tipi di intervento e tassi di partecipazione specifici. In conformità del principio della sana gestione finanziaria, è opportuno che tali spese siano monitorate e contabilizzate su questa base in modo che tutte le operazioni possano essere identificate per piano strategico della PAC, tipi di intervento e tassi di partecipazione specifici. In questo modo può essere verificata la corrispondenza tra le spese effettuate e le risorse finanziarie con destinazione specifica. In questo contesto, è opportuno specificare gli elementi di cui devono tener conto gli organismi pagatori. In particolare, gli organismi pagatori dovrebbero indicare chiaramente nei conti l'origine delle risorse finanziarie, pubbliche e dell'Unione, con riferimento al finanziamento realizzato. Inoltre gli importi che devono essere recuperati presso i beneficiari e gli importi già recuperati dovrebbero essere identificati e presentati con riferimento all'operazione originaria.

Gli Stati membri mobilitano le risorse per finanziare le spese del FEAGA di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2116 prima che la Commissione finanzi tali spese sotto forma di rimborsi mensili delle spese sostenute. In alternativa gli Stati membri ricevono pagamenti anticipati sulla spesa del FEASR, i quali vengono successivamente liquidati nell'ambito della liquidazione finanziaria annuale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116. Per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari, è opportuno che gli Stati membri raccolgano, ai fini dei rimborsi mensili e intermedi, le informazioni necessarie per dimostrare la completezza, l'esattezza e la veridicità delle spese effettuate e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest'ultima man mano che si procede all'esecuzione delle spese e delle entrate suddette. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei Fondi. La trasmissione delle informazioni con tale periodicità dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione le informazioni complete raccolte in modo da permettere un controllo adeguato delle spese.

Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori riguardano i dati necessari per la gestione e il monitoraggio dei fondi dell'Unione. Tuttavia tali obblighi non coprono i requisiti relativi al rimborso delle spese, né i dati dettagliati che devono essere forniti alla Commissione per ottenere detti rimborsi. È quindi opportuno precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico dei Fondi che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione. Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti dei Fondi, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo è opportuno prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica.

A norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, per gli interventi e le misure relativi ad operazioni finanziate dai Fondi, le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, devono essere trasmesse alla Commissione corredate delle informazioni richieste entro i termini stabiliti. Per permettere agli Stati membri, agli organismi di coordinamento riconosciuti e agli organismi pagatori di predisporre dette dichiarazioni di spesa secondo norme armonizzate e consentire alla Commissione di prendere in considerazione le domande di pagamento, è opportuno determinare le condizioni secondo cui dette spese possono essere imputate ai bilanci rispettivi del FEAGA e del FEASR. Tali condizioni dovrebbero specificare le norme applicabili alla contabilizzazione delle spese e delle entrate, in particolare delle entrate con destinazione specifica, e delle eventuali rettifiche da effettuare, nonché alla loro dichiarazione materiale.

Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa ricevute dagli Stati membri nell'ambito del FEAGA, l'importo globale degli impegni anticipati che potrebbero essere autorizzati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio5 supera il 75 % del totale degli stanziamenti dell'esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre gli importi suddetti. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell'ambito del FEAGA siano ridotti di una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell'ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.

È opportuno che la Commissione, dopo avere approvato i pagamenti mensili, metta a disposizione degli Stati membri le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese a carico dei Fondi, secondo modalità pratiche e condizioni che occorre determinare sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri e dei sistemi informatici istituiti dalla Commissione.

Una condizione per ottenere il rimborso delle spese per l'intervento pubblico sostenute dagli organismi pagatori è che tali organismi inseriscano nelle dichiarazioni di spesa i valori e gli importi registrati nella contabilità nel corso del mese successivo al mese a cui si riferiscono le operazioni di ammasso pubblico. Per garantire il corretto svolgimento della procedura di rimborso occorre specificare in che modo devono essere trasmesse alla Commissione tali informazioni, che sono necessarie per calcolare i costi e le spese.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, la contabilità di magazzino dell'intervento pubblico deve permettere di stabilire l'importo del finanziamento dell'Unione versato e di conoscere la situazione delle scorte d'intervento. È opportuno prevedere a tal fine che gli organismi pagatori tengano una contabilità di magazzino distinta da quella finanziaria, comprensiva degli elementi necessari per il controllo delle scorte e per la gestione finanziaria delle spese e delle entrate generate dalle misure di intervento pubblico.

Per quanto riguarda le misure relative all'ammasso pubblico, gli organismi pagatori hanno l'obbligo di contabilizzare gli elementi relativi ai quantitativi, ai valori e a determinate medie. Esistono tuttavia circostanze in cui determinate operazioni e spese non dovrebbero essere contabilizzate oppure dovrebbero esserlo in applicazione di norme specifiche. Per garantire parità di trattamento e assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione è opportuno precisare le suddette circostanze e, se del caso, le modalità di contabilizzazione delle operazioni e delle spese.

La data di registrazione nella contabilità delle varie voci di spesa e di entrata inerenti alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni a cui si riferiscono e può essere stabilita nell'ambito della normativa agricola settoriale pertinente. In tale contesto è necessario adottare una norma generale che specifica i vari elementi da contabilizzare alla data in cui ha luogo l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento e i casi particolari da prendere in considerazione.

In conformità del principio della sana gestione finanziaria è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione le previsioni degli importi che restano da finanziare dal FEASR per un dato esercizio finanziario agricolo e le stime del fabbisogno di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo. Per permettere alla Commissione di adempiere i suoi obblighi, è opportuno che tali informazioni le siano trasmesse con sufficiente anticipo e in ogni caso due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto.

In conformità dell'articolo 32, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2116 è necessario fissare i termini per la preparazione delle dichiarazioni di spesa contemplate dal FEASR. Tenuto conto delle specificità delle norme contabili applicate per il FEASR, dell'utilizzo di un prefinanziamento e del finanziamento degli interventi, delle misure e dell'assistenza tecnica per anno civile, è opportuno adottare disposizioni perché le spese siano dichiarate secondo una periodicità adeguata a tali condizioni specifiche.

Gli Stati membri devono dichiarare alla Commissione tutte le spese FEASR versate sotto la propria responsabilità ai beneficiari prima dell'approvazione di un piano strategico della PAC nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione. La stessa regola si applica mutatis mutandis in caso di modifica di un piano strategico della PAC. Ai fini contabili è necessario chiarire che la dichiarazione relativa alle spese pagate dagli organismi pagatori prima dell'approvazione di un piano strategico della PAC o prima della modifica di un piano strategico della PAC dovrebbe corrispondere ai pertinenti periodi di dichiarazione. Inoltre tutte le spese versate dagli organismi pagatori nel periodo durante il quale è approvato il piano strategico della PAC o una modifica ad esso, dovrebbero essere dichiarate entro il termine fissato per il periodo corrispondente. Occorre inoltre precisare che nel caso di modifiche del piano strategico della PAC tale norma non si dovrebbe applicare agli adattamenti del piano di finanziamento.

A norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio6, il sostegno sotto forma di strumenti finanziari, come stabilito all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio7, può essere concesso nell'ambito dei tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 del regolamento (UE) 2021/2115. È pertanto opportuno stabilire che le spese debbano essere dichiarate nell'esercizio finanziario in cui le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/2116 sono soddisfatte e l'organismo pagatore le ha effettuate prima della fine dell'esercizio finanziario.

Il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità di calcolo del contributo dell'Unione da versare per le spese dichiarate sulla base del tasso di partecipazione o del tasso forfettario. È opportuno chiarire che la disposizione in questione si applica ai pagamenti relativi al FEASR nell'ambito del piano strategico della PAC e menzionati nel piano di finanziamento, in particolare alle spese del FEASR di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2116 e a determinati tipi di spesa ammissibili, di cui agli articoli 155 e 157 del regolamento (UE) 2021/2115, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR e dell'assistenza tecnica, sotto forma di tasso forfettario.

Gli scambi di informazioni e di documenti tra gli Stati membri e la Commissione, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica. Per migliorare e generalizzare tali scambi di informazioni relative ai Fondi e al loro utilizzo, sono stati sviluppati sistemi informatici. È opportuno continuare a usare questi sistemi e perfezionarli dopo averne informato gli Stati membri attraverso il comitato dei Fondi agricoli.

Le modalità di trattamento delle informazioni mediante tali sistemi informatici e la forma ed il contenuto dei documenti che devono essere comunicati a norma del regolamento (UE) 2021/2116 richiedono adattamenti frequenti in linea con le modifiche della normativa applicabile o i requisiti legate alla gestione. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici di cui trattasi, è opportuno che la forma ed il contenuto dei documenti siano definiti sulla base di modelli e protocolli standardizzati, al cui adattamento e aggiornamento provvederà la Commissione previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.

A norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, della gestione e del controllo delle spese dei Fondi. I dati relativi alle operazioni finanziarie dovrebbero quindi essere comunicati o inseriti nei sistemi informatici ed essere aggiornati, sotto la responsabilità degli organismi pagatori, dagli stessi organismi pagatori o dagli organismi ai quali tale funzione è stata delegata, se del caso tramite l'organismo di coordinamento riconosciuto. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'intestazione e il numero del conto o dei conti secondo il formato fornito loro dalla Commissione.

Le firme elettroniche o le approvazioni utilizzate nella procedura per la dichiarazione di spesa e la dichiarazione di gestione devono essere conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8. È pertanto necessaria una disposizione per l'attuazione dei menzionati obblighi.

È opportuno stabilire norme dettagliate sulla struttura dei piani d'azione di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116, in quanto è necessario garantire che gli Stati membri indichino chiaramente le misure correttive e il calendario per la loro attuazione. La Commissione dovrebbe fornire un modello per guidare gli Stati membri per quanto riguarda la struttura prevista dei piani d'azione. Tale modello dovrebbe essere utilizzato per gli scambi in formato elettronico al fine di facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri interessati. In relazione a un caso specifico di piani d'azione derivanti da carenze riscontrate nell'ambito delle misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70 di tale regolamento, si dovrebbe tener conto degli sforzi già intrapresi per rimediare alle carenze.

A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri, attraverso i loro organismi pagatori, sono responsabili del recupero dei pagamenti indebitamente versati, maggiorati di interessi. Per garantire un'applicazione efficace e corretta di tali disposizioni è opportuno stabilire norme relative alla compensazione. Fatti salvi gli importi de minimis nazionali per il mancato recupero, l'obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati può essere eseguito in modi diversi. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un metodo efficace e poco oneroso per procedere al recupero di crediti è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, una volta che il debito sia stato accertato in conformità della legislazione nazionale. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio per gli Stati membri applicare questo metodo di recupero dei crediti. È opportuno stabilire condizioni comuni per la sua applicazione.

È opportuno stabilire norme dettagliate per la procedura di liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 dello stesso regolamento e la procedura di conformità di cui all'articolo 55 del medesimo regolamento, includendo un meccanismo in virtù del quale gli importi risultanti possano essere, a seconda dei casi, detratti da uno dei pagamenti successivi effettuati dalla Commissione agli Stati membri o aggiunti a uno di tali pagamenti.

Per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti prevista dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, è necessario specificare il contenuto dei conti annuali degli organismi pagatori e stabilire una data per la trasmissione di detti conti e di altri documenti pertinenti alla Commissione. Dovrebbe inoltre essere specificato il periodo durante il quale gli organismi pagatori devono tenere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi relativi a tutte le spese e le entrate con destinazione specifica.

Al fine di garantire che la decisione sulla verifica dell'efficacia dell'attuazione sia adottata entro il termine di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno stabilire termini specifici per lo scambio di informazioni che la Commissione e gli Stati membri devono rispettare. Inoltre la procedura di verifica dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe conferire agli Stati membri la facoltà di giustificare eventuali differenze riscontrate e dovrebbe valutare adeguatamente le informazioni necessarie per una riduzione della spesa.

Per garantire che nei casi ordinari la procedura di conformità si concluda entro un periodo di tempo ragionevole è opportuno fissare termini specifici per le diverse fasi della procedura che devono essere rispettate dalla Commissione e dagli Stati membri. Al tempo stesso tuttavia è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prorogare tali termini, se la proroga è resa necessaria dalla complessità del caso oggetto di indagine. La procedura di conformità dovrebbe dare agli Stati membri il diritto al procedimento in contraddittorio e permettere una corretta valutazione delle informazioni necessarie per stabilire il rischio derivante per i Fondi.

Al fine di integrare e rafforzare i controlli sulle spese della PAC, anche per quanto riguarda l'identificazione dei gruppi, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano utilizzare un unico strumento di estrazione dei dati messo a disposizione dalla Commissione.

È inoltre opportuno stabilire norme relative all'efficacia dell'esecuzione ad opera degli Stati membri dei controlli delle operazioni a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario dei controlli, l'assistenza reciproca e il contenuto dei piani di controllo e delle relazioni.

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 stabilisce norme che integrano il quadro normativo applicabile alle cauzioni, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione e le condizioni applicabili alle cauzioni, nonché le norme sulla costituzione, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni. Per garantire un'applicazione uniforme di tali norme è opportuno adottare disposizioni relative alla forma e alle procedure di costituzione e di svincolo di una cauzione, come pure allo scambio di informazioni e alle comunicazioni necessarie a tal fine.

In conformità del titolo V, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116 sulla trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare annualmente i beneficiari dei Fondi e, tra l'altro, gli importi percepiti da ciascun beneficiario nell'ambito di ciascuno dei Fondi. A tal fine e in conformità dell'articolo 98 di detto regolamento, è opportuno stabilire la forma di tale pubblicazione. Tale pubblicazione non dovrebbe andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza perseguiti.

A norma dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 dovrebbero essere pubblicati gli importi dei pagamenti percepiti dal beneficiario corrispondenti ad ogni operazione finanziata dai Fondi. Inoltre, per conseguire una maggiore trasparenza ed essere in grado di individuare i maggiori destinatari dei fondi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero pubblicare l'importo totale dei pagamenti ricevuti da un beneficiario.

Al fine di contribuire a una maggiore trasparenza nella distribuzione dei Fondi, gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare informazioni che consentano l'identificazione dei gruppi di imprese di cui all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, le informazioni devono essere pubblicate su un sito internet in un formato aperto e leggibile meccanicamente. Tali formati potrebbero essere CVS e XLXS. Al fine di conseguire norme comuni e facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate, gli Stati membri dovrebbero utilizzare un formato di tabella unificato che presenti i dati relativi a tutti i beneficiari. Uno strumento di ricerca online dovrebbe garantire che il grande pubblico sia in grado di consultare le informazioni sui beneficiari in un formato facilmente accessibile.

L'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che, se del caso, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 49, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060. Le date di inizio e di fine dei tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, degli interventi di sviluppo rurale sotto forma di pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici e svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, nonché delle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/20139, (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 non sono considerate pertinenti in quanto tali operazioni sono annuali. È pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano decidere di non pubblicare tali informazioni.

Al fine di tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, l'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che gli Stati membri non debbano pubblicare i nomi dei beneficiari che ricevono un importo pari o inferiore a 1250 EUR. Per fornire informazioni sull'operazione in questione, lo Stato membro dovrebbe invece utilizzare un codice. Per lo stesso motivo, qualora sia possibile identificare un piccolo beneficiario residente o registrato in un comune in cui il numero di beneficiari è limitato, lo Stato membro dovrebbe invece pubblicare l'entità amministrativa immediatamente più ampia a cui appartiene tale comune.

Per rispettare gli obblighi vigenti in materia di protezione dei dati, è opportuno che i beneficiari dei Fondi siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano. Tale informazione dovrebbe essere fornita ai beneficiari tramite i moduli di domanda di aiuto oppure al momento della raccolta dei dati.

Al fine di agevolare l'accesso del pubblico ai dati pubblicati, gli Stati membri devono istituire siti internet unici a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116. Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, è opportuno decidere a livello nazionale quale organismo è responsabile della creazione e del mantenimento del sito internet unico nonché della pubblicazione i dati. La Commissione dovrebbe creare un sito internet contenente collegamenti ai siti internet degli Stati membri.

L'Unione è tenuta a effettuare determinate notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo OMC sull'agricoltura11, come ulteriormente specificato al punto 4 del documento OMC G/AG/2 del 30 giugno 1995. Al fine di soddisfare tali requisiti, la Commissione dovrebbe richiedere agli Stati membri determinate informazioni, in particolare quelle relative al sostegno interno.

Al fine di semplificare e ridurre gli obblighi di notifica per gli Stati membri in relazione alla trasmissione dei dati per gli obblighi di notifica del sostegno interno dell'Unione nell'ambito dell'OMC, è opportuno che gli Stati membri trasmettano gli importi concernenti le spese pagate da fonti nazionali contemporaneamente alla presentazione dei conti annuali.

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Tuttavia gli articoli da 21 a 24 e gli articoli da 27 a 34 di tale regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale come previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e i programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 mentre l'articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 dovrebbe continuare ad applicarsi ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. Inoltre gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 dovrebbero continuare ad applicarsi ad alcuni dati da riportare nei conti annuali.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia, al fine di consentire di proseguire le comunicazioni da trasmettere nello stesso esercizio finanziario, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a decorrere dal 16 ottobre 2022.

Inoltre, al fine di garantire la coerenza del trattamento delle procedure di conformità in corso, i termini fissati dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle procedure per le quali la comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è trasmessa anteriormente al 1° gennaio 2024.

Infine, poiché il titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116 sulla trasparenza si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a tali pagamenti.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Organismi pagatori e altri organismi

Art. 1 Procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori

1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:

  1. a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori;

  2. b) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

2. L'autorità competente decide con un atto formale in merito al rilascio o, previa revisione, alla revoca del riconoscimento di un organismo pagatore in esito all'esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell'articolo 1, paragrafo 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.

3. L'autorità competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima del rilascio del riconoscimento. L'organismo di audit è un'autorità di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un'unità organizzativa di un'autorità, in possesso delle qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni. L'organismo di audit è indipendente dall'organismo pagatore oggetto del riconoscimento.

4.

L'esame (riesame pre-riconoscimento) che l'organismo di audit conduce comprende in particolare:

  1. a) le procedure e i sistemi in essere per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti e per l'esecuzione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;

  2. b) la suddivisione delle mansioni e l'adeguatezza del controllo interno ed esterno per quanto riguarda le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in appresso denominati "i Fondi";

  3. c) in quale misura le procedure e i sistemi posti in essere sono idonei a tutelare il bilancio dell'Unione, incluse le misure antifrode basate sul rischio;

  4. d) la sicurezza dei sistemi informatici;

  5. e) la tenuta dei registri contabili.

L'organismo di audit elabora una relazione che descrive dettagliatamente il lavoro svolto e i relativi risultati e indica se a suo giudizio l'organismo pagatore soddisfa i criteri di riconoscimento. La relazione è consegnata all'autorità competente, la quale valuta i risultati e rilascia l'atto di riconoscimento se ritiene che l'organismo pagatore soddisfi i criteri di riconoscimento.

5.

Se ritiene che l'organismo pagatore non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa delle specifiche condizioni che è tenuto a rispettare per ottenere il rilascio.

In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare tali condizioni specifiche, il riconoscimento può essere rilasciato a titolo provvisorio per un periodo da fissare in funzione della gravità dei problemi riscontrati, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

6. Le informazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai Fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:

  1. a) le attribuzioni dell'organismo pagatore;

  2. b) la ripartizione delle responsabilità tra i dipartimenti dell'organismo pagatore;

  3. c) i rapporti dell'organismo pagatore con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell'esecuzione delle misure in forza delle quali l'organismo pagatore imputa le spese ai Fondi;

  4. d) le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande dei beneficiari e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;

  5. e) le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;

  6. f) la relazione del riesame pre-riconoscimento effettuato dall'organismo di audit di cui al paragrafo 3.

7. La Commissione comunica al comitato dei Fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.

Art. 2 Revisione e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori

1.

L'autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 e tiene sotto sorveglianza le eventuali lacune constatate.

Ogni 3 anni, l'autorità competente invia una relazione scritta alla Commissione sulle attività di supervisione degli organismi pagatori e sul monitoraggio delle loro attività. La relazione indica se gli organismi pagatori continuano a soddisfare i criteri per il riconoscimento e comprende una sintesi dei provvedimenti presi per porre rimedio alle carenze constatate. L'autorità competente conferma se un organismo pagatore che ricade sotto la sua responsabilità continua a soddisfare i criteri di riconoscimento.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri di riconoscimento sia sollecitamente comunicata all'autorità competente.

3. Se ha accertato che un organismo pagatore non rispetta più uno o più criteri di riconoscimento di modo che ne risulta compromessa la capacità eseguire i compiti ad esso affidati in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/127, l'autorità competente sottopone immediatamente a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore. Detta autorità stabilisce un piano che prevede interventi e scadenze per porre rimedio alle lacune accertate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

4. L'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di sottoporre a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore, del piano stabilito a norma del paragrafo 3 e, successivamente, dei progressi compiuti nell'attuazione del piano.

5. In caso di revoca del riconoscimento, l'autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.

6. Se ritiene che l'autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o che l'organismo pagatore continui a essere riconosciuto pur non avendo attuato integralmente tale piano entro il periodo previsto, la Commissione chiede all'autorità competente di revocare il riconoscimento a tale organismo pagatore a meno che non siano effettuate le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione stessa stabilisce in funzione della gravità del problema. In tali circostanze la Commissione può decidere di perseguire le lacune nell'ambito della verifica di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Art. 3 Procedura per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento

1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito "l'autorità competente").

2. L'autorità competente, con un atto formale, designa un organismo di coordinamento e decide in merito al rilascio o, previa revisione, alla revoca del riconoscimento di tale organismo in esito all'esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell'articolo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127. L'esame del rispetto dei criteri per il riconoscimento viene effettuato dall'autorità competente e può basarsi su un esame effettuato da un organismo di audit. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione del rilascio e della revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento.

3. L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative ai Fondi che rientrano nei suoi compiti.

4. L'organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.

5. Nell'espletamento dei suoi compiti l'organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.

6. La riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell'organismo di coordinamento sono garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L'impegno finanziario e tecnologico è proporzionato ai rischi effettivi.

7. La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 è effettuata immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai Fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:

  1. a) le attribuzioni dell'organismo di coordinamento;

  2. b) la ripartizione delle responsabilità in seno all'organismo di coordinamento;

  3. c) le relazioni dell'organismo di coordinamento con altri organismi, pubblici o privati, incaricati di collaborare con esso allo svolgimento dei suoi compiti;

  4. d) le procedure e i sistemi posti in essere per garantire lo svolgimento dei suoi compiti;

  5. e) le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;

  6. f) il risultato dell'esame del rispetto dei criteri per il riconoscimento di cui al paragrafo 2.

8.

Se ritiene che l'organismo di coordinamento non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa dei requisiti che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento.

In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento può essere:

  1. a) rilasciato in via provvisoria per un nuovo organismo di coordinamento;

  2. b) sottoposto a un periodo di prova per l'organismo di coordinamento esistente, a condizione che ciò sia seguito da un piano di azione per porre rimedio alla situazione.

Il riconoscimento è revocato se i criteri di riconoscimento non sono soddisfatti e l'autorità competente ritiene che l'organismo di coordinamento non possa svolgere i suoi compiti.

Art. 4 Dichiarazioni di gestione

1.

Le dichiarazioni di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 sono redatte entro un termine che permetta all'organismo di certificazione di esprimere il parere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Le dichiarazioni di gestione sono presentate utilizzando i modelli riportati negli allegati I e II del presente regolamento e possono essere corredate di riserve finalizzate a quantificare l'impatto finanziario potenziale. Se contiene riserve, la dichiarazione include un piano di misure correttive corredato di un calendario preciso di attuazione.

2. Le dichiarazioni di gestione si basano su un'effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo messo in atto durante tutto l'anno.

Art. 5 Certificazione

1.

L'autorità competente designa l'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116.

Qualora in uno Stato membro vi sia più di un organismo di certificazione, lo Stato membro in questione può designare un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale responsabile del coordinamento.

2. L'organismo di certificazione organizza i suoi lavori in modo efficace ed efficiente e svolge i controlli entro termini appropriati tenendo conto della natura e del calendario delle operazioni relative all'esercizio finanziario in esame.

3.

Il parere che l'organismo di certificazione è tenuto a fornire in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 è stilato ogni anno.

Tale parere è basato sull'attività di audit da svolgere in conformità degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4.

L'organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. La relazione contiene anche le funzioni delegate dell'organismo pagatore a norma della sezione 1.D dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127. La relazione indica se, nel periodo a cui essa si riferisce:

  1. a) l'organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento;

  2. b) le procedure dell'organismo pagatore hanno offerto adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle spese imputate ai Fondi alle norme dell'Unione, garantendo che:

    1. i) per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la spesa corrisponda agli output comunicati, sia stata effettuata conformemente ai sistemi di governance applicabili e siano state seguite le eventuali raccomandazioni di miglioramento;

    2. ii) le operazioni sottostanti siano state legittime e regolari, per quanto riguarda le misure stabilite dai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio13, nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, e siano state seguite le eventuali raccomandazioni di miglioramento;

  3. c) la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output e le relazioni sull’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116, sono corrette;

  4. d) i conti annuali di cui all'articolo 33 del presente regolamento sono stati tenuti in conformità ai libri e registri contabili dell'organismo pagatore;

  5. e) le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d'intervento pubblico sono state registrazioni veritiere, esatte e complete delle operazioni imputate ai Fondi;

  6. f) gli interessi finanziari dell'Unione sono stati debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d'intervento e gli importi da percepire.

La relazione è corredata di informazioni sul numero e sulle qualifiche del personale che ha svolto l'audit, sul lavoro compiuto, sui sistemi esaminati, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, se del caso, sulle carenze riscontrate e sulle raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall'organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all'organismo pagatore, da cui l'organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia.

Art. 6 Principi di audit

1. L'audit di certificazione è svolto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit.

2. L'organismo di certificazione elabora una strategia di audit che stabilisce l'ambito, il calendario e la direzione dell'audit di certificazione, i metodi di audit e la metodologia di campionamento, distinguendo nel contempo i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115 dalle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014. Per ogni esercizio finanziario esaminato è elaborato un piano di audit in base al rischio stimato per l'audit. L'organismo di certificazione trasmette alla Commissione, su sua richiesta, la strategia di audit e il piano di audit.

3.

Il livello ragionevole di affidabilità che deve raggiungere l'audit è ottenuto in relazione al corretto funzionamento dei sistemi di governance, alla correttezza della rendicontazione dell'efficacia dell'attuazione, al quadro fedele e veritiero dei conti annuali e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e gli aiuti al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.

Ciò avviene mediante audit dei sistemi e verifiche di conformità inerenti al funzionamento del sistema di governance, verifiche di completezza e accuratezza e procedure analitiche per il sistema di rendicontazione dell'efficacia dell'attuazione.

Per quanto riguarda la revisione dei conti annuali, si applica la verifica sostanziale delle spese, compreso il test di dettaglio. Per quanto riguarda l'audit della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti di cui al primo comma, le verifiche includono le verifiche in loco.

4. La Commissione stabilisce orientamenti contenenti in particolare:

  1. a) ulteriori chiarimenti e linee guida circa l'audit di certificazione da eseguire;

  2. b) la determinazione del livello ragionevole di affidabilità dell'audit che le verifiche di audit devono raggiungere.

Art. 7 Metodologie di audit

1. Le metodologie di audit pertinenti per l'audit di certificazione sono definite nella strategia di audit di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Per realizzare gli obiettivi dell'audit e rilasciare il parere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, le tappe dell'audit comprendono audit dei sistemi, verifiche sostanziali, se necessario, e la verifica delle riconciliazioni delle dichiarazioni finanziarie e di gestione.

3. Per quanto riguarda l'audit dei sistemi di governance, l'organismo di certificazione effettua audit dei sistemi, i quali possono includere verifiche di conformità e verifiche dei controlli generali informatici e dei controlli delle applicazioni, ai fini della verifica della progettazione e dell'attuazione del sistema.

4. La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell’articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine l’organismo di certificazione può accompagnare l’organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L’organismo di certificazione non accompagna l’organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall’organismo pagatore.

5. Per quanto riguarda l’audit del sistema di rendicontazione dell’efficacia dell’attuazione, l’organismo di certificazione effettua verifiche delle registrazioni e delle banche dati per verificare se gli indicatori di output e di risultato sono correttamente comunicati e corrispondono, rispettivamente, alle spese finanziate dall’Unione o agli obiettivi di intervento. Il lavoro dell’organismo di certificazione comprende anche la verifica del calcolo degli indicatori.

6.

L'organismo di certificazione può basarsi sui risultati dell'audit dei revisori esterni degli organismi che attuano gli strumenti finanziari ai fini della garanzia globale e, su tale base, può decidere di limitare il proprio lavoro di audit.

Nel contesto dei fondi di garanzia, l'organismo di certificazione può condurre audit degli organismi che forniscono nuovi prestiti sottostanti solo quando si verificano una o entrambe le seguenti situazioni:

  1. a) i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

  2. b) vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

Lo Stato membro definisce le modalità per garantire la pista di audit degli strumenti finanziari conformemente al modello di cui all'allegato III, dimostrando il rispetto delle condizioni o il conseguimento dei risultati.

7. Entro la fine di ogni anno civile la Banca europea per gli investimenti (BEI), o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione e che attuano strumenti finanziari, trasmette agli Stati membri la relazione annuale di audit di cui all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 elaborata dai loro revisori esterni e riguardante gli elementi di cui all'allegato IV del presente regolamento.

8. La Commissione stabilisce ulteriori condizioni e linee guida per la definizione delle procedure di audit, l'integrazione dei campioni, la pianificazione e l'esecuzione delle ri-verifiche in loco delle operazioni, ove necessario, nel quadro degli orientamenti previsti all'articolo 6, paragrafo 4.

Capo II. Gestione finanziaria dei Fondi

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 8 Contabilità degli organismi pagatori

1.

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 45 del regolamento (UE) 2021/2116 e all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per i Fondi.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su sua richiesta, le informazioni relative alle spese effettuate e alle entrate con destinazione specifica riscosse.

2. Gli organismi pagatori degli Stati membri che non hanno adottato l'euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella valuta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Tuttavia, per permettere il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in valuta nazionale e in euro.

3. Per quanto riguarda il FEASR, ogni organismo pagatore tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per piano e intervento. In tale contabilità figurano in particolare:

  1. a) l'importo della spesa pubblica e l'importo del contributo dell'Unione pagati per ogni operazione;

  2. b) gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate;

  3. c) gli importi recuperati, con identificazione dell'operazione di origine.

Sezione 2. Contabilità FEAGA

Art. 9 Elaborazione della dichiarazione di spesa

1. L'importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell'ambito del FEAGA è determinato dagli Stati membri nel quadro dei sistemi di controllo di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2116.

2. Le spese sostenute e da dichiarare al FEAGA tengono conto delle sanzioni applicate nell'ambito dei sistemi di controllo degli Stati membri in caso di inosservanza.

3. L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2 serve per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115 e per i programmi per le regioni ultraperiferiche dell'Unione e le isole minori del Mar Egeo di cui, rispettivamente, al regolamento (UE) n. 228/2013 e al regolamento (UE) n. 229/2013 come base per la riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2115 e per l'applicazione della disciplina finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116.

4. L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2 e, nel caso specifico dei pagamenti diretti e dei programmi di cui al paragrafo 3, l'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3 costituisce l'importo da dichiarare alla Commissione.

5. Le spese dichiarate al FEAGA servono da base per la verifica dei massimali finanziari stabiliti dal diritto dell'Unione.

6. L'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3 serve da base per il calcolo delle sanzioni amministrative in relazione alla condizionalità di cui al titolo IV, capi IV e V, del regolamento (UE) 2021/2116.

7. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti senza applicare ai beneficiari il tasso di adattamento per la disciplina finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione alle domande di aiuto per un determinato anno. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti nell'anno civile corrispondente.

Art. 10 Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

1.

A norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica ed entro il settimo giorno di ogni mese, le informazioni e i documenti relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, in particolare la dichiarazione di spesa redatta conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Tuttavia la comunicazione relativa alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 25 dello stesso mese.

Tutte le informazioni pertinenti sono fornite sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.

2. La dichiarazione di spesa di cui al paragrafo 1, comprende almeno:

  1. a) un rendiconto, redatto da ciascun organismo pagatore, ripartito secondo la nomenclatura del bilancio dell'Unione e per spese e entrate con destinazione specifica, secondo una nomenclatura dettagliata messa a disposizione degli Stati membri nell'ambito dei sistemi informatici, riguardante:

    1. i) le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente;

    2. ii) l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente;

    3. iii) le previsioni delle spese e delle entrate con destinazione specifica che coprono separatamente i tre mesi successivi e, ove opportuno, il totale delle previsioni di spesa e di entrate con destinazione specifica fino alla fine dell'esercizio finanziario.

    Qualora le stime per i successivi tre mesi, di cui al primo comma, punto iii), rientrano nell'esercizio successivo, deve essere presentato solo il totale mensile;

  2. b) i conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all'intervento pubblico.

3. Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.

4. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, lettera a), punto i), per l’anno di domanda 2026 gli anticipi versati prima del 16 ottobre 2026 per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 si considerano versati nel mese di novembre e sono comunicati e dichiarati dagli Stati membri nella dichiarazione relativa a tale mese.

Art. 11 Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

1.

Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all'ammasso pubblico di cui all'articolo 12, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti e agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.

Tali spese ed entrate con destinazione specifica sono imputate al bilancio del FEAGA per il corrispondente esercizio finanziario.

Tuttavia:

  1. a) le spese che possono essere pagate prima dell'attuazione della disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:

    1. i) per il mese nel corso del quale è stata attuata la disposizione suddetta; o

    2. ii) per il mese successivo all'applicazione di tale disposizione;

  2. b) le entrate destinate al FEAGA sono dichiarate per il mese durante il quale scade il termine di versamento degli importi corrispondenti, previsto dalla normativa dell'Unione. Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo.

2. Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell'organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l'organismo interessato ha emesso ed inviato a un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l'esercizio finanziario.

3. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento sono segnalati all'organismo pagatore.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:

  1. a) alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata;

  2. b) alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.

5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per l’anno di domanda 2026 la spesa per gli anticipi versati dall’organismo pagatore prima del 16 ottobre 2026 per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, ai fini della dichiarazione mensile si considerano versati nel mese di novembre.

Art. 12 Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico

1. Le operazioni da prendere in considerazione per la compilazione della dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico sono quelle, approvate alla fine di un dato mese nei conti dell'organismo pagatore, che si sono prodotte dall'inizio dell'esercizio contabile, definito all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127, fino alla fine di tale mese.

2.

Detta dichiarazione di spesa comprende i valori e gli importi, determinati in conformità degli articoli 17 e 18 del presente regolamento e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 906/201414 della Commissione, imputati dagli organismi pagatori nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni.

Tuttavia:

  1. a) per le operazioni realizzate nel corso del mese di settembre, i valori e gli importi sono imputati dagli organismi pagatori al più tardi il 15 ottobre;

  2. b) per gli importi globali del deprezzamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, gli importi sono imputati alla data fissata dalla decisione che li prevede.

Art. 13 Decisione di pagamento della Commissione

1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli articoli 53 e 55 di tale regolamento, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità degli articoli da 39 a 42 del medesimo regolamento.

2. Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l'esercizio finanziario successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti del FEAGA dell'esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell'esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.