diritto.io

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Testo vigente

Titolo I. Riforma del sistema

Capo I. Pensione sociale e Fondo sociale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965.

2. La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.

Art. 3

1. Il Fondo sociale e' inizialmente alimentato:

  1. a) da un contributo annuo a carico dello Stato, da corrispondersi bimestralmente, in via anticipata, nelle seguenti misure:

    1. 1) lire 307.000 milioni per l'anno 1965

    2. 2) lire 350.000 milioni per l'anno 1966

    3. 3) lire 350.000 milioni per l'anno 1967

    4. 4) lire 350.000 milioni per l'anno 1963

    5. 5) lire 350.000 milioni per l'anno 1969;

  2. b) dall'importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dal lo Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi stabiliti dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed integrazioni. Tale importo, al netto della somma di lire 80.000 milioni gia' erogata a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo 2, lettera a) della legge 23 agosto 1962, n. 1335, e' versato dallo Stato in ragione di:

    1. 1) lire 19.730 milioni nell'anno 1965

    2. 2) lire 119.270 milioni nell'anno 1966

    3. 3) lire 80.000 milioni nell'anno 1967

    4. 4) lire 57.000 milioni nell'anno 1968

    5. 5) lire 45.000 milioni nell'anno 1969;

  3. c) dall'importo dei contributi posti a carico dello Stato dall'articolo 1, lettera d) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'articolo 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;

  4. d) da un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo stesso:
    5,56% per l'anno 1965
    6,61% per l'anno 1966
    7,28% per l'anno 1967
    7,28% per l'anno 1968
    7,28% per l'anno 1969;

  5. e) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie interessate ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;

  6. f) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata, ai sensi della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;

  7. g) dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative irrogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;

  8. h) da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2 per cento delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati, i contributi, le ritenute o le quote di iscrizione agli Enti, Fondi, Casse e Gestioni suddetti;

  9. i) dai proventi di un'aliquota pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti.
    Il quinto comma dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' abrogato.

2. Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all'anno 1969 sara' regolato con apposito provvedimento legislativo, in modo che il contributo dello Stato al Fondo stesso sia, in percentuale, progressivamente crescente fino a raggiungere il carico totale anche in relazione alle esigenze di miglioramento del livello della pensione sociale,

Art. 4

1. All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo Sociale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni);

2. n. 1213 (8.000 milioni); n. 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965 e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

4. Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente sono trasferite al Fondo sociale.

Art. 5

1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera d), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilita' del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per
l'esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-69.

2. Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di
previdenza di cui alle lettere h) ed i) del precedente articolo 3, fanno fronte agli oneri posti a loro (carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilita' all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.

3. Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, puo' disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate.

4. La disposizione di cui alla lettera h) del precedente articolo 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 6

1. Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dello articolo 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Fondo per l'adeguamento delle pensioni - un contributo straordinario di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data.

2. Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di lire 20.000 milioni nell'esercizio 1967 lire 43.000 milioni nell'esercizio 1968 lire 55.000 milioni nell'esercizio 1969 lire 125.000 milioni nell'esercizio 1970 lire 125.000 milioni nell'esercizio 1971 lire 43.715 milioni nell'esercizio 1972.9a

Art. 7

1. In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 3, sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:

  1. 1) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, secondo comma, articolo 17, sesto comma, ed articolo 34, ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, articolo 2;

  2. 2) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, terzo comma; legge 20 febbraio 1958, numero 55, articolo 13, secondo e terzo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 19;

  3. 3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 11 legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 16 e 17;

  4. 4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, articolo 6;

  5. 5) legge 13 marzo 1958, n. 250, articolo 11, lettera b), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

2. Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere a) e c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli oneri a carico dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.

Art. 8

1. Il titolare di piu' pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione sociale.

2. La pensione sociale non spetta:

  1. a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338;

  2. b) ai titolari di piu' pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.

Art. 9

1. Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite
dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.

2. Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la
diminuzione e' effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.

Capo II. Rivalutazione automatica delle pensioni

Art. 11

1. Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite ai Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera d), e' destinato alla costituzione di una speciale riserva.

2. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva, abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

3. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

Capo III. Pensione privilegiata e pensione di anzianita'

Capo IV. Tabelle delle classi di retribuzione per la determinazione dei contributi base

Art. 14

1. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.

Titolo II. Miglioramento dei trattamenti di pensione

Capo I

Art. 16

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente:
"L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500".22a