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Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' classificato nelle seguenti categorie professionali:

  1. a) Prima categoria: Operatore comune;

  2. b) Seconda-terza categoria: Operatore qualificato;

  3. c) Terza-quarta categoria: Operatore specializzato;

  4. d) Quinta categoria: Tecnico;

  5. e) Quinta-sesta categoria: Tecnico specializzato;

  6. f) Settima categoria: Tecnico superiore Direttivo;

  7. g) Ottava categoria: Coordinatore-Vice-Dirigente;

  8. h) Nona categoria: Vice Dirigente.

2. Per ciascuna delle sopra indicate categorie di classificazione professionale le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:

  1. 1) Prima categoria: operatore comune. Svolge attivita' manuali nei settori di esercizio per l'espletamento delle quali e' sufficiente un periodo minimo di pratica in via propedeutica.

  2. 2) Seconda-terza categoria: operatore qualificato. Svolge attivita' manuali ed esecutive con possesso di cognizioni tecnico-pratiche e delle prescritte abilitazioni.

  3. 3) Terza-quarta categoria: operatore specializzato. Svolge attivita' esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e specializzazione professionale con autonomia operativa nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate, nonche' operazioni manuali.

  4. 4) Quinta categoria: tecnico. Svolge attivita' esecutiva di natura tecnico-pratica, amministrativa e contabile richiedenti preparazione professionale ed autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore.

  5. 5) Quinta-sesta categoria: tecnico specializzato. Svolge attivita' tecniche, amministrative e contabili con particolare preparazione professionale specializzata con autonomia operativa e responsabilita' diretta con facolta' di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalita' e regolarita' del servizio.

  6. 6) Settima categoria: tecnico superiore direttivo. Svolge attivita' amministrativa, contabile o tecnica anche con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacita' professionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.

  7. 7) Ottava categoria: coordinatore-vice dirigente. Svolge:

    1. a) attivita' richiedente notevole esperienza di servizio e capacita' professionale con discrezionalita' di poteri, con facolta' di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore;

    2. b) attivita' qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

  8. 8) Nona categoria: vice dirigente. Svolge attivita' richiedente preparazione professionale altamente specializzata, anche con preposizione ad impianti o unita' organiche complesse di rilevante entita', di:

    1. a) direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito dei processi operativi ed attuativi dei settori di appartenenza, nonche' promozione ed attuazione, in via autonoma, di ricerche, sperimentazioni e sistemi informativi. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;

    2. b) attivita' di impulso, direzione, vigilanza, controllo, coordinamento, consulenza, studio, elaborazione, progettazione e ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie, vicarie e delegate. Occorrendo, puo' essere preposto al coordinamento di piu' sezioni. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e diretta dei risultati conseguiti.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le declaratorie delle categorie di cui al presente articolo potranno essere adeguate alla nuova organizzazione del lavoro ed alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definiti i singoli profili professionali, per ciascuna delle categorie di cui al precedente primo comma, ferme restando le disposizioni fissate dall'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Art. 2

1. L'inquadramento nelle singole categorie professionali di cui al precedente articolo 1 sara' disposto, con effetto dal 1 gennaio 1983, con riferimento alla posizione giuridica posseduta da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982 secondo il quadro di corrispondenza n. 1 annesso alla presente legge.

2. Nei confronti dei dipendenti che, a seguito di passaggio di categoria per accertamento professionale con graduatoria approvata entro il 31 dicembre 1982 per posti disponibili sino alla stessa data, siano stati immessi nelle funzioni del profilo professionale conseguito, successivamente al 1 gennaio 1983, la decorrenza giuridica e di determinazione del trattamento economico nel nuovo profilo e' riferita al 31 dicembre 1982. La decorrenza economica ai fini della corresponsione dello stipendio resta coincidente con la data di effettiva immissione.

3. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei dipendenti idonei dei concorsi interni banditi entro il 30 settembre 1978, con graduatoria ad esaurimento, immessi nelle funzioni del profilo professionale corrispondente alla qualifica per la quale hanno concorso, successivamente alla stessa data del 31 dicembre 1982.

4. I dipendenti assunti in ruolo successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo corrispondenti a quelli dell'assunzione con decorrenza giuridica dalla data dell'assunzione stessa e con effetti economici dalla data della effettiva immissione in servizio.

5. I dipendenti riammessi in servizio ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli cui appartenevano al momento della cessazione dal servizio.

6. I dipendenti che rivestono profili professionali attribuiti ad personam ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, saranno inquadrati con i criteri di cui al precedente primo comma conservando la posizione giuridica ad personam, fatta eccezione per i dipendenti ad personam che saranno inquadrati nei profili di tecnico sanitario e di assistente tecnico sanitario.

Art. 3

1. I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente articolo 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le percentuali, le aliquote dei posti di riserva, i requisiti, i titoli professionali e di studio fissati, per i profili di assunzione di cui al quadro n. 3 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, dagli articoli 3 e 4 di tale legge e dall'articolo 5 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, in relazione alle rispettive categorie del precedente ordinamento.

2. Per l'assunzione nel profilo professionale di tecnico sanitario e' prescritto il possesso del diploma in discipline scientifiche, tecniche, sanitarie, in relazione allo specifico settore di utilizzazione professionale.

3. L'articolo 3, sesto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e' sostituito dal seguente:
"Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico e' prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale".

Art. 4

1. La dotazione organica della nona categoria di classificazione del personale ferroviario e' stabilita in 543 unita', delle quali 225 sono destinate ai profili di nuova istituzione ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 1, e ottenuta mediante l'applicazione del disposto dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, cosi' come modificato dal penultimo comma del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sara' determinato l'organico delle restanti categorie, fermo restando complessivamente per le nove categorie, il limite globale del contingente dei posti di organico e di spesa tali definiti dal quadro n. 4 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quantitativo di oltre organico fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le dotazioni organiche cosi' come rispettivamente stabilite e determinate nei precedenti commi per le categorie di classificazione del personale ferroviario, con esclusione del quantitativo di posti di organico attribuito al profilo di ispettore capo aggiunto, saranno ripartite distintamente per i profili professionali individuati a termini dell'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, per ciascun compartimento, servizio o unita' equiparata.

4. L'articolo 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e' cosi' modificato:
"Le facolta' di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, cosi' come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per ciascuna delle nove categorie del personale ferroviario, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse".

5. L'articolo 22, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e' sostituito dal seguente:
"A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta".

Art. 5

1. Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianita' minima di un anno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, relative alla destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria.

2. Per i profili professionali di: ausiliario di stazione, guardiano, ausiliario viaggiante, ausiliario e commesso, il passaggio dalla seconda categoria alla terza avviene al compimento dell'anzianita' minima di quattro anni.

3. Il passaggio dai predetti profili professionali della seconda categoria a quelli iniziali della terza categoria di manovratore, deviatore, assistente di stazione, conduttore, capo squadra manovali, assistente di magazzino, assistente di deposito, operaio qualificato, autista, elettricista, motorista, carpentiere, marinaio, infermiere, operatore sanitario e applicato avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di due anni nel profilo di provenienza. Il passaggio dal profilo di carbonaio a quello di ingrassatore avviene al compimento dell'anzianita' minima di due anni.

4. Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della terza categoria, nonche' dal profilo di ingrassatore a quelli della quarta categoria, avviene al compimento dell'anzianita' minima di tre anni.

5. Il passaggio dai profili professionali della quarta categoria a quelli della quinta categoria terminali dello stesso settore di: manovratore capo, deviatore capo, verificatore, tecnico, tecnico navale, tecnico elettricista, tecnico motorista, assistente tecnico sanitario avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di tre anni.

6. Il passaggio dai profili professionali della quarta categoria a quelli iniziali della quinta categoria di: capo gestione, capo stazione, capo treno, capo tecnico, macchinista, nostromo, capo elettricista, capo motorista, paramedico, tecnico sanitario, segretario, segretario tecnico, segretario di informatica, avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di tre anni.

7. Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, avviene al compimento dell'anzianita' minima di cinque anni.

8. Il passaggio ai profili professionali di capo personale viaggiante e controllore viaggiante avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di capo treno in possesso di anzianita' minima di cinque anni in tale profilo.

9. Il passaggio al profilo professionale di capo deposito avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di macchinista in possesso di anzianita' minima di cinque anni in tale profilo.

10. Il passaggio dai profili professionali della sesta categoria a quelli della settima avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di due anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami. Non e' consentito il passaggio dalla sesta categoria alla settima nei profili professionali del settore delle navi traghetto.

11. Il passaggio dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di cinque anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore principale che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami con il possesso della anzianita' minima di sei anni ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della sesta categoria.

12. Il passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale avviene senza alcun accertamento professionale al compimento dell'anzianita' minima di un anno.

13. Il passaggio dai profili professionali nella ottava categoria a quelli della nona, fatta eccezione per il profilo di ispettore capo aggiunto, avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di cinque anni.

14. Il passaggio dal profilo professionale di ispettore principale di ottava categoria a quello di ispettore capo aggiunto di nona categoria avviene per accertamento professionale con anzianita' minima di quattro anni.

15. Il passaggio al profilo professionale di ispettore capo aggiunto dagli altri profili della nona categoria potra' avvenire, ove ricorrano esigenze aziendali che impongano il ricorso a dipendenti altamente specializzati e di notevole esperienza professionale, esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in un concorso interno per esami con modalita' e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

16. In ogni caso l'accertamento professionale di cui al comma precedente potra' essere sostenuto dai dipendenti con anzianita' minima di servizio di due anni nella nona categoria e per una percentuale non superiore al 33 per cento dei posti resisi vacanti nel profilo di ispettore capo aggiunto in ciascuno dei ruoli di servizio e di specializzazione professionale, nei dodici mesi immediatamente precedenti l'emanazione del relativo bando.

17. Per l'avanzamento alla qualifica di primo dirigente dell'ispettore capo aggiunto proveniente da altro profilo professionale della nona categoria, ai sensi dei commi precedenti, e' richiesta l'anzianita' minima di quattro anni nelle funzioni dello stesso profilo professionale di ispettore capo aggiunto.

18. Il passaggio per accertamento professionale da una categoria professionale inferiore ad altra superiore e' ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni di cui al presente articolo, subordinatamente al possesso dell'anzianita' minima prevista, al conseguimento del punteggio minimo di sei decimi nelle prove di accertamento professionale, al conseguimento delle abilitazioni eventualmente previste ed al possesso dei requisiti fisici prescritti.

19. La maggiore anzianita' eventualmente eccedente quella minima prevista per il passaggio senza accertamento professionale dalla terza alla quarta categoria o dalla quinta alla sesta categoria e' valutata ai fini del passaggio per accertamento professionale ai corrispondenti profili rispettivamente della quinta o della settima categoria.

20. Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sara' attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.

21. Agli effetti del presente articolo, gli accertamenti professionali restano disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 10, secondo comma, primo ed ultimo periodo, e nono comma, primo periodo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, salvo quanto previsto ai precedenti tredicesimo e quattordicesimo comma del presente articolo.

22. Con i criteri ed il procedimento di cui all'articolo 10, ottavo comma, secondo periodo, della stessa legge 6 febbraio 1979, n. 42, potranno essere stabilite le modalita' per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di anzianita' fissati dal presente articolo.

23. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie, dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalita' per i passaggi dai profili professionali di aiuto macchinista TM r.e., assistente viaggiante r.e., macchinista TM r.e., assistente capo di stazione r.e., gestore di prima classe r.e., gestore capo r.e., infermiere capo r.e., applicato capo r.e., tali risultanti dal quadro di corrispondenza allegato alla presente legge, ad altri profili nell'ambito della medesima o di altra categoria superiore.

24. Nei confronti del personale rivestito di profilo professionale attribuito ad personam ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 della stessa legge, trovano applicazione i commi quarto e settimo del presente articolo.

25. In via transitoria saranno ammessi a partecipare al primo accertamento professionale per il passaggio di categoria che sara' bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che al 31 dicembre 1982 avrebbero avuto titolo a partecipare all'accertamento professionale per il medesimo profilo secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42.

26. Al quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, e' soppressa la nota (a) riguardante il profilo professionale di macchinista.

Art. 6

1. Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di comandante e direttore di macchina saranno ammessi al passaggio alla nona categoria mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche dei singoli profili rivestiti, con decorrenza giuridica ed economica fissata al 1 gennaio di ciascun anno.

2. Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della ottava categoria a quelli della nona per il personale del settore delle navi traghetto restano ferme le disposizioni di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 5.

3. I dipendenti, che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di ufficiale navale, ufficiale di macchina ed ufficiale marconista, saranno ammessi al passaggio ai profili di nuova istituzione di ottava categoria del settore delle navi traghetto, mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche che saranno determinate per gli stessi profili di nuova istituzione con decreto ministeriale, e con decorrenza giuridica fissata al 1 gennaio di ciascun anno.

4. Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava per il personale del settore delle navi traghetto che saranno effettuati mediante accertamento professionale, sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, ferma restando l'attribuzione delle decorrenze giuridica ed economica coincidenti con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito, non si applicano le disposizioni di cui al decimo comma del precedente articolo 5.

5. Ai fini dei passaggi di categoria previsti e disciplinati dai precedenti primo e terzo comma con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno operate le necessarie variazioni di organico mediante spostamenti di posti dalla settima alla ottava categoria e dall'ottava alla nona categoria.

6. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per gli anni 1984, 1985 e 1986 in complessive lire 210 milioni, ripartito in lire 70 milioni per ciascuno degli stessi anni, fara' carico agli stanziamenti del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per ciascuno dei predetti anni finanziari.

Art. 7

1. Dal 1 gennaio 1983 la tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 840, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma, ed all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

2. Dal 1 settembre 1983 la tabella 1 di cui al precedente comma e' sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

3. Con la medesima decorrenza del 1 settembre 1983 il personale ferroviario in servizio non ha piu' titolo alla maggiorazione di lire 93.132 mensili lorde, prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, ferma restando la riduzione di lire 90.152 mensili della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale medesimo, prevista dal quarto comma dello stesso articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

4. Nei confronti dei titolari di pensioni liquidate sulla base degli stipendi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo continua ad operarsi la riduzione dell'indennita' integrativa speciale o della pensione, prevista dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, osservando le modalita' ivi contemplate.

5. In favore dei soggetti di cui al precedente comma resta altresi' ferma l'integrazione prevista dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, spettante ai titolari di pensioni calcolate con le percentuali della base pensionabile fissate, per meno di trenta anni di servizio utile, dall'articolo 222 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Tale integrazione va attribuita nella misura annua di lire 21.461 per ventinove anni di servizio utile, ed aumentata di annue, lire 26.375 per ogni anno in meno fino a raggiungere l'importo annuo di L. 522.585 per le pensioni calcolate su dieci anni di servizio.

6. In occasione dell'inquadramento previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge con effetto dal 1 gennaio 1983 e della trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo con effetto dal 1 settembre 1983, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento, con la conservazione dell'anzianita' maturata nella classe stessa, ai fini dei successivi aumenti.

7. Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dal successivo nono comma.

8. Ai casi di passaggio alla categoria superiore previsti dalle note al quadro di corrispondenza allegato alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

9. Con effetto dal 2 settembre 1983 al personale ferroviario in servizio e' attribuito, nella categoria di appartenenza, lo stipendio dato dalla somma dello stipendio in godimento al 1 settembre 1983, dall'eventuale assegno personale di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dall'eventuale elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1 luglio 1982, n. 426.

10. Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi di stipendio o tra l'ultima classe ed il primo aumento periodico o tra due aumenti periodici successivi alla ultima classe, ferma restando la corresponsione di detto nuovo stipendio, il personale si considera inquadrato nella classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza fra i due stipendi, quello corrisposto e quello di inquadramento, va considerata, previa temporizzazione, ai fini della ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza fra i suddetti stipendi espressa in mesi e' pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione.

11. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale riammesso in servizio dopo il 2 settembre 1983 ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, tenendo conto dello stipendio che gli compete all'atto della riammissione in servizio ai sensi del medesimo articolo 161.

12. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1 luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per la concessione del beneficio entro il 1 settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

13. La trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo ed il conglobamento previsto dal precedente nono comma per il personale in servizio con effetto, rispettivamente, dal 1° e dal 2 settembre 1983, vanno effettuati, con le modalita' stabilite da questo stesso articolo, anche nei confronti del personale in servizio alla data del 1 luglio 1983 e cessato dal servizio successivamente a tale data e fino al 2 settembre 1983, ai soli fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e dell'indennita' di buonuscita.

14. Tale rideterminazione ha effetto dalla data del 2 settembre 1983.

Art. 8

1. L'utilizzazione del personale ferroviario in mansioni di profilo professionale omogeneo di categoria superiore, nell'ambito del settore di appartenenza, e' regolata sulla base dei seguenti criteri, con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa:

  1. 1) il personale della prima-seconda-terza categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo della categoria terza-quarta, con titolo al trattamento economico stabilito per la terza categoria;

  2. 2) il personale della terza-quarta categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo delle categorie quinta o quinta-sesta, con titolo al trattamento economico stabilito per la quinta categoria;

  3. 3) il personale della quinta-sesta categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo della settima categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;

  4. 4) il personale della settima categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo dell'ottava categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;

  5. 5) il personale dell'ottava categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo della nona categoria con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria.

2. Agli effetti del presente articolo restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Art. 9

1. L'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 437, e' sostituito dal seguente:
"Presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' istituito un consiglio di disciplina composto di un funzionario con qualifica di dirigente generale, che lo presiede, di sette dirigenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore nonche' di quattro rappresentanti del personale per ciascuno dei seguenti gruppi:
1) personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore;
2) personale dei restanti profili professionali del settore uffici;
3) personale dei settori dell'esercizio.
I rappresentanti del personale, agli effetti del precedente comma, sono nominati dal Ministro dei trasporti su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie di accordi generali nonche' del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, in ragione di uno per ciascuna delle predette organizzazioni sindacali. Ciascuna delle suddette organizzazioni sindacali designa all'uopo un proprio rappresentante per ciascuno dei tre gruppi di personale, specificati al primo comma.
I membri rappresentanti del personale devono rivestire:
a) per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore, uno dei seguenti profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, di ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, o qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
b) per il restante personale del settore uffici e per il personale dei settori dell'esercizio un profilo professionale appartenente a categoria non inferiore alla quinta, rispettivamente per ciascuno di tali due gruppi di personale.
Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti al gruppo di settore di personale cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento.
Nel caso in cui uno o piu' rappresentanti del personale siano impediti, per qualsiasi causa, a partecipare alle sedute del consiglio di disciplina o siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare; tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante nominato dalla rispettiva organizzazione per altro gruppo di settore di personale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente terzo comma, nel caso in cui la sostituzione riguardi uno o piu' rappresentanti nominati per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore.
Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dall'adunanza.
Il consiglio di disciplina e' competente ad esprimere parere:
a) nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale con profitto professionale di ispettore principale ed ispettore, per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra piu' grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra piu' grave;
b) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.
Per il personale con qualifiche di primo dirigente e superiori, nonche' per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, ispettore capo del ruolo ad esaurimento, ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, le funzioni del consiglio di disciplina sono esercitate dal consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti.
Le deliberazioni difformi dal parere del consiglio di disciplina devono essere motivate.
Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato e' costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici di: ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sara' definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma".

Art. 10

1. Ai fini delle riammissioni in servizio nei profili professionali di prima-seconda-terza categoria del personale ferroviario ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, il computo delle vacanze organiche e' effettuato tenuto conto della dotazione organica complessiva di tutte le categorie del personale ferroviario nonche' del quantitativo di oltre-organico di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle riammissioni in servizio gia' deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge nei profili professionali della prima-seconda categoria.

Art. 11

1. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente gia' conferite o da conferire mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, restano ferme, ai fini dell'attribuzione delle decorrenze e dell'utilizzazione delle graduatorie, le disposizioni dettate per tale tipo di promozioni dal titolo V dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.