Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1984
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Disposizioni generali)
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 29 dicembre 1983, n. 744, sono introdotte, per l'anno finanziario 1984, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici)
Art. 2
1. All'articolo 11 della legge 29 dicembre 1983, n. 744, sono aggiunti, alla fine, i seguenti commi:
"Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.
Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Agli oneri dipendenti dell'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella B.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1984, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:
a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1984, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1984 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1984;
b) al capitolo 224 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1984, delle somme versate sul capitolo 153 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;
c) al capitolo 223 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1984, delle somme versate sul capitolo 152 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti".
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti)
Art. 3
1. Le spese relative alla elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al capitolo 1097 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste)
Art. 4
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' elevata per l'anno finanziario 1984 da lire 70 miliardi a lire 91 miliardi.
2. L'integrazione di lire 21 miliardi e' iscritta, con decreto del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il predetto anno finanziario, previo prelevamento della citata somma dal conto corrente infruttifero di cui al primo comma dell'articolo 1 della menzionata legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successivo versamento all'entrata del bilancio statale.
(Disposizioni diverse)
Art. 5
1. Gli stanziamenti di competenza relativi alle disposizioni di legge sottoindicate, gia' autorizzati con la tabella B di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 29 dicembre 1983, n. 744, sono cosi' modificati ed integrati:
2. Presidenza del Consiglio dei Ministri
3. Decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito,
con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982,
n. 938 - Interventi urgenti in favore delle popo-
lazioni colpite da calamita naturali o eventi
eccezionali (cap. n. 6562). . . . . . . . . . . . 120.000.000.000
4. Ministero del tesoro
5. Legge 24 aprile 1980, n. 146 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1980):
6. Articolo 38. - Somme dovute dalle singole ammi-
nistrazioni statali a quella delle poste e delle
telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16,
17, 19 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia postale, di bancoposta e di teleco-
municazioni (cap. n. 4432). . . . . . . . . . . . . 252.511.505.000
7. Articolo 39. - Concessione di contributi da
parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per
il culto (cap. n. 4493/p) . . . . . . . . . . . . . 5.983.359.000
Legge 8 agosto 1980, n. 441 - Conversione in legge, _
con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio _
1980, n. 285, concernente disciplina transito- _
ria delle funzioni di assistenza sanitaria delle _
unita sanitarie locali: _
8. |
Articolo 12. - Conferimento al fondo di cui al- |
l'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 |
(cap. n. 4585). . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Legge 18 novembre 1975, n. 764 - Liquidazione del- > 50.000.000.0
00
l'ente "Gioventu italiana" (cap. n. 4585). . . . |
|
Legge 24 aprile 1980, n. 146 - Disposizioni per la |
formazione del bilancio annuale e pluriennale |
dello Stato (legge finanziaria 1980): _
9. |
Articolo 37. - Occorrenze relative alla liqui- |
dazione dell'Opera nazionale per la protezione del- |
la maternita e dell'infanzia (cap. n. 4585). . . . |
10. Legge 27 dicembre 1983, n. 730 - Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1984):
11. Articolo 18. - Fondo rotativo istituito presso
la SACE (cap. n. 8186). . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000.000
12. Ministero degli affari esteri
13. Legge 22 dicembre 1982, n. 960 - Rifinanziamento
della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la
ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la
Jugoslavia (capp. nn. 2569 e 2681). . . . . . . . 2.100.000 000
14. Ministero dell'interno
15. Legge 15 giugno 1959, n. 451 - Istituzione del ca-
pitolo "Fondo scorta" per il personale della Po-
lizia di Stato (cap. n. 2841) . . . . . . . . . . . 3.000.000.000
16. Ministero dell'agricoltura e delle foreste
17. Legge 31 marzo 1971, n. 144 e legge 14 agosto 1982,
n. 610 - Finanziamento degli interventi di merca-
to svolti dall'AIMA (cap. n. 1256). . . . . . . . 30.400.000.000
18. Ministero della sanita'
19. Legge 21 aprile 1977, n. 164 - Modifiche alla legge
2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo
dell'Italia al Centro internazionale di ricerche
per il cancro (cap. n. 2593). . . . . . . . . . . 1.050.000.000
20. Ministero del turismo e dello spettacolo
21. Legge 14 novembre 1981, n. 648 - Nuovo ordinamento
dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap.
n. 1563). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000.000.000
22. Ministero per i beni culturali e ambientali
23. Legge 2 aprile 1980, n. 123 - Norme per l'eroga-
Zione di contributi statali ad enti culturali
(cap. n. 1605). . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.200.000.000
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI