Sez. 5, Sentenza n. 4612 del 28/10/1996 Cc. (dep. 06/12/1996) Rv. 206552 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Obbligo di trasmissione degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato - Trasmissione entro cinque giorni dei verbali dell'interrogatorio reso al G.I.P. dopo l'arresto ex art. 294 cod. proc. pen. - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento
In materia di riesame dei provvedimenti restrittivi l'obbligo di trasmissione al Tribunale della libertà degli elementi a favore dell'imputato impone la trasmissione nel termine tassativo previsto dalla norma, pena la perdita di efficacia della misura, anche dei verbali delle dichiarazioni rese dall'indagato al G.I.P. in sede di esame effettuato ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)