Sez. 6, Sentenza n. 10114 del 17/02/2005 Cc. (dep. 15/03/2005) Rv. 231180 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza | Chiamata in correità - Elementi di riscontro - Natura - Parzialmente individualizzanti nella fase cautelare - Necessità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza
In tema di misure cautelari, la previsione di cui all'art. 11, comma primo, della legge n. 63 del 2001 che ha introdotto nell'art. 273 del codice di rito il comma primo bis - per il quale "nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi terzo e quarto, 195, comma settimo, 203 e 271, comma primo" - esige che l'accertamento del giudice sia in grado, attraverso l'uso di criteri di inferenza puntualmente indicati, di collocare la condotta del chiamato in quello specifico fatto che forma oggetto della imputazione provvisoriamente elevata, considerato il peculiare momento della fase delle indagini in cui il procedimento de libertate si inscrive nonché le finalità cui risulta preordinato, i quali condizionano il carattere dell'individualizzazione del riscontro, nel senso che essa deve essere piena e totale nella fase dibattimentale, coerentemente con il concetto di prova, indispensabile per l'affermazione della responsabilità, ma non può che essere parziale, in coerenza con il concetto di indizio, ancorché grave, necessario e sufficiente ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, nella fase delle indagini in cui l'accertamento è, per definizione, sommario e incompleto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)