Sez. 2, Sentenza n. 43419 del 16/10/2003 Cc. (dep. 12/11/2003) Rv. 228423 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato di reato connesso o collegato - Valutazione - Elementi che ne confermano l'attendibilità - Risconti cd "individualizzanti" - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di una misura cautelare personale, la chiamata di correo e la dichiarazione accusatoria dell'imputato di reato connesso o collegato possono essere sufficienti, ove risultino soggettivamente ed oggettivamente attendibili, e prospettino la sussistenza del reato e la responsabilità dell'accusato in termini di qualificata probabilità, a legittimare il provvedimento restrittivo, anche quando facciano difetto i riscontri c.d. "individualizzanti", posto che gli elementi a sostegno della loro attendibilità possono concernere le dichiarazioni nel loro complesso ed il giudice, nella prospettiva di valutazione tipica della sede cautelare, può pervenire alla valutazione di adeguatezza anche considerando riscontri concernenti altre dichiarazioni rese nello stesso contesto, o elementi concernenti la dimensione obiettiva del fatto o altrimenti al persona dell'accusato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)