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Sez. 1, Sentenza n. 15685 del 07/02/2002 Cc. (dep. 24/04/2002) Rv. 221330 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni accusatorie provenienti da coimputati o coindagati - Normativa sopravvenuta concernente la valutazione delle dichiarazioni - Elementi di riscontro - Riscontri esterni individualizzanti - Necessità.
Stato
decisa il 2002-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221330-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

L'art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza devono applicarsi i criteri fissati dall'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. per apprezzare l'attendibilità della chiamata in correità, rende in ogni caso necessario che le dichiarazioni accusatorie su fatto altrui siano confermate da riscontri esterni individualizzanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 192 com. 4, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 192 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 11, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)