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Sez. 6, Sentenza n. 33696 del 06/04/2017 Ud. (dep. 11/07/2017) Rv. 270741 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato - Obbligo del giudice della cognizione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270741-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere. (In motivazione, la Corte di cassazione ha osservato che l'interessato non subisce alcun pregiudizio grave ed irreparabile dalla decisione così adottata, potendo sempre allegare, in sede esecutiva, le circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l'adempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)