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Sez. 3, Sentenza n. 38345 del 25/06/2013 Ud. (dep. 18/09/2013) Rv. 256385 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche del reo - Obbligo per il giudice della cognizione - Esclusione - Impossibilità di adempiere - Deduzione in sede esecutiva - Possibilità.
Stato
decisa il 2013-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256385-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, in quanto rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare l'assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)