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Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 07/04/1995 Cc. (dep. 07/07/1995) Rv. 202599 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Confisca | Art. 676 cod. proc. pen. - Procedimento - Richiesta di declaratoria di nullità ed inefficacia della confisca - Pretore quale Giudice dell'esecuzione - Applicazione della procedura di cui all'art. 666 comma secondo, anziché di quella ex art. 667 comma quarto, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione proposto dall'interessato - Conversione in opposizione ex art. 568 comma quinto stesso codice - Necessità - Ragione.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202599-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Confisca

L'art. 676 cod. proc. pen., nell'indicare le altre competenze affidate al giudice dell'esecuzione, tra le quali indica anche quella in ordine alla confisca, precisa che il giudice procede a norma dell'art. 667, comma quarto, stesso codice, per cui è tenuto a provvedere sull'istanza dell'interessato, senza formalità alcuna, con ordinanza contro la quale può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione. Nel caso in cui, chiesta la declaratoria di nullità ed inefficacia della confisca, il Pretore, giudice dell'esecuzione, anziché, provvedere sull'istanza in forza della norma di cui all'art. 666, con la procedura prevista dall'art. 667, comma quarto, abbia invece applicato la procedura di cui all'art. 666, comma secondo, e gli interessati abbiano proposto ricorso per cassazione, tuttavia, poiché contro la decisione adottata dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca l'interessato può proporre, a norma dei citati artt. 666 e 667 cod. proc. pen., opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione deve essere convertito in opposizione a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)