Sez. 1, Sentenza n. 38694 del 10/11/2006 Cc. (dep. 22/11/2006) Rv. 235983 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Richiesta di restituzione di cose sequestrate - Rimedio esperibile - Opposizione ai sensi dell'art. 667 comma quarto, cod. proc. pen. - Conversione dell'impugnazione - Applicabilità - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
In materia di confisca, è prevista contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione solo la facoltà di proporre opposizione, indipendentemente dalla circostanza che la decisione sia stata adottata "de plano", ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., oppure irritualmente, ex art. 666, comma terzo, cod. proc. pen.. Ne consegue che l'eventuale ricorso per cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, deve essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e deve essere trasmesso al giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)