Sez. 1, Sentenza n. 1008 del 13/11/2008 Cc. (dep. 13/01/2009) Rv. 242510 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Provvedimento assunto in contraddittorio anzichè "de plano" - Impugnazione - Opposizione - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Esclusione - Conversione in opposizione - Necessità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
In materia di confisca, il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione non "de plano", bensì, irritualmente, a seguito d'udienza camerale, è comunque impugnabile nelle forme dell'opposizione e non già attraverso il ricorso per cassazione, con la conseguenza che il giudice di legittimità eventualmente investito dell'impugnazione non può dichiararla inammissibile, ma deve qualificarla come opposizione e disporne la trasmissione al giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)