Sez. 1, Sentenza n. 26021 del 20/02/2007 Cc. (dep. 05/07/2007) Rv. 237334 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Giudice dell'esecuzione - Confisca ex art. 12 sexies L. 7 agosto 1992, n. 356 - Rigetto dell'istanza di restituzione delle cose confiscate - Provvedimento reso all'esito della procedura di cui all'art. 666, comma terzo, cod.proc.pen. anziché de plano ex artt. 676, primo comma, e 667, comma quarto, stesso codice - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Conversione del ricorso proposto irritualmente in opposizione ex art. 667, comma quarto, ultima parte, cod.proc.pen. - Ammissibilità.
ESECUZIONE - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha irritualmente rigettato, non "de plano", ma all'esito della procedura di cui all'art. 666, comma terzo, cod.proc.pen., un'istanza di dissequestro di cose confiscate, non è ricorribile in Cassazione, ma opponibile innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze. Peraltro, l'eventuale ricorso in Cassazione erroneamente proposto dalla parte non è inammissibile, ma va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, in virtù del principio generale di conservazione degli atti giuridici, e del conseguente "favor impugnationis".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)