Sez. 6, Sentenza n. 21439 del 18/02/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Rv. 240061 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifica del trattamento sanzionatorio introdotta dalla L. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Applicazione dello "ius superveniens" più favorevole - Limiti - Pena corrispondente al minimo edittale all'epoca vigente - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In sede di ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla L. 2 febbraio 2006, n. 49, quando la pena-base determinata nel provvedimento impugnato sia corrispondente al più elevato minimo edittale all'epoca vigente per il reato. (Fattispecie in cui la pena-base è stata fissata in anni otto di reclusione ed euro 26.000 di multa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)