Decisione (UE) 2018/817 del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR)
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX di detto accordo, che contiene disposizioni sui servizi finanziari.
Gli atti elencati di seguito riguardano i servizi finanziari e devono essere integrati nell'accordo SEE:
regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione3,
regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione4,
regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione5,
regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione6,
regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione7,
regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione8,
regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione9,
regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione10,
regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione11,
regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione12,
regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione13,
regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione14,
regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione15,
regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione16,
regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione17,
regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione18,
regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione19,
regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione20,
regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione21,
regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione22,
regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione23
e regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione24.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.
È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE si basi sul progetto di decisioni accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisioni del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018 Per il Consiglio Il presidente E. Karanikolov