Decisione (PESC) 2026/1849 del Consiglio del 23 luglio 2026 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Nella risoluzione ES-11/7, adottata il 24 febbraio 2025, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ricordato la necessità di attuare pienamente le pertinenti risoluzioni che ha adottato in risposta all'aggressione nei confronti dell'Ucraina, in particolare la sua richiesta che la Federazione russa ritiri immediatamente, completamente e senza condizioni tutte le sue forze militari dal territorio dell'Ucraina entro i confini di quest'ultima riconosciuti a livello internazionale, nonché la sua richiesta di un'immediata cessazione delle ostilità da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, in particolare di qualsiasi attacco contro civili e beni civili.
Finché le azioni illegali della Federazione russa continuano a violare norme fondamentali di diritto internazionale, in particolare il divieto dell'uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario, è opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall'Unione e, se necessario, adottare misure supplementari.
In considerazione del proseguimento e dell'escalation dell'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, in particolare della recente brutale campagna militare deliberatamente mirata alle infrastrutture civili, comprese le strutture energetiche, idriche e sanitarie, che ha causato gravi sofferenze alla popolazione civile e punta a compromettere la resilienza dell'Ucraina, il Consiglio ritiene necessario adottare ulteriori misure restrittive.
In particolare, è opportuno modificare le deroghe al fine di garantire la continuità della fornitura dei beni e dei servizi necessari per mantenere l'infrastruttura internet in Russia a disposizione dei cittadini.
È giustificato aggiungere 51 entità all'allegato IV della decisione 2014/512/PESC. Tali entità fanno parte del complesso militare e industriale russo, o hanno legami commerciali o di altro tipo con il complesso militare e industriale o il settore della difesa e della sicurezza della Russia o li sostengono in altro modo. A tali entità sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tra le entità che la decisione (PESC) 2026/…+ aggiunge in tale allegato figurano entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così di eludere le misure restrittive dell'Unione o pregiudicando l'obiettivo di tali misure restrittive, comprese quelle relative alla microelettronica, alle macchine utensili a controllo numerico computerizzato (CNC) e alle apparecchiature per il trattamento dei semiconduttori.
È opportuno ampliare l'elenco dei beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, inserendovi beni di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e beni che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui polveri di nichel, metalli di nickel e leghe di nichel utilizzati nei rivestimenti anticorrosione dei motori a reazione; polveri di berillio utilizzate nei propellenti e leghe ad alte prestazioni; pellicole, nastri e strisce autoadesivi utilizzati nei settori aerospaziale e della difesa; prodotti dell'aviazione specifici per gli aeromobili senza equipaggio (unmanned aerial vehicles – UAV), quali apparecchiature di supporto a terra, sistemi di disturbo/intercettazione, sistemi di lancio e servomotori, e sistemi di terminazione del volo per UAV o missili.
È altresì opportuno imporre ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano introiti significativi per la Russia, consentendole in tal modo di proseguire la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, fra cui restrizioni relative ai minerali di rame, nichel, piombo e di metalli preziosi, allo zinco greggio, ai metalli alcalino-terrosi, ad alcune sostanze chimiche inorganiche (ossidi di zinco e ossidi di cromo), al tallolio, ai lavori di vetro e ai pezzi di ricambio di automobili.
È opportuno introdurre due deroghe per consentire alle autorità nazionali competenti di disporre in modo sicuro dei carichi di petrolio russo che sequestrano e confiscano. A tal fine, sono introdotte due deroghe per consentire operazioni pertinenti quali l'importazione, il trasferimento, il deposito, la gestione e la vendita.
È opportuno introdurre la possibilità per le autorità competenti di autorizzare, a condizioni rigorose, gli importatori a non apportare la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio per quanto riguarda la fornitura di prodotti petroliferi provenienti da un paese terzo a regioni ultraperiferiche e paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, senza richiedere la prova dell'origine, in considerazione delle caratteristiche geografiche specifiche di tali territori e dei loro vincoli di approvvigionamento.
È opportuno prorogare la durata dell'esenzione dal tetto sui prezzi del petrolio che consente, in considerazione delle preoccupazioni in materia di sicurezza energetica, il trasporto via nave verso il Giappone di petrolio greggio proveniente dal progetto Sakhalin-2 in Russia.
È giustificato introdurre una sospensione della modifica del tetto sui prezzi del petrolio greggio. La decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio2 prevedeva una procedura per modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio russo in funzione del prezzo medio di mercato di tale petrolio. Come indicato nella decisione (PESC) 2025/1495, tale procedura è intesa a garantire che il tetto sui prezzi del petrolio greggio sia sempre sufficientemente basso così da ridurre i proventi russi delle esportazioni di petrolio, tenendo conto delle precedenti oscillazioni dei prezzi. Alla luce delle eccezionali perturbazioni nei mercati del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi, e per garantire che il tetto sui prezzi del petrolio greggio rimanga efficace nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno sospenderne la modifica. Allo stesso tempo è opportuno prevedere un riesame intermedio di tale sospensione per assicurare che tale meccanismo continui a essere necessario e proporzionato tenendo conto degli sviluppi del mercato. Il Consiglio dovrebbe poter decidere di modificare il tetto sui prezzi in seguito a tale riesame intermedio. In mancanza di una decisione del Consiglio, il tetto sui prezzi applicabile rimarrà in vigore. A decorrere dal 15 luglio 2027 riprenderà l'applicazione della procedura iniziale di modifica del tetto sui prezzi, con la pubblicazione in tale data di una comunicazione della Commissione contenente il nuovo tetto sui prezzi e la modifica dell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio3 conformemente all'articolo 4 septdecies, paragrafo 12, della decisione 2014/512/PESC e all’articolo 3 quindecies, paragrafo 11, e all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 833/2014.
È opportuno introdurre un'esenzione dal divieto di trasferire e fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto verso paesi terzi di gas naturale liquefatto (GNL) originario della Russia o esportato dalla Russia. Tale esenzione mira ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico di alcuni paesi partner.
La decisione (PESC) 2025/20324 ha modificato la decisione 2014/512/PESC al fine di introdurre un divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto (GNL) originario della Russia o esportato dalla Russia. Tale divieto si applica agli acquisti e ai trasferimenti verso l'Unione o paesi terzi.
È opportuno introduce un'esenzione temporanea per quanto riguarda il trasferimento di GNL originario della Russia o esportato dalla Russia, oppure l'acquisto relativo a detto trasferimento, qualora tale trasferimento o acquisto relativo a detto trasferimento sia destinato a paesi terzi. Al fine di garantire che l'esenzione temporanea non comprometta gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione, tale disposizione dovrebbe stabilire esplicitamente una norma secondo la quale la capacità complessiva di GNL russo trasferito da operatori dell'Unione a paesi terzi a titolo dell'esenzione temporanea non supera il volume annuo di GNL originario della Russia o esportato dalla Russia nel 2025, evitando in tal modo qualsiasi aumento delle entrate derivanti dalle esportazioni che la Russia ricava da tali trasferimenti. Al fine di garantire che l'esenzione temporanea continui a essere funzionale agli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione, tenendo conto degli sviluppi che incidono sugli operatori dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare periodicamente le misure e trasmettere la propria valutazione al Consiglio. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio dovrebbe riesaminare il funzionamento dell'esenzione temporanea e, se del caso, essere in grado di decidere di abbreviarla, prorogarla o revocarla.
Per garantire la certezza del diritto e l'ordinata eliminazione graduale delle attività contemplate dalla decisione 2014/512/PESC, è opportuno chiarire che l'esenzione temporanea relativa agli acquisti e ai trasferimenti di GNL destinato a paesi terzi dovrebbe applicarsi solo se un acquisto è collegato a un trasferimento effettuato da un operatore dell'Unione. Tale trasferimento dovrebbe essere effettuato sulla base di un contratto a lungo termine per la fornitura di GNL, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, di durata superiore a un anno, concluso prima del 24 febbraio 2022 e non modificato successivamente a tale data, tranne che per gli scopi limitati consentiti dalla decisione 2014/512/PESC. Inoltre, l'acquisto relativo a tale trasferimento dovrebbe a sua volta essere eseguito nell'ambito di un contratto a lungo termine di durata superiore a un anno, concluso prima del 24 febbraio 2022 e non modificato successivamente a tale data, tranne che per i medesimi scopi limitati. Un tale contratto a lungo termine deve in genere contenere tutti gli elementi necessari per la sua validità e per l'esecuzione di un'operazione, come l'indicazione delle parti, del prezzo, delle quantità, delle date di consegna, del punto di carico o consegna nonché delle modalità di esecuzione. I contratti che richiedano, in relazione a tali elementi, un ulteriore accordo tra le parti contraenti non rientrano nell'esenzione temporanea, a eccezione delle modifiche relative agli scopi limitati espressamente consentiti dalla presente decisione, ad esempio per quanto riguarda le procedure operative quali i programmi di consegna annuali o eventuali altri analoghi adeguamenti operativi di routine. Le modifiche di tali elementi sulla base di clausole contrattuali unilaterali cui l'altra parte contraente non può opporsi non precludono l'applicabilità dell'esenzione temporanea. Tutti gli altri acquisti non collegati a uno specifico trasferimento da parte di un operatore dell'Unione dovrebbero essere vietati dal 1o gennaio 2027. Poiché, a decorrere da tale data, detti acquisti non possono più essere effettuati legalmente a meno che non continuino a essere collegati a trasferimenti da parte di operatori dell'Unione che soddisfano le condizioni di esenzione temporanea, è chiaro che l'impossibilità di esecuzione che ne deriva può essere invocata come caso di forza maggiore allo scopo di porre fine a obblighi contrattuali esistenti, nella misura in cui tali obblighi non possono continuare a essere esercitati in relazione ai trasferimenti effettuati da operatori dell'Unione.
Per quanto riguarda il divieto relativo alla fornitura d ai servizi dei terminali GNL, è altresì opportuno precisare ulteriormente l'ambito di applicazione.
L'Unione ha già adottato designazioni specifiche per le navi al fine di limitare le operazioni delle navi interessate. Tali operazioni potrebbero avvalersi della fornitura, da parte di navi di paesi terzi, di servizi quali il bunkeraggio, i servizi di rimorchio e i trasbordi da nave a nave. Al fine di fronteggiare e scoraggiare la fornitura di tali servizi, è opportuno ampliare l'ambito di applicazione dei criteri di designazione per includervi anche le navi che forniscono tali servizi. È inoltre opportuno introdurre ulteriori designazioni per le navi.
La Russia ricava entrate significative dalla vendita di petrolio. È opportuno introdurre il divieto di effettuare operazioni con raffinerie in Russia e in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzate per la lavorazione o raffinazione di petrolio greggio o la lavorazione o miscelazione di prodotti petroliferi, quali elencati nell'allegato XIII della decisione 2014/512/PESC, o di prodotti minerali, originari della Russia o con raffinerie utilizzate per l'elusione delle misure restrittive. Tali operazioni riguardano anche l'accesso agli impianti delle raffinerie elencate e la fornitura di qualsiasi servizio. È opportuno individuare una raffineria in base a tali criteri di inserimento in elenco e inserirla nel pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC.
È opportuno chiarire l'ambito di applicazione della deroga per le operazioni in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per quanto riguarda il completamento, l'esercizio, la manutenzione o l'uso di tali gasdotti.
L'Unione ha già adottato misure per limitare le entrate russe derivanti dalle esportazioni di GNL. Poiché le esportazioni dipendono dalla disponibilità di metaniere, è pertanto importante limitare la possibilità che la Russia acquisisca e utilizzi tali navi. A tal fine, è opportuno introdurre un obbligo di notifica della vendita di metaniere e la possibilità di introdurre nuove restrizioni alla vendita di metaniere, per evitare che tali metaniere vadano a beneficio degli interessi russi.
L'Unione ha ripetutamente adottato misure per individuare gli istituti finanziari, gli enti creditizi o le entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che agevolano per la Russia la disponibilità di un'ancora di salvezza finanziaria continua nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, collegandosi al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari della Banca centrale della Federazione russa o consentendo l'elusione delle misure restrittive dell'Unione, e per vietare qualsiasi operazione tra tali istituti, enti o entità e gli operatori dell'Unione. È provato che entità di paesi terzi continuano a mettere la Russia in condizione di svolgere attività illecite. È pertanto opportuno inserire nei pertinenti elenchi di cui agli allegati della decisione 2014/512/PESC 4 entità finanziarie e 14 entità che forniscono servizi per le cripto-attività, con l'obiettivo di vietare le operazioni tra di essi e le persone situate nell'Unione. È inoltre opportuno rimuovere un’entità dall’allegato XVIII della decisione 2014/512/PESC. È altresì opportuno aggiungere cinque entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di paesi terzi che vanificano in modo significativo l'obiettivo dei divieti di cui agli articoli 4 sexdecies, 4 septdecies e 4 quinvicies della decisione 2014/512/PESC.
È giustificato estendere il divieto per i cittadini russi o le persone fisiche residenti in Russia di possedere o controllare determinate persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di ricoprire cariche negli organi direttivi degli stessi, in modo tale che il divieto si applichi a qualsiasi entità che fornisce servizi per le cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento e del Consiglio5.
Per mantenere l'accesso ai prestatori e alle piattaforme di servizi per le cripto-attività, dopo che la decisione (PESC) 2026/508 del Consiglio6 e il regolamento (UE) 2026/506 del Consiglio7 hanno vietato di effettuare operazioni con tali prestatori e piattaforme stabiliti in Russia, le banche e altre persone in Russia, comprese le banche inserite nell'elenco, utilizzano piattaforme stabilite in paesi terzi diversi dalla Russia. Alcune di tali piattaforme per le cripto-attività sono state inserite nell'elenco di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 833/2014 in quanto vanificano in modo significativo tali atti o la decisione 2014/145/PESC del Consiglio8 e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio9.
Al fine di contrastare l'elusione delle misure restrittive dell'Unione attraverso giurisdizioni di paesi terzi, è opportuno introdurre la possibilità di vietare tutte le operazioni con persone giuridiche, entità o organismi che sono entità che forniscono servizi per le cripto-attività o piattaforme che consentono lo scambio o il trasferimento di cripto-attività e che sono stabilite nei paesi terzi specificati nel pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC.
Stante la gravità della situazione, è giustificato aggiungere 33 enti creditizi o finanziari all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a un divieto di effettuare operazioni. Il divieto di effettuare operazioni si applica a determinati enti creditizi o finanziari russi o ad altre entità russe, comprese quelle che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria, ovvero a controllate russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo, in particolare perché sono banche regionali importanti o di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano i pagamenti transfrontalieri, o che sono pertinenti all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, in particolare perché sono banche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina operando nei territori ucraini occupati o prestando servizi finanziari nei territori ucraini occupati o banche che offrono servizi finanziari a personale militare delle forze armate russe o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner.
È opportuno introdurre una deroga per consentire alle autorità competenti di autorizzare i cittadini degli Stati membri o di paesi dello Spazio economico europeo o della Svizzera a ritirare i fondi che detengono presso determinati enti creditizi e finanziari ed entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento soggetti a un divieto di effettuare operazioni, allo scopo di porre fine alle loro operazioni, contratti o altri accordi con gli enti o le entità in questione. Esempi in tal senso comprendono il caso in cui la persona fisica chiuda i propri conti o ritiri tutti i fondi detenuti presso l'entità in questione e non stabilisca o mantenga eventuali relazioni contrattuali con tale entità. Al fine di attenuare il rischio di elusione, i fondi dovrebbero essere trasferiti a enti creditizi o finanziari registrati a norma del diritto di uno Stato membro o posseduti o controllati da enti creditizi o finanziari registrati a norma del diritto di uno Stato membro. Tale eccezione non pregiudica il divieto per gli operatori nell'Unione che forniscono servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate negli allegati VIII, XVIII e XIX della decisione 2014/512/PESC. Pertanto, tale eccezione non deve essere interpretata nel senso che consente all'autorità competente di autorizzare la fornitura di tali servizi.
È altresì opportuno introdurre una deroga rigorosamente circoscritta per consentire l'esecuzione di operazioni con un'entità specifica elencata alla voce 4 dell'allegato XVIII della decisione 2014/512/PESC solo se necessario per il pagamento di un corrispettivo dovuto a un ente creditizio stabilito nell'Unione sulla base di un diritto di opzione di vendita (put) concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022. Tale deroga non compromette gli obiettivi generali del regolamento (UE) n. 833/2014 ed è giustificata unicamente dalla necessità di far fronte a una conseguenza negativa indesiderata per un operatore dell'Unione. In linea con la posizione dell'Unione, tale deroga non dovrebbe autorizzare la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, che dovrebbero rimanere vietati in qualsiasi circostanza.
Paesi terzi hanno adottato misure restrittive analoghe a quelle relative ai viaggi attraverso l'Unione di diplomatici e funzionari consolari russi, nonché di membri del personale amministrativo, tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, o dei loro familiari. È pertanto opportuno estendere lo scambio di informazioni con tali paesi terzi su possibili violazioni delle pertinenti misure restrittive.
È opportuno introdurre un'eccezione mirata al divieto di prestare servizi direttamente connessi al turismo in Russia.
È opportuno introdurre una deroga mirata per specifici istituti di ricerca al vigente divieto di accettare dalla Russia, direttamente o indirettamente, finanziamenti, donazioni o altro beneficio o sostegno economico, al fine di adempiere gli obblighi esistenti, per esempio per l'esercizio, la manutenzione, l'ammodernamento o la costruzione delle istituzioni di ricerca interessate.
La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha avuto implicazioni diffuse, tra cui un aggravamento dei rischi e delle minacce che l'Unione si trova a fronteggiare e che riguardano i valori, gli interessi fondamentali, la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione. Molti combattenti che hanno partecipato alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, prestando servizio nelle forze armate della Federazione russa o in gruppi paramilitari affiliati, ritornano dal fronte in Russia o si trasferiscono in paesi terzi. Molti di loro hanno precedenti penali e sono stati reclutati dalle carceri russe e inviati al fronte. Tali combattenti sono stati radicalizzati da tattiche russe, hanno assistito ad atrocità contro la popolazione ucraina o partecipato essi stessi a crimini di guerra. A causa della loro provenienza e del loro indottrinamento, queste persone presentano un rischio generale di criminalità violenta. Se autorizzate a viaggiare o a trasferirsi in Europa, potrebbero essere coinvolte nella criminalità organizzata o in movimenti estremisti o diventare agenti che conducono operazioni ostili. Considerate le più ampie strategie di guerra ibrida praticate dalla Russia, potrebbero essere utilizzate come difensori della retorica russa sulla sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e divenire coinvolte nella diffusione di disinformazione sia sulle ragioni dell'invasione su vasta scala che sulla condotta della Russia nella guerra. Pertanto, la presenza di tali persone nell'Unione costituisce una minaccia per i valori, gli interessi fondamentali e la sicurezza dell'Unione, così come per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno o più Stati membri o dell'Unione nel suo complesso. Nel contesto della guerra di aggressione in corso da parte della Russia, della sua continua escalation e delle decisioni del Consiglio correlate che hanno introdotto misure volte a ridurre le relazioni economiche e finanziarie con la Russia, adottate a partire dal 24 febbraio 2022, è opportuno imporre l'obbligo per gli Stati membri di rifiutare il rilascio di visti per soggiorni di breve durata alle persone che prestano o hanno prestato, dal 24 febbraio 2022, servizio attivo nelle forze armate della Federazione russa o in gruppi paramilitari, gruppi affiliati al comparto militare o gruppi armati irregolari associati al governo russo, controllati da quest'ultimo o che agiscono sotto la sua direzione, con l'obiettivo di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. Al fine di garantire la proporzionalità di tale misura e l'adozione di decisioni basate sul comportamento dei singoli, è opportuno che il divieto si applichi solo a coloro che hanno contribuito direttamente alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina attraverso operazioni di combattimento. Per facilitare un'applicazione uniforme da parte delle autorità consolari, è opportuno rinviare l'applicazione di tale divieto fino all'adozione di una decisione del Consiglio a seguito dell’adozione delle azioni necessarie per la sua attuazione. Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui al suo articolo 7, tale divieto non dovrebbe applicarsi nei casi in cui uno Stato membro ritenga che l'ingresso o il transito nel suo territorio sia necessario per scopi umanitari, per motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, né dovrebbe applicarsi ai richiedenti dissidenti o disertori delle forze armate della Federazione russa o di gruppi paramilitari, gruppi affiliati al comparto militare o gruppi armati irregolari associati al governo russo, controllati da quest'ultimo o che agiscono sotto la sua direzione. In tali casi dovrebbe essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata.
La legislazione e la prassi giudiziaria russe consentono alle persone di proporre un'azione dinanzi a determinati organi giurisdizionali russi, che poi rivendicano la propria competenza a conoscere delle controversie e pronunciano sentenze di condanna nei confronti di imprese dell'Unione in relazione a contratti o operazioni su cui hanno inciso le misure restrittive dell'Unione. In effetti i dati dimostrano che le persone, le entità o gli organismi russi — o persone, entità o organismi che agiscono per tramite o per conto di una di tali persone, entità o organismi russi, o di proprietà o sotto il controllo dei medesimi — tentano o possono tentare di avviare e portare avanti procedimenti giudiziari in relazione a misure istituite a norma delle decisioni 2014/145/PESC e 2014/512/PESC e dei regolamenti (UE) n. 269/2014 e (UE) n. 833/2014, o tentano o possono tentare di ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di lodi arbitrali attraverso tali procedimenti giudiziari. Al fine di preservare l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione, è necessario che quest'ultima intraprenda azioni per attenuare gli effetti di tali pratiche, imponendo agli Stati membri di non riconoscere né eseguire alcuna ingiunzione, ordinanza, provvedimento riparativo, sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa emessa da un organo giurisdizionale o autorità russi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure imposte a norma delle decisioni 2014/145/PESC and 2014/512/PESC e dei regolamenti (UE) n. 269/2014 e (UE) n. 833/2014.
È opportuno prorogare i termini applicabili a talune deroghe necessarie per disinvestire dalla Russia. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Russia è un paese in cui lo Stato di diritto non vige più e che la Federazione russa ha adottato diversi atti legislativi che prendono di mira le attività delle imprese di cosiddetti "paesi ostili", compresi gli Stati membri. Tale situazione ha portato alla persistente minaccia del blocco di attività dell'Unione in Russia senza la possibilità di un loro ritiro ordinato. In tale contesto, si consiglia fortemente alle imprese dell'Unione di adottare tutte le misure possibili per liquidare le attività commerciali in Russia e non avviarne di nuove. Purtroppo nuove legislazione, sentenze di organi giurisdizionali e prassi giudiziarie in Russia hanno reso ancora più difficile per gli operatori dell'Unione procedere a un ritiro ordinato dal mercato russo. È pertanto opportuno prorogare le deroghe per il disinvestimento al fine di consentire alle imprese dell'Unione di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo. Tale proroga delle deroghe è concessa caso per casao dagli Stati membri e mira in primo luogo a consentire un processo di disinvestimento ordinato, che non sarebbe possibile senza la proroga dei termini.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) l'articolo 1 bis bis è così modificato:
a) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2027, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;" ;
b) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: "3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 31 dicembre 2027, da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione." ;
2) all'articolo 1 bis quinquies sono aggiunti i paragrafi seguenti: "8. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni strettamente necessarie per il ritiro di fondi o la chiusura di conti posseduti o detenuti da un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o da persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera, presso persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XVIII e che sono state inserite in tale allegato il giorno 24 luglio 2026 o successivamente, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver accertato che: a) l'operazione è necessaria a tali persone fisiche per porre termine a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con una persona giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato XVIII; b) l'autorizzazione è richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore indicata nell'allegato XVIII per la persona giuridica, l'entità o l'organismo pertinente ivi elencata/o; c) i fondi sono trasferiti a un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, oppure a un ente finanziario o creditizio registrato a norma del diritto di un paese terzo che è posseduto o controllato da un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro. Le autorizzazioni di cui al presente paragrafo sono concesse per un periodo massimo di validità di tre mesi. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione. 9. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'esecuzione di operazioni con l'entità elencata alla voce 4 dell'allegato XVIII, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l'esecuzione delle operazioni è necessaria per il pagamento di un corrispettivo dovuto a un ente creditizio stabilito nell'Unione sulla base di un diritto di opzione di vendita (put) concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione." ;
3) all'articolo 1 bis sexies è aggiunto il paragrafo seguente: "4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni strettamente necessarie per il ritiro di fondi o la chiusura di conti posseduti o detenuti da un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o da persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera, presso persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XIX e che sono stati inserite in tale allegato il giorno 24 luglio 2026 o successivamente, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver accertato che: a) l'operazione è necessaria a tali persone fisiche per porre termine a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo elencata/o nell'allegato XIX; b) l'autorizzazione è richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore indicata nell'allegato XIX per la persona giuridica, l'entità o l'organismo pertinente ivi elencata/o; c) i fondi sono trasferiti a un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro; oppure a un ente finanziario o creditizio registrato a norma del diritto di un paese terzo che è posseduto o controllato da un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro. Le autorizzazioni di cui al presente paragrafo sono concesse per un periodo massimo di validità di tre mesi. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione." ;
4) all'articolo 1 bis septies sono inseriti i paragrafi seguenti: "2 bis. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con le raffinerie elencate nella parte D dell'allegato XXI. La parte D dell'allegato XXI elenca le raffinerie in Russia e in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzate: a) per la lavorazione o la raffinazione di petrolio greggio o la lavorazione o miscelazione di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII, oppure di prodotti minerali, originari della Russia; o b) in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni della presente decisione, della decisione 2014/145/PESC, 2014/386/PESC o (PESC) 2022/266 o del regolamento (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 o (UE) 2022/263. 2 ter. Il divieto di cui al paragrafo 2 bis si applica in relazione alla voce 1 dell'allegato XLVII, parte D, a decorrere dal 25 gennaio 2027. Entro il 25 ottobre 2026 la Commissione riferisce al Consiglio in merito alla sua valutazione dell'opportunità di mantenere l'inserimento di cui alla voce 1 nell'elenco di cui all'allegato XLVII, parte D." ;
5) all'articolo 1 bis nonies, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per:" ;
6) l'articolo 1 ter, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente: "2 bis. A decorrere dal 18 gennaio 2024 è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. A decorrere dal 25 agosto 2026, tale divieto si applica anche al caso delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che prestano qualsiasi altro servizio per le cripto-attività quale definito nel regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio10.
7) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 1 ter quater 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nel paese terzo elencato nell'allegato XXX, che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività. 2. Sono compresi nell'allegato XXX solo i paesi terzi che nelle constatazioni del Consiglio hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la prestazione di servizi di cripto-attività o di impedire a piattaforme di scambiare o trasferire cripto-attività, vanificandole disposizioni della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, o dei regolamenti (UE) n. 269/2014 e (UE) n. 833/2014. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in un paese elencato nell'allegato XXX e che lo erano prima della data pertinente indicata in tale allegato." ;
8) all'articolo 1 sexies è aggiunto il paragrafo seguente: "3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni strettamente necessarie per il ritiro di fondi o la chiusura di conti posseduti o detenuti da un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o da persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera, detenuti presso persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato VIII e che sono state inserite in tale allegato il 24 luglio 2026 o successivamente, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver accertato che: a) l'operazione è necessaria a tali persone fisiche per porre termine a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo elencata/o nell'allegato VIII; b) l'autorizzazione è richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore indicata nell'allegato VIII per la persona giuridica, l'entità o l'organismo pertinente ivi elencata/o; c) i fondi sono trasferiti a un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, oppure a un ente finanziario o creditizio registrato a norma del diritto di un paese terzo che è posseduto o controllato da un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro. Le autorizzazioni di cui al presente paragrafo sono concesse per un periodo massimo di validità di tre mesi. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione." ;
9) all'articolo 1 duodecies è inserito il paragrafo seguente: "2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alla fornitura di un sistema telematico di prenotazione quale definito nel regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio11, o di qualsiasi regolamento successivo che lo sostituisca.
10) l'articolo 1 septdecies è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: "3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accettazione di donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, da parte dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (European X-Ray Free-Electron Laser Facility - EuXFEL), dell'Impianto di ricerca sugli antiprotoni e gli ioni in Europa (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe – FAIR) e dell'Impianto europeo di radiazione di sincrotrone (European Synchrotron Radiation Facility – ESRF), purché tali donazioni, tali benefici economici o tale sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, si basino su accordi internazionali con il governo della Federazione russa." ;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 o 3 bis, entro due settimane dal rilascio." ;
11) all'articolo 3, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) alle reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;" ;
12) all'articolo 3 bis, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) alle reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;" ;
13) l'articolo 4 duodecies è così modificato:
a) il paragrafo 3 ter ter è soppresso;
b) il paragrafo 3 ter quater è sostituito dal seguente: "3 ter quater. A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all'importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che tali beni siano destinati all'uso esclusivo in Ungheria." ;
c) è inserito il paragrafo seguente: "3 ter octies. Per quanto riguarda determinati minerali metalliferi, metalli, sostanze chimiche, lavori di vetro, talloli e parti di automobili, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 ottobre 2026 di contratti conclusi prima del 24 luglio 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti." ;
d) il paragrafo 3 quater octies è soppresso;
e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. I volumi dei contingenti di importazione stabiliti ai paragrafi 3 quater nonies, 3 nonies, e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione." ;
f) è aggiunto il paragrafo seguente: "7. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo." ;
14) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:
a) il paragrafo 3 bis duodecies è soppresso;
b) al paragrafo 4 bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) beni che rientrano nei codici NC 7615 10, NC 8414 51, NC 8414 60, NC 8422 30 e NC 8423 10;" ;
c) il paragrafo 4 octies è sostituito dal seguente: "4 octies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8517 62 e 8523 52 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, purché siano destinati a reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %." ;
15) all'articolo 4 sexdecies è aggiunto il paragrafo seguente: "11. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII originari della Russia o esportati dalla Russia, nonché la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, o di qualsiasi altro servizio connesso, dopo aver accertato che: a) i beni in questione sono stati sequestrati o confiscati da un'autorità di uno Stato membro nel corso di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali; b) i beni in questione permangono sotto il controllo effettivo delle autorità di uno Stato membro o di un'entità che agisce per conto di tali autorità durante il periodo di custodia, gestione e deposito dei beni, fino alla loro eventuale vendita; c) le operazioni di cui alla lettera b) non comportano, direttamente o indirettamente, alcun pagamento o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi o stabiliti in Russia." ;
16) all'articolo 4 sexdecies bis è inserito il paragrafo seguente: "3. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, gli importatori a non apportare la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo di cui al paragrafo 1, secondo comma, dopo aver accertato che: a) i prodotti petroliferi in questione sono destinati all'approvvigionamento di una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o di un paese o territorio d'oltremare associato all'Unione ai sensi dell'articolo 198 di tale trattato; b) a causa dei particolari vincoli geografici, logistici o di approvvigionamento specifici di tali regioni, paesi o territori, sussiste un rischio comprovato di interruzione o grave perturbazione dell'approvvigionamento di prodotti petroliferi; e c) non sono disponibili fonti alternative per garantire la continuità dell'approvvigionamento della regione, del paese o del territorio interessato in condizioni sostenibili dal punto di vista economico e logistico." ;
17) l'articolo 4 septdecies è così modificato:
a) al paragrafo 6 ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XII, parte A, verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato." ;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: "13. L'obbligo della Commissione di cui al paragrafo 12 del presente articolo, incluso il calcolo del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane, la pubblicazione di un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato e la modifica dell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 sono sospesi dal 24 luglio 2026 fino al 14 luglio 2027. 14. Entro il 15 gennaio 2027, sulla base delle valutazioni dei prezzi fornite dalle agenzie di rilevazione autorizzate, la Commissione calcola il prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane a decorrere dal 25 giugno 2026 e comunica al Consiglio il nuovo prezzo calcolato. Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio riesamina il tetto sui prezzi e può decidere in merito a una proposta congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione volta a modificare l'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014. Il tetto sui prezzi modificato si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al mese di entrata in vigore di tale modifica dell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014. In mancanza di una decisione del Consiglio, il tetto sui prezzi applicabile rimane in vigore. A decorrere dal 15 luglio 2027 riprende l'applicazione della procedura per modificare il tetto sui prezzi del petrolio di cui al paragrafo 12 del presente articolo." ;
18) all'articolo 4 septdecies ter è aggiunto il paragrafo seguente: "5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la custodia temporanea e il vincolo al regime di zona franca ai sensi dell’articolo 245(3) del regolamento (UE) n. 952/2013, del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione all'interno del territorio dell'Unione, se i beni sono originari della Russia o esportati dalla Russia, dopo aver accertato che: a) i beni in questione sono stati sequestrati o confiscati da un'autorità di uno Stato membro nel corso di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali; b) i beni in questione permangono sotto il controllo effettivo delle autorità di uno Stato membro o di un'entità che agisce per conto di tali autorità." ;
19) l'articolo 4 novodecies è così modificato:
a) al paragrafo 1, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre 2027";
b) al paragrafo 1 bis, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre 2027";
c) al paragrafo 2, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre 2027";
d) al paragrafo 2 bis, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre 2027";
20) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 4 tervicies bis 1. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro o da parte di persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione, verso qualsiasi paese terzo di una nave cisterna per gas naturale liquefatto (GNL) che rientra nel codice NC ex 8901 20 è notificato immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave è cittadino o in cui risiede o è stabilito. La notifica all'autorità competente riporta almeno le informazioni seguenti: a) l'identità del venditore e dell'acquirente; b) se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell'acquirente, comprese la partecipazione azionaria e la gestione; c) il numero di identificazione IMO della nave; e d) l'indicativo di chiamata della nave. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le notifiche a norma del paragrafo 1 entro una settimana dalla notifica. 3. Sulla base di una valutazione da parte della Commissione delle informazioni fornite a norma dei paragrafi 1 e 2, il Consiglio riesamina entro il 25 ottobre 2026, se debba entrare in vigore un divieto di cui ai paragrafi da 4 a 9. 4. A decorrere dalla data stabilita dal Consiglio a norma del paragrafo 10, ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'Unione è vietato vendere, direttamente o indirettamente, navi cisterna per GNL che rientrano nel codice NC ex 8901 20, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia. 5. Conformemente al paragrafo 4, le persone fisiche residenti in uno Stato membro, e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell'Unione che vendono a persone, entità e organismi di un paese terzo o altrimenti trasferiscono, direttamente o indirettamente, la proprietà di una nave cisterna per GNL che rientra nel codice NC ex 8901 20: a) adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di successiva diversione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; b) mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di cui alla lettera a). 6. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui al paragrafo 5 che acquistano navi cisterna per GNL devono fornire tutte le informazioni necessarie per completare le fasi di cui alla lettera a) di tale paragrafo. 7. Le fasi di cui al paragrafo 5, lettera a), tengono conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili al momento della vendita o del trasferimento. 8. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, da parte di persone fisiche residenti in uno Stato membro o da parte di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione, verso qualsiasi paese terzo di una nave cisterna per GNL che rientra nel codice NC ex 8901 20 prevede il divieto contrattuale scritto di rivendere la nave o altrimenti trasferirne la proprietà a una persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia. 9. La vendita o altro accordo di cui al paragrafo 8 comprende disposizioni contrattuali scritte mediante cui il paese terzo parte che acquista la nave: a) si impegna a riprodurre il divieto al paragrafo 8 in ogni rivendita o trasferimento ulteriore; e b) in ogni rivendita o trasferimento ulteriore, obbliga l'acquirente della nave a includere disposizioni contrattuali scritte equivalenti a quelle prescritte dal paragrafo 8 e dal presente paragrafo. 10. I paragrafi da 4 a 9 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di una che deve essere adottata dal Consiglio su una proposta dell'alto rappresentante, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione di cui al paragrafo 3." ;
21) all'articolo 4 quatervicies bis sono aggiunti i paragrafi seguenti: "4. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano al trasporto su nave o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti elencati nell'allegato XII, parte B, verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato. 6. Fatto salvo il paragrafo 4, il paragrafo 1 non si applica fino al 25 luglio 2027 e in seguito per periodi successivi di un anno, salvo diversa decisione del Consiglio a seguito di un riesame annuale, ai trasferimenti e, se del caso, agli acquisti relativi a tali trasferimenti che siano destinati a paesi terzi qualora sia il trasferimento che l'acquisto siano effettuati nell'ambito di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2022 la cui durata sia superiore a un anno e che non siano stati modificati successivamente a tale data, a meno che detta modifica non si limiti a: a) ridurre i quantitativi contrattuali; b) ridurre i prezzi e le commissioni, per quanto riguarda i contratti di acquisto; c) modificare le clausole di riservatezza; d) modificare le procedure operative quali le procedure di comunicazione; e) modificare gli indirizzi delle parti contraenti; f) trasferire obblighi contrattuali tra imprese collegate; g) introdurre cambiamenti richiesti da procedure giudiziali o arbitrali; o h) per i paesi senza sbocco sul mare, introdurre cambiamenti tra punti nazionali di consegna, per quanto riguarda i contratti di acquisto. L'esenzione temporanea dal divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione ai trasferimenti di GNL di cui al primo comma del presente paragrafo si applica, in un dato anno, solo fino al volume annuo di GNL originario della Russia o esportato dalla Russia nel 2025 trasferito da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 883/2014 nell'ambito dei contratti a lungo termine esistenti di tale persona, entità o organismo, come specificato al primo comma del presente paragrafo, indipendentemente dalla sua destinazione. Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che trasferiscono GNL originario della Russia o esportato dalla Russia verso paesi terzi comunicano entro il 25 agosto 2026 i pertinenti volumi storici alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e tale Stato membro comunica tali informazioni alla Commissione senza indebito ritardo. Le misure previste al presente paragrafo sono riesaminate periodicamente. Entro il 25 giugno 2027 e successivamente ogni 12 mesi, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione delle misure di cui al presente paragrafo. Tale valutazione può essere presentata anticipatamente qualora la Commissione lo ritenga giustificato. Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio riesamina annualmente e senza indebito ritardo il funzionamento delle misure di cui al presente paragrafo, alla luce dei loro effetti economici e degli obiettivi del presente regolamento. A seguito del riesame, il Consiglio può decidere, su proposta dell'alto rappresentante, di abbreviare, prorogare o revocare l'esenzione temporanea di cui al presente paragrafo, tenendo conto dell'efficacia del divieto di cui al presente articolo, nonché delle situazioni specifiche di taluni Stati membri e della situazione economica delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 883/2014. Entro il 25 agosto 2026 e successivamente ogni tre mesi, le persone fisiche o giuridiche, gli organismi e le entità di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 883/2014 che trasferiscono o acquistano, in relazione a tale trasferimento, GNL originario della Russia o esportato dalla Russia verso paesi terzi comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti almeno le seguenti informazioni relative a ciascuna spedizione, nella misura in cui siano disponibili, per un trasferimento o acquisto in relazione a tale trasferimento, e lo Stato membro comunica senza indebito ritardo le medesime informazioni alla Commissione: a) numero di riferimento del carico o numero della polizza di carico; b) numero IMO della nave, nome, Stato di bandiera e tipo di vettore; c) data, porto e terminale di carico e scarico; d) destinazione finale; e) volume caricato e scaricato; f) durata del contratto; g) valore contrattuale per carico e ricavi lordi relativi a ciascuna spedizione; h) nome dell'acquirente e del beneficiario finale; i) nome del venditore e dello speditore. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del pertinente diritto nazionale. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore di tali informazioni classificate." ;
22) l'articolo 4 quatervicies ter è sostituito dal seguente: "Articolo 4 quatervicies ter A decorrere dal 1o gennaio 2027 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi dei terminali GNL a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Russia o a persone giuridiche, entità o organismi la cui proprietà è detenuta per oltre il 50 % o che sono controllati, direttamente o indirettamente, da un cittadino russo o da una persona giuridica, un'entità o un organismo in Russia. Dopo il 1o gennaio 2027 è vietato mantenere contratti inerenti a servizi GNL vietati a norma del presente articolo." ;
23) all'articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti: "h) fornire servizi a navi designate a norma delle lettere da a) a g), tra cui servizi di bunkeraggio e rimorchio; o i) i) effettuare trasbordi da nave a nave con le navi designate a norma delle lettere da a) a h)." ;
24) all'articolo 5 quinquies, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli Stati membri informano il Consiglio, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera dei casi di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1." ;
25) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 5 septies 1. Sono rifiutati i visti per soggiorni di breve durata a richiedenti che, dal 24 febbraio 2022, prestano o hanno prestato servizio attivo nelle forze armate della Federazione russa o in gruppi paramilitari, gruppi affiliati al comparto militare o gruppi armati irregolari associati al governo russo, controllati da quest'ultimo o che agiscono sotto la sua direzione, qualora tali richiedenti abbiano contribuito direttamente alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina attraverso operazioni di combattimento. Le domande sono respinte per motivi legati a una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna o di minaccia per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. 2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi in cui uno Stato membro ritenga che l'ingresso o il transito nel suo territorio sia necessario per scopi umanitari, per motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, né in relazione a richiedenti che presentano prove inconfutabili del fatto che sono dissidenti o disertori delle forze armate della Federazione russa o di uno dei gruppi di cui a tale paragrafo. In tali casi è rilasciato un visto con validità territoriale limitata. Tale visto è valido per il territorio dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale può essere valido per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il consenso di ciascuno degli Stati membri interessati. 3. Il paragrafo 1 del presente articolo è attuato fatte salve le norme e le procedure stabilite nel pertinente quadro normativo in materia di visti, in particolare nel regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio12, e conformemente a tali norme e procedure. 4. Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, decide in merito all’entrata in vigore delle misure di cui al presente articolo purché siano state intraprese le azioni necessarie che consentono l'attuazione della misura di cui al presente articolo, anche, se del caso, in relazione al pertinente quadro normativo in materia di visti.
26) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2027, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia." ;
27) all'articolo 7 bis è aggiunto il paragrafo seguente: "3. Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie o amministrative emessi conformemente all'articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o ai sensi della normativa russa equivalente o da essi derivanti, o resi da un giudice russo o da un'autorità russa sulla base di altra disposizione di legge della Federazione russa, secondo cui una persona di cui all'articolo 13, lettera c) o d), del regolamento (UE) n. 833/2014, è considerata responsabile, contrattualmente o per fatto illecito, o secondo qualsiasi altra base giuridica, o che dia effetto, direttamente o indirettamente, ad azioni, diritti o presunti obblighi nei confronti di tale persona, anche nel contesto di procedure di insolvenza, fallimentari, di ristrutturazione o affini, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione.";" ;
28) l'articolo 8 quater è sostituito dal seguente: "Articolo 8 quater Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX e XXX." ;
29) Gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne