Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Capo II. Autorizzazione dei gefia
Art. 6 Condizioni per l’accesso alle attività di GEFIA
1.
Gli Stati membri assicurano che nessun GEFIA gestisca FIA se non autorizzato conformemente alla presente direttiva.
I GEFIA autorizzati conformemente alla presente direttiva soddisfano in qualsiasi momento le condizioni di autorizzazione definite dalla stessa.
2. Gli Stati membri dispongono che nessun GEFIA esterno svolga attività diverse da quelle di cui all’allegato I della presente direttiva e dalla gestione aggiuntiva di OICVM condizionatamente all’autorizzazione di cui alla direttiva 2009/65/CE.
3. Gli Stati membri dispongono che nessun FIA gestito internamente svolga attività diverse da quelle della gestione interna di detto FIA, conformemente all’allegato I.
4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare un GEFIA esterno a fornire i seguenti servizi:
a) gestione dei portafogli di investimento, compresi quelli detenuti dai fondi pensione ed enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/41/CE, in linea con i mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individuale;
b) servizi ausiliari comprendenti:
i) consulenza in materia di investimenti,
ii) custodia e amministrazione di azioni o quote di organismi di investimento collettivo,
iii) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari.
iv) qualsiasi altra funzione o attività già svolta dal GEFIA in relazione a un FIA da lui gestito a norma del presente articolo, o in relazione ai servizi che fornisce a norma del presente paragrafo, a condizione che eventuali conflitti di interesse creati dalla fornitura di tale funzione o attività ad altre parti siano gestiti in modo adeguato.
c) l’amministrazione degli indici di riferimento in conformità del regolamento (UE) 2016/1011;
d) le attività di gestione di crediti in conformità della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
5. I GEFIA non sono autorizzati ai sensi della presente direttiva a fornire:
a) solo i servizi di cui al paragrafo 4;
b)
c) solo le attività di cui all’allegato I, punto 2;
d) i servizi di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), senza fornire anche i servizi di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), o viceversa; o
e) l’amministrazione degli indici di riferimento in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 che sono utilizzati nei FIA che gestiscono.
6. L’articolo 15, l’articolo 16, ad eccezione del paragrafo 5, primo comma, e gli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE si applicano nel caso in cui i servizi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), del presente articolo, concernenti uno o più degli strumenti elencati nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, siano prestati dai GEFIA.
7. Gli Stati membri impongono che i GEFIA forniscano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine le informazioni richieste per verificare il costante rispetto delle condizioni di cui alla presente direttiva.
8. Le imprese d’investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE e gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE non sono obbligati ad ottenere un’autorizzazione ai sensi della presente direttiva per poter fornire servizi d’investimento quali la gestione di portafogli individuali in relazione ai FIA. Tuttavia, le imprese d’investimento offrono, direttamente o indirettamente, quote o azioni di un FIA a investitori dell’Unione in relazione al GEFIA o collocano tali quote o azioni presso gli stessi solo nella misura in cui le quote o azioni possono essere commercializzate conformemente alla presente direttiva.
Art. 7 Domanda di autorizzazione
1. Gli Stati membri dispongono che i GEFIA presentino domanda di autorizzazione presso le autorità competenti del loro Stato membro d’origine.
2. Gli Stati membri dispongono che il GEFIA che presenta domanda di autorizzazione fornisca alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le seguenti informazioni relative al GEFIA:
a) informazioni sulle persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA, in particolare per quanto riguarda le funzioni di cui all’allegato I, comprese:
i) una descrizione del ruolo, del titolo e del livello di responsabilità di tali persone;
ii) una descrizione delle linee di riporto e delle responsabilità di tali persone all’interno e all’esterno del GEFIA;
iii) una visione globale dell’ammontare di tempo che ciascuna di tali persone dedica a ciascuna responsabilità;
iv) una descrizione delle risorse umane e tecniche che sostengono le attività di tali persone;
a bis) la denominazione legale e il codice identificativo giuridico pertinente del GEFIA;
b) informazioni sull’identità degli azionisti o dei soci del GEFIA, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché gli importi delle partecipazioni;
c) un programma di attività che delinei la struttura organizzativa del GEFIA, ivi comprese informazioni sul modo in cui il GEFIA intende conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai sensi dei capi II, III e IV e, laddove applicabili, dei capi da V a VIII della presente direttiva, e agli obblighi cui è tenuto a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio7, e una descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche idonee che il GEFIA impiegherà a tale scopo;
d) informazioni in materia di politiche e prassi remunerative del GEFIA ai sensi dell’articolo 13;
e) informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi le funzioni in conformità dell’articolo 20, fra cui almeno:
i) per ciascun delegato:
la denominazione legale e il codice identificativo pertinente,
la giurisdizione in cui è stato istituito e
se del caso, la sua autorità di vigilanza;
ii) una descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche che il GEFIA utilizza per:
svolgere i compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio nell’ambito del GEFIA e
monitorare l’attività delegata;
iii) per ciascuno dei FIA che il GEFIA gestisce o che intende gestire:
una breve descrizione della funzione di gestione del portafoglio delegata, specificando se tale delega equivale a una delega parziale o totale e
una breve descrizione della funzione di gestione del rischio delegata, specificando se tale delega equivale a una delega parziale o totale;
iv) una descrizione delle misure periodiche di dovuta diligenza svolte dal GEFIA per monitorare l’attività delegata.
3. Gli Stati membri dispongono che un GEFIA che presenta domanda di autorizzazione fornisca inoltre alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le seguenti informazioni sui FIA che intende gestire:
a) informazioni sulle strategie d’investimento, compresi i tipi di fondi sottostanti, se il FIA è un fondo di fondi, e la politica del GEFIA in merito al ricorso alla leva finanziaria, sui profili di rischio, nonché sulle altre caratteristiche dei FIA di cui ha la gestione o che intende gestire, comprese le informazioni sugli Stati membri o i paesi terzi in cui tali FIA sono stabiliti o si prevede che siano stabiliti;
b) informazioni sul luogo in cui il FIA di destinazione è stabilito, se il FIA è un FIA di alimentazione;
c) il regolamento o i documenti costitutivi di ogni FIA che il GEFIA intende gestire;
d) informazioni sulle disposizioni adottate per la nomina del depositario in conformità dell’articolo 21 per ciascun FIA che il GEFIA intende gestire;
e) eventuali informazioni supplementari di cui all’articolo 23, paragrafo 1, per ciascun FIA che il GEFIA gestisce o intende gestire.
4. Quando una società di gestione è autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE («società di gestione di OICVM») e presenta domanda di autorizzazione come GEFIA ai sensi della presente direttiva, le autorità competenti non le impongono di fornire informazioni o documenti che la società in questione ha già fornito al momento della domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE, a condizione che tali informazioni o documenti siano aggiornati.
5.
Le autorità competenti informano, su base trimestrale, l’AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente capo e di qualsiasi cambiamento dell’elenco dei FIA gestiti o commercializzati nell’Unione da parte di GEFIA autorizzati.
L’AESFEM tiene un registro centrale pubblico che identifica ciascun GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva, le autorità competenti per ciascuno di tali GEFIA e un elenco dei FIA gestiti o commercializzati nell’Unione da detto GEFIA. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico.
8. Entro il 16 aprile 2029, l’AESFEM presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che analizza le prassi di mercato in materia di delega e la conformità ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all’articolo 20, anche sulla base dei dati comunicati alle autorità competenti a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), e dell’esercizio dei poteri di convergenza dell’AESFEM in materia di vigilanza. La relazione analizza inoltre la conformità ai requisiti sostanziali della presente direttiva.
6.
7.
Art. 8 Condizioni per la concessione dell’autorizzazione
1.
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA non concedono l’autorizzazione salvo che:
a) abbiano verificato che il GEFIA sarà in grado di soddisfare le condizioni fissate dalla presente direttiva;
b) il GEFIA abbia un capitale iniziale e fondi propri sufficienti conformemente all’articolo 9;
c) le persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA abbiano i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto alle strategie di investimento perseguite dai FIA gestiti dal GEFIA, i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica sono comunicati immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri d’origine del GEFIA e l’attività del GEFIA è decisa da almeno due persone fisiche che soddisfino tali requisiti e che siano impiegate a tempo pieno dal GEFIA in questione o siano membri esecutivi o membri dell’organo direttivo del GEFIA impegnati a tempo pieno nella conduzione della sua attività e che siano domiciliate nell’Unione;
d) gli azionisti o i soci del GEFIA che detengono partecipazioni qualificate siano idonei, tenendo conto dell’esigenza di garantire la sana e prudente gestione del GEFIA; e
e) la sede amministrativa principale e la sede legale del GEFIA siano situate nello stesso Stato membro.
L’autorizzazione è valida per tutti gli Stati membri.
2. Le pertinenti autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono consultate prima della concessione di un’autorizzazione a GEFIA che sono:
a) un’impresa figlia di un altro GEFIA, di una società di gestione di OICVM, di un’impresa di investimento, di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;
b) un’impresa figlia dell’impresa madre di un altro GEFIA, di una società di gestione di OICVM, di un’impresa di investimento, di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; e
c) una società controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche come quelle che controllano un altro GEFIA, una società di gestione di OICVM, un’impresa di investimento, un ente creditizio o un’impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA rifiutano di concedere l’autorizzazione quando uno degli elementi seguenti impedisce l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza:
a) stretti legami tra il GEFIA e altre persone fisiche o giuridiche;
b) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo applicabili alle persone fisiche o giuridiche con le quali il GEFIA ha stretti legami;
c) le difficoltà dovute all’applicazione delle predette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
4. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono restringere la portata dell’autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le strategie di investimento dei FIA che il GEFIA è autorizzato a gestire.
5.
Entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA comunicano per iscritto al richiedente se l’autorizzazione è concessa o rifiutata. Le autorità competenti possono prorogare detto periodo di un massimo di tre mesi aggiuntivi, ove lo reputino necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso e previa notifica al GEFIA.
Ai fini del presente paragrafo, la domanda si considera completa se il GEFIA ha presentato almeno le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d), e all’articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).
I GEFIA possono iniziare a gestire dei FIA mediante le strategie di investimento descritte nella domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), nel loro Stato membro d’origine non appena ottenuta l’autorizzazione, ma non prima di un mese dalla presentazione delle eventuali informazioni mancanti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 7, paragrafo 3, lettere c), d) ed e).
6.
Al fine di assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le prescrizioni relative ai GEFIA a norma del paragrafo 3;
b) le prescrizioni relative agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui al paragrafo 1, lettera d);
c) gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 9 Capitale iniziale e fondi propri
1. Gli Stati membri esigono che i GEFIA che sono FIA gestiti internamente abbiano un capitale iniziale di almeno 300000 EUR.
2. Quando è nominato GEFIA esterno di FIA, il GEFIA detiene un capitale iniziale di almeno 125000 EUR.
3. Quando il valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA supera 250000000 di EUR, il GEFIA fornisce un importo supplementare di fondi propri. Detto importo supplementare di fondi propri è equivalente allo 0,02 % dell’importo per il quale il valore dei portafogli del GEFIA supera i 250000000 di EUR, ma il totale richiesto del capitale iniziale e dell’importo aggiuntivo non supera tuttavia 10000000 di EUR.
4. Ai fini del paragrafo 3, i FIA gestiti dal GEFIA, compresi i FIA per i quali il GEFIA ha delegato delle funzioni ai sensi dell’articolo 20, ad esclusione, tuttavia, dei portafogli dei FIA che il GEFIA gestisce su delega, sono considerati portafogli del GEFIA.
5. Indipendentemente dal paragrafo 3, i fondi propri del GEFIA non sono mai inferiori all’importo stabilito ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
6. Gli Stati membri possono dispensare i GEFIA dall’obbligo di fornire fino al 50 % dell’importo supplementare di fondi propri di cui al paragrafo 3 se essi beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti a norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell’Unione.
7. Per coprire i potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che i GEFIA possono esercitare in conformità della presente direttiva, sia i FIA a gestione interna sia i GEFIA esterno:
a) dispongono di fondi propri aggiuntivi adeguati a coprire i potenziali rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale; ovvero
b) sono titolari di un’assicurazione della responsabilità civile professionale in caso di responsabilità per negligenza professionale che sia adeguata ai rischi coperti.
8. I fondi propri, compresi tutti i fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 7, lettera a), sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.
9. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure relative al paragrafo 7 del presente articolo che specifichino:
a) i rischi che i fondi propri aggiuntivi o l’assicurazione della responsabilità civile professionale devono coprire;
b) le condizioni per determinare l’adeguatezza dei fondi propri aggiuntivi o della copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale; e
c) il modo per determinare aggiustamenti correnti dei fondi propri aggiuntivi o della copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale.
10. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8 e gli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 9, il presente articolo non si applica ai GEFIA che sono anche società di gestione di OICVM.
Art. 10 Cambiamenti nella portata dell’autorizzazione
1. Gli Stati membri esigono che i GEFIA notifichino, prima dell’attuazione, alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine ogni cambiamento significativo delle condizioni per la concessione dell’autorizzazione iniziale, in particolare i cambiamenti significativi in relazione alle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7.
2. Se le autorità competenti dello Stato membro d’origine decidono di imporre restrizioni o di respingere detti cambiamenti, ne informano il GEFIA entro un mese dal ricevimento della notifica. Le autorità competenti possono prorogare detto periodo per un massimo di un mese ove lo reputino necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso e previa notifica al GEFIA. I cambiamenti possono essere attuati se le autorità competenti interessate non vi si oppongono entro il relativo periodo di valutazione.
Art. 11 Revoca dell’autorizzazione
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono revocare l’autorizzazione rilasciata ad un GEFIA qualora il GEFIA:
a) non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato l’attività disciplinata dalla presente direttiva da sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;
b) abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione;
d) non soddisfi più le condizioni di cui alla direttiva 2006/49/CE se l’autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva;
e) abbia gravemente o sistematicamente violato le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; ovvero
f) ricada in uno dei casi in cui la revoca è prevista dall’ordinamento nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
Capo III. Condizioni operative dei gefia
Sezione 1. Requisiti generali
Art. 12 Principi generali
1.
Gli Stati membri assicurano che in ogni momento i GEFIA:
a) agiscano onestamente, con la competenza, la cura, la diligenza e la correttezza dovute nell’esercizio delle loro attività;
b) agiscano nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA che gestiscono e dell’integrità del mercato;
c) dispongano delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività e le utilizzino in modo efficace;
d) adottino tutte le misure ragionevoli per evitare conflitti di interesse e, quando questi non possono essere evitati, per individuare, gestire e controllare e, se del caso, comunicare tali conflitti di interesse, al fine di evitare che essi incidano negativamente sugli interessi dei FIA e dei loro investitori e di garantire che i FIA che gestiscono siano trattati in modo equo;
e) rispettino tutti gli obblighi regolamentari applicabili all’esercizio delle loro attività in modo da promuovere gli interessi dei FIA o degli investitori dei FIA che gestiscono e l’integrità del mercato;
f) trattino in modo equo tutti gli investitori dei FIA.
Nessun investitore di un FIA ha un trattamento di favore, a meno che tale trattamento di favore sia previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA pertinente.
2. I GEFIA la cui autorizzazione copra anche i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a):
a) non sono autorizzati a investire la totalità o una parte del portafoglio di un cliente in quote o azioni del FIA che gestiscono, a meno che non ricevano la previa autorizzazione generale del cliente;
b) sono soggetti, relativamente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi d’indennizzo degli investitori25.
3. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino i criteri che le pertinenti autorità competenti devono applicare per stabilire se i GEFIA rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1.
4.
Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera f), l’AESFEM, entro il 16 ottobre 2025 presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione in cui valuta i costi addebitati dai GEFIA agli investitori dei FIA che gestiscono e spiega i motivi dell’entità di tali costi e di eventuali differenze tra di essi, comprese le differenze derivanti dalla natura del FIA interessato. Nell’ambito di tale valutazione, l’AESFEM analizza, nel quadro dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’adeguatezza e l’efficacia dei criteri stabiliti negli strumenti di convergenza dell’AESFEM in materia di vigilanza sui costi.
Ai fini di tale relazione e a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti forniscono all’AESFEM una tantum i dati sui costi, tra cui tutti i costi, gli oneri e le spese direttamente o indirettamente a carico degli investitori o del GEFIA in relazione alle operazioni del FIA, e che devono essere direttamente o indirettamente attribuiti al FIA. Le autorità competenti mettono tali dati a disposizione dell’AESFEM nell’ambito dei loro poteri, tra cui il potere di obbligare i GEFIA a fornire le informazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 2, della presente direttiva.
Art. 13 Remunerazione
1.
Gli Stati membri impongono ai GEFIA l’obbligo di applicare, alle categorie di personale tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio dei GEFIA o dei FIA che gestiscono, politiche e prassi remunerative che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, con il regolamento o i documenti costitutivi dei FIA che gestiscono.
I GEFIA determinano le politiche e le prassi remunerative in conformità dell’allegato II.
2. L’AESFEM assicura l’esistenza di orientamenti su sane politiche remunerative che siano in linea con l’allegato II. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti le sane politiche remunerative, enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE, delle dimensioni dei GEFIA e dei FIA che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. L’AESFEM collabora strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE).
Art. 14 Conflitti di interesse
1.
Gli Stati membri impongono ai GEFIA l’obbligo di adottare ogni misura ragionevole per individuare i conflitti di interesse che sorgono nel corso della gestione di FIA tra:
a) il GEFIA, compresi la sua alta dirigenza, i dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente legata al GEFIA da una relazione di controllo, e il FIA gestito dal GEFIA, o gli investitori di tale FIA;
b) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un secondo FIA, o gli investitori di questo secondo FIA;
c) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un altro cliente del GEFIA;
d) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un OICVM gestito dal GEFIA o dagli investitori di detto OICVM; ovvero
e) due clienti del GEFIA.
I GEFIA si dotano e applicano modalità organizzative e amministrative efficaci, al fine di adottare ogni misura ragionevole volta a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse per far sì che non ledano gli interessi dei FIA e dei loro investitori.
I GEFIA, nel loro ambiente operativo interno, tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili tra loro o che possono potenzialmente creare sistematici conflitti di interesse. I GEFIA valutano se le rispettive condizioni di funzionamento possano comportare altri eventuali conflitti di interesse significativi e li comunicano agli investitori dei FIA.
2. Quando le modalità organizzative adottate dal GEFIA per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse non bastano a garantire, con ragionevole fiducia, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi degli investitori, il GEFIA informa chiaramente gli investitori, prima di agire per conto loro, della natura generale o della fonte dei conflitti di interesse, ed elabora politiche e procedure adeguate.
2 bis. Se un GEFIA gestisce o intende gestire un FIA su iniziativa di un terzo, compresi i casi in cui tale FIA utilizza il nome di un terzo iniziatore o in cui un GEFIA nomina un terzo iniziatore come delegato in conformità dell’articolo 20, il GEFIA, tenendo conto di eventuali conflitti di interesse, presenta spiegazioni dettagliate e dimostra la propria conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle autorità competenti del proprio Stato membro d’origine. In particolare, il GEFIA precisa le misure ragionevoli adottate per prevenire i conflitti di interesse derivanti dai rapporti con il terzo o, qualora non sia possibile prevenire tali conflitti di interesse, le modalità con cui individua, gestisce, monitora e, se del caso, divulga tali conflitti di interesse per evitare che incidano negativamente sugli interessi del FIA e dei suoi investitori.
3.
Se il GEFIA per conto di un FIA ricorre ai servizi di un intermediario principale, le condizioni sono stabilite con contratto scritto. In particolare, ogni possibilità di trasferimento e di riutilizzo delle attività del FIA è esplicitata nel contratto e rispetta il regolamento o i documenti costitutivi del FIA. Il contratto prevede che il depositario sia informato del contratto stesso.
Nel selezionare e nel designare gli intermediari principali con cui concludere il contratto, i GEFIA agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute.
4. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:
a) i tipi di conflitti di interesse di cui al paragrafo 1;
b) le misure ragionevoli che i GEFIA sono tenuti ad adottare in materia di strutture e procedure organizzative e amministrative per individuare, prevenire, gestire, monitorare e comunicare i conflitti di interesse.
Art. 15 Gestione del rischio
1.
I GEFIA separano sotto il profilo funzionale e gerarchico le funzioni di gestione del rischio dalle unità operative, comprese le funzioni di gestione del portafoglio.
La separazione funzionale e gerarchica delle funzioni di gestione del rischio conformemente al primo comma è riesaminata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA in base al principio di proporzionalità, fermo restando che il GEFIA deve essere in grado di dimostrare in ogni caso che le garanzie specifiche contro i conflitti di interesse consentono lo svolgimento indipendente delle attività di gestione del rischio e che il processo di gestione del rischio ottempera alle prescrizioni del presente articolo ed è coerentemente efficace.
2.
I GEFIA mettono in atto sistemi appropriati di gestione del rischio per individuare, misurare, gestire e monitorare adeguatamente tutti i rischi inerenti a ogni strategia di investimento del FIA e ai quali ogni FIA è o può essere esposto. In particolare, i GEFIA non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito26, per valutare il merito di credito delle attività dei FIA.
I GEFIA riesaminano i sistemi di gestione del rischio con una periodicità appropriata non inferiore a una volta all’anno e li adeguano ove necessario.
3.
Come minimo, i GEFIA:
a) attuano un processo di dovuta diligenza che sia adeguata, documentata e regolarmente attualizzata quando investono per conto del FIA, conformemente alla strategia di investimento, agli obiettivi e al profilo di rischio del FIA;
b) assicurano che i rischi associati a ogni posizione di investimento del FIA e il loro effetto complessivo sul portafoglio del FIA possano essere correttamente individuati, misurati, gestiti e monitorati su base continuativa, anche mediante l’uso di opportune procedure di prove di stress;
c) assicurano che il profilo di rischio del FIA corrisponda alle dimensioni, alla struttura di portafoglio e alle strategie e agli obiettivi di investimento del FIA definiti nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto e nella documentazione promozionale del FIA;
d) per quanto riguarda le attività di concessione di prestiti, attuano politiche, procedure e processi efficaci per la concessione del prestito.
Ai fini del primo comma, lettera d), qualora i GEFIA gestiscano FIA che svolgono attività di concessione di prestiti, incluso quando tali FIA assumono esposizioni sui prestiti tramite terzi, attuano politiche, procedure e processi efficaci per la valutazione del rischio di credito e per la gestione e il monitoraggio del loro portafoglio di crediti, mantengono aggiornati ed efficaci tali politiche, procedure e processi e li riesaminano periodicamente, con frequenza almeno annuale.
Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), i requisiti di cui al primo comma, lettera d), e al secondo comma del presente paragrafo non si applicano alla concessione di prestiti di azionista qualora il valore nozionale di tali prestiti non superi in totale il 150 % del capitale del FIA.
3 bis. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività dei FIA, le autorità competenti verificano l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito dei GEFIA, valutano l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito di cui al paragrafo 2, primo comma, nell’ambito delle politiche di investimento dei FIA e, se del caso, incoraggiano a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.
4. I GEFIA fissano il livello massimo di leva finanziaria che possono utilizzare per conto di ogni FIA che gestiscono, nonché la portata del diritto di riutilizzo di garanzie finanziarie o garanzie che potrebbero essere accordate nel quadro di accordi di leva finanziaria, tenendo conto, tra l’altro:
a) del tipo di FIA;
b) della strategia di investimento del FIA;
c) delle fonti della leva finanziaria del FIA;
d) di qualsiasi altra interconnessione o relazione pertinente con altri prestatori di servizi finanziari suscettibili di rappresentare un rischio sistemico;
e) della necessità di limitare l’esposizione a una singola controparte;
f) del grado di garanzia della leva finanziaria;
g) del rapporto attività/passività;
h) del volume, della natura e della portata dell’attività del GEFIA nei mercati interessati.
4 bis. Il GEFIA garantisce che, qualora un FIA da esso gestito conceda prestiti, il valore nozionale dei prestiti concessi da tale FIA a ogni singolo mutuatario non superi in totale il 20 % del capitale del FIA qualora il mutuatario sia uno dei soggetti seguenti:
a) un’impresa finanziaria quale definita all’articolo 13, punto 25, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11;
b) un FIA; oppure
c) un OICVM.
La restrizione di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica le soglie, le restrizioni e le condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 345/201312, (UE) n. 346/201313 e (UE) 2015/76014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4 ter.
Un GEFIA assicura che la leva finanziaria di un FIA da lui gestito concedente prestiti non rappresenti più del:
a) 175 %, qualora il FIA sia di tipo aperto;
b) 300 %, qualora il FIA sia di tipo chiuso.
La leva finanziaria di un FIA concedente prestiti è espressa come il rapporto tra l’esposizione del FIA, calcolata secondo il metodo degli impegni definito mediante gli atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e il suo valore patrimoniale netto.
Gli accordi di assunzione in prestito interamente coperti dagli impegni di capitale contrattuali degli investitori del FIA concedente prestiti non sono considerati come esposizione ai fini del calcolo del rapporto di cui al secondo comma.
Qualora un FIA concedente prestiti violi i requisiti di cui al presente paragrafo e la violazione sia al di fuori del controllo del GEFIA che lo gestisce, il GEFIA, entro un periodo adeguato, adotta le misure che sono necessarie per rettificare la posizione, tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nel FIA concedente prestiti.
Fatti salvi i poteri delle autorità competenti di cui all’articolo 25, paragrafo 3, i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo non si applicano a un FIA concedente prestiti le cui attività di prestito consistono unicamente nel concedere prestiti di azionisti, a condizione che il valore nozionale di tali prestiti non superi in totale il 150 % del capitale del FIA.
4 quater. Il limite di investimento del 20 % di cui al paragrafo 4 bis:
a) si applica entro la data specificata nel regolamento, nei documenti costitutivi o nel prospetto del FIA, che non è posteriore a 24 mesi dalla data della prima sottoscrizione delle quote o delle azioni del FIA;
b) cessa di essere applicato quando il GEFIA inizia a vendere attività del FIA in modo da rimborsare le quote o le azioni nel quadro della liquidazione del FIA; e
c) è temporaneamente sospeso se il capitale del FIA è aumentato o ridotto.
La sospensione di cui al primo comma, lettera c), è limitata nel tempo al periodo che è strettamente necessario tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nel FIA e, in ogni caso, non ha una durata superiore a 12 mesi.
4 quinquies. La data di applicazione di cui al paragrafo 4 quater, primo comma, lettera a), tiene conto delle specificità e delle caratteristiche delle attività in cui il FIA deve investire. In circostanze eccezionali, le autorità competenti del GEFIA, dietro presentazione di un piano di investimento debitamente giustificato, possono approvare una proroga di tale termine non superiore a 12 mesi.
4 sexies. Il GEFIA assicura che un FIA da esso gestito non conceda prestiti ai soggetti seguenti:
a) il GEFIA o il personale di tale GEFIA;
b) il depositario del FIA o i soggetti ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione al FIA in conformità dell’articolo 21;
c) un soggetto cui il GEFIA ha delegato funzioni in conformità dell’articolo 20 o il personale di tale soggetto;
d) un soggetto appartenente allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15, cui appartiene il GEFIA, tranne nel caso in cui tale soggetto sia un’impresa finanziaria che finanzia esclusivamente debitori non menzionati alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
4 septies. Qualora un FIA conceda prestiti, i proventi dei prestiti, al netto di eventuali commissioni consentite per la loro amministrazione, sono attribuiti integralmente a tale FIA. Tutti i costi e le spese collegati all’amministrazione dei prestiti sono comunicati in conformità dell’articolo 23.
4 octies. Fatti salvi altri strumenti del diritto dell’Unione, uno Stato membro può vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori quali definiti all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 e può vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio. Tale divieto non pregiudica la commercializzazione nell’Unione di FIA che concedono prestiti ai consumatori o esercitano attività di gestione dei crediti concessi ai consumatori.
4 nonies. Gli Stati membri vietano ai GEFIA di gestire FIA che svolgono attività di concessione di prestiti nel caso in cui la strategia di investimento di tali FIA consista, del tutto o in parte, nel concedere prestiti al solo scopo di trasferire tali prestiti o esposizioni a terzi.
4 decies. Il GEFIA garantisce che il FIA gestito conservi il 5 % del valore nozionale di ciascun prestito che il FIA ha concesso e successivamente trasferito a terzi. Tale percentuale di ciascun prestito è trattenuta:
a) fino alla scadenza, per i prestiti la cui scadenza ha un termine massimo di otto anni, o per i prestiti concessi ai consumatori indipendentemente dalla loro scadenza; e
b) per un periodo di almeno otto anni per gli altri prestiti.
In deroga al primo comma, il requisito ivi stabilito non si applica se:
a) il GEFIA inizia a vendere attività del FIA in modo da rimborsare le quote o le azioni nel quadro della liquidazione del FIA;
b) la cessione è necessaria ai fini della conformità alle misure restrittive adottate a norma dell’articolo 215 TFUE o per rispettare i requisiti del prodotto;
c) la vendita del prestito è necessaria per consentire al GEFIA di attuare la strategia di investimento del FIA gestito nel migliore interesse degli investitori del FIA; oppure
d) la vendita del prestito è dovuta a un peggioramento del rischio associato al prestito, rilevato dal GEFIA nell’ambito delle sue attività di dovuta diligenza e della procedura di gestione del rischio di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e l’acquirente è informato di tale peggioramento al momento dell’acquisto del prestito.
Su richiesta delle autorità competenti del suo Stato membro d’origine, il GEFIA dimostra di soddisfare le condizioni per l’applicazione della pertinente deroga di cui al secondo comma.
5.
La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:
a) i sistemi di gestione del rischio che i GEFIA devono utilizzare in relazione ai rischi ai quali sono esposti per conto dei FIA che gestiscono;
b) la periodicità appropriata del riesame del sistema di gestione del rischio;
c) il modo con cui separare sotto il profilo funzionale e gerarchico la funzione di gestione del rischio dalle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio;
d) le garanzie specifiche contro i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma;
e) gli obblighi di cui al paragrafo 3.
Le misure che specificano i sistemi di gestione del rischio di cui al primo comma, lettera a), garantiscono che ai GEFIA sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito di cui al paragrafo 2, primo comma, per valutare il merito di credito delle attività dei FIA.
Art. 16 Gestione della liquidità
1.
Per ogni FIA gestito diverso da un fondo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria, i GEFIA usano un sistema adeguato per la gestione della liquidità e adottano procedure che consentano loro di controllare il rischio di liquidità del FIA e di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti del FIA sia conforme alle obbligazioni sottostanti.
I GEFIA effettuano regolarmente prove di stress, in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, che consentano loro di valutare il rischio di liquidità dei FIA e di controllare di conseguenza il rischio di liquidità dei FIA.
2. I GEFIA assicurano che per ogni FIA gestito, la strategia di investimento, il profilo di liquidità e la politica di rimborso siano coerenti.
2 bis.
Un GEFIA garantisce che il FIA concedente prestiti da esso gestito sia di tipo chiuso.
In deroga al primo comma, un FIA che concede prestiti può essere di tipo aperto a condizione che il GEFIA che lo gestisce sia in grado di dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA è compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA.
Il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica le soglie, le restrizioni e le condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) 2015/760.
2 ter.
Al fine di assicurare la conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto seleziona almeno due strumenti di gestione della liquidità adeguati, fra quelli di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, dopo aver valutato l’idoneità di tali strumenti in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso del FIA. Il GEFIA include tali strumenti nel regolamento o nell’atto costitutivo del FIA ai fini del possibile utilizzo nell’interesse degli investitori del FIA. Tale selezione non può comprendere soltanto gli strumenti di cui all’allegato V, punti 5 e 6.
In deroga al primo comma, un GEFIA può decidere di selezionare un solo strumento di gestione della liquidità fra quelli di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, per il FIA gestito, se tale FIA è autorizzato come fondo comune monetario conformemente al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
Il GEFIA attua politiche e procedure dettagliate per l’attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l’utilizzo di tale strumento. La selezione di cui al primo e al secondo comma e le politiche e procedure dettagliate per l’attivazione e la disattivazione sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA.
Il rimborso in natura di cui all’allegato V, punto 8, è attivato soltanto per far fronte ai rimborsi richiesti da investitori professionali e se il rimborso in natura corrisponde a una quota proporzionale delle attività detenute dal FIA.
In deroga al quarto comma del presente paragrafo, il rimborso in natura non deve corrispondere a una quota proporzionale delle attività detenute dal FIA se tale FIA è commercializzato esclusivamente presso investitori professionali o se lo scopo della politica di investimento di tale FIA è quello di riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario, e se tale FIA è un fondo indicizzato quotato (Exchange Traded Fund) quale definito all’articolo 4, punto 46, della direttiva 2014/65/UE.
2 quater.
Un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto può, nell’interesse degli investitori del FIA, sospendere temporaneamente la sottoscrizione, il riacquisto e il rimborso delle quote o azioni del FIA di cui all’allegato V, punto 1, o, qualora tali strumenti siano contemplati dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, attivare o disattivare altri strumenti di gestione della liquidità selezionati fra quelli di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, conformemente al paragrafo 2 ter del presente articolo. Il GEFIA può anche attivare, nell’interesse degli investitori del FIA, i conti side pocket di cui all’allegato V, punto 9.
Un GEFIA ricorre alla sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, o ai conti side pocket di cui al primo comma soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando ciò sia giustificato, tenuto conto degli interessi degli investitori del FIA.
2 quinquies.
Un GEFIA informa senza indugio le autorità competenti del suo Stato membro d’origine:
a) se il GEFIA attiva o disattiva lo strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato V, punto 1;
b) se il GEFIA attiva o disattiva qualsiasi altro strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, secondo modalità che non rientrano nel normale svolgimento dell’attività previsto dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.
Entro un termine ragionevole prima di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato V, punto 9, il GEFIA notifica tale attivazione o disattivazione alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine.
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indugio le autorità competenti di uno Stato membro ospitante del GEFIA, l’AESFEM e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio18 in merito a qualsiasi notifica ricevuta in conformità del presente paragrafo. L’AESFEM ha il potere di condividere le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo con le autorità competenti.
2 sexies. Gli Stati membri garantiscono che per i GEFIA che gestiscono FIA di tipo aperto siano disponibili almeno gli strumenti di gestione della liquidità di cui all’allegato V.
2 septies. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i requisiti che un FIA concedente prestiti deve rispettare per poter mantenere una forma aperta. Tali requisiti comprendono un robusto sistema di gestione della liquidità, la disponibilità di attività liquide e prove di stress, nonché un’adeguata politica di rimborso che tenga conto del profilo di liquidità dei FIA concedenti prestiti. Tali requisiti tengono altresì debitamente conto delle esposizioni creditizie sottostanti, del tempo medio di rimborso dei prestiti e della granularità e composizione complessive dei portafogli dei FIA concedenti prestiti.
2 octies.
L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all’allegato V.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM tiene conto della diversità delle strategie di investimento e delle attività sottostanti dei FIA. Le norme in oggetto non limitano la capacità dei GEFIA di utilizzare qualsiasi strumento di gestione della liquidità appropriato per tutte le categorie di attività, le giurisdizioni e le condizioni di mercato.
2 nonies. Entro il 16 aprile 2025 l’AESFEM elabora orientamenti relativi alla selezione e alla calibrazione di strumenti di gestione della liquidità da parte dei GEFIA ai fini della gestione del rischio di liquidità e dell’attenuazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta ai GEFIA. Essi includono indicazioni sulle circostanze in cui possono essere attivati i conti side pocket di cui all’allegato V, punto 9. Essi prevedono un periodo di tempo idoneo per l’adeguamento prima della loro applicazione, in particolare per i FIA esistenti.
2 decies.
L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies e 2 octies del presente articolo entro il 16 aprile 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies e 2 octies conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:
a) i sistemi e le procedure per la gestione delle liquidità; e
b) la coerenza tra strategia di investimento, profilo di liquidità e politica di rimborso di cui al paragrafo 2.
Art. 17
Se i GEFIA sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio6, agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori dei pertinenti FIA.
Sezione 2. Requisiti organizzativi
Art. 18 Principi generali
1.
Gli Stati membri impongono ai GEFIA di ricorrere in ogni momento a risorse umane e tecniche adeguate e adatte per la buona gestione dei FIA.
In particolare, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, considerata anche la natura del FIA gestito dal GEFIA, impongono a quest’ultimo di possedere una buona organizzazione amministrativa e contabile, modalità di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati, anche per quanto riguarda i sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio8, nonché procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque operazione in cui intervenga il FIA possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le parti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività del FIA gestito dal GEFIA siano investite conformemente al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA e alle disposizioni normative in vigore.
2. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino le procedure e le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo diverse dalle procedure e modalità relative ai sistemi informatici e di rete.
Art. 19 Valutazione
1. I GEFIA assicurano che per ogni FIA da essi gestito siano stabilite procedure adeguate e uniformi affinché si possa procedere a una valutazione corretta e indipendente delle attività del FIA conformemente al presente articolo, al diritto nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA.
2. Le norme applicabili alla valutazione delle attività e al calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione del FIA sono stabilite dalla legislazione del paese in cui il FIA è stabilito e/o dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.
3.
I GEFIA assicurano altresì che il valore patrimoniale netto per quota o azione del FIA sia calcolato e comunicato agli investitori conformemente al presente articolo, alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA.
Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che almeno una volta l’anno siano valutate le attività e sia calcolato il valore patrimoniale netto per quota o azione.
In caso di FIA di tipo aperto, tali valutazioni e calcoli sono inoltre effettuati con una frequenza adeguata sia alle attività detenute dal FIA che alla frequenza di emissione e di rimborso del medesimo.
Per i FIA di tipo chiuso, tali valutazioni e calcoli sono effettuati anche in caso di aumento o riduzione del capitale da parte del FIA in questione.
Gli investitori sono informati in merito alle valutazioni e ai calcoli secondo quanto previsto dal regolamento o dai documenti costitutivi del pertinente FIA.
4.
I GEFIA assicurano che la funzione di valutazione sia esercitata:
a) da un valutatore esterno, ossia una persona fisica o giuridica indipendente dal FIA, dal GEFIA di detto fondo e da qualsiasi altra persona che abbia stretti legami con il FIA o il GEFIA; ovvero
b) dal GEFIA stesso, a condizione che la funzione di valutazione sia funzionalmente indipendente dalla gestione del portafoglio e dalla politica retributiva e altre misure garantiscano che i conflitti d’interesse siano mitigati e che non sia esercitata un’influenza indebita sui dipendenti.
Il depositario nominato per un FIA non è designato in qualità di valutatore esterno di detto fondo, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dai suoi compiti in qualità di valutatore esterno e i potenziali conflitti di interesse non siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA.
5. Quando un valutatore esterno svolge la funzione di valutazione, il GEFIA dimostra che:
a) il valutatore esterno è soggetto a registrazione professionale obbligatoria riconosciuta per legge o a disposizioni legislative o regolamentari o norme deontologiche;
b) il valutatore esterno può offrire sufficienti garanzie professionali per poter esercitare in modo efficace la pertinente funzione di valutazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3; e
c) la nomina del valutatore esterno ottempera ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, e agli atti delegati adottati conformemente all’articolo 20, paragrafo 7.
6. Il valutatore esterno nominato non delega a terzi la funzione di valutazione.
7. I GEFIA notificano la nomina del valutatore esterno alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine, le quali possono esigere la nomina di un altro valutatore esterno qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5.
8. La valutazione è effettuata in modo imparziale, con tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute.
9. Qualora non si ricorra un valutatore esterno indipendente per la funzione di valutazione, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono disporre che il GEFIA sottoponga le proprie procedure di valutazione e/o le valutazioni alla verifica di un valutatore esterno o, se del caso, di un revisore.
10.
I GEFIA sono responsabili della corretta valutazione delle attività dei FIA, del calcolo del valore patrimoniale netto e della pubblicazione di detto valore. Pertanto, il fatto che il GEFIA abbia nominato un valutatore esterno non pregiudica la responsabilità del GEFIA nei confronti del FIA e dei suoi investitori.
Fatto salvo il comma precedente e indipendentemente da qualsiasi clausola contrattuale che stabilisca altrimenti, il valutatore esterno è responsabile nei confronti del GEFIA per ogni perdita da questo subita in conseguenza della negligenza del valutatore esterno o della volontaria mancata esecuzione dei suoi compiti.
11. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:
a) i criteri relativi alle procedure per la corretta valutazione delle attività e per il calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione;
b) le garanzie professionali che il valutatore esterno deve offrire per esercitare in modo efficace la funzione di valutazione;
c) la frequenza delle valutazioni effettuate da FIA di tipo aperto, adeguata sia alle attività detenute dal FIA che alla politica di emissione e di rimborso del medesimo.