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Regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio del 14 gennaio 2010 che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock1, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione europea,

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca2, il Consiglio stabilisce misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. Inoltre, ai fini di una definizione ottimale e di un'applicazione efficace delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire talune condizioni essenziali e ad esse funzionalmente collegate.

I TAC dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca. A questo proposito è necessario tener conto delle opinioni espresse in sede di consultazione del settore, in particolare nella riunione del 23 luglio 2009 con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, i consigli consultivi regionali competenti e gli Stati membri e in quella del 29 settembre 2009 con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali competenti.

I TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia, nella Manica occidentale e nel Mare del Nord, passera di mare nel Mare del Nord, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme fissate rispettivamente nel regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale3, nel regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica4, nel regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia5, nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale6, nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord7, nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock8, nel regolamento (CE) n. 1342/2008 e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo9.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

Le operazioni di pesca effettuate unicamente a fini di ricerca scientifica non dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ad eccezione delle operazioni effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata.

Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere pienamente limitate da un divieto generale di pesca delle medesime.

È necessario stabilire i livelli massimi di sforzo consentiti per il 2010 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 09/2007, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/200810.

Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo nella pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali contratti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca su determinate specie di acque profonde.

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri11, del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci12, del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca13, dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca14, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali15, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame16, del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde17, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie18, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite19, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico20, del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale21, del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento22, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo23, del regolamento (CE) n. 509/2007, del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori24, del regolamento (CE) n. 676/2007, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale25, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata26, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie27, del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento28, del regolamento (CE) n. 1300/2008, del regolamento (CE) n. 1342/2008, del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)29; del regolamento (CE) 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione)30, del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione)31, del regolamento (CE) n. 302/2009 e del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca32.

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca con la Norvegia33, le Isole Færøer34 e la Groenlandia35, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Groenlandia si sono concluse il 25 novembre 2009 con lo stabilimento delle possibilità di pesca per il 2010 a disposizione delle navi UE nelle acque groenlandesi. Le consultazioni con tali soggetti non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2010 con tali Stati saranno conclusi all'inizio del 2010. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2010, è opportuno che l'Unione stabilisca le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria, in attesa della loro conclusione.

L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003 gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quale la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea sono gestiti dall'Unione. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2010, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. È quindi opportuno che l'Unione applichi tali possibilità di pesca.

Nella sua riunione annuale del 2009 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante l'Unione non sia membro della IATTC, è necessario regolamentare le possibilità di pesca per le risorse soggette alla giurisdizione della IATTC, al fine di garantirne la gestione sostenibile.

Nella sua riunione annuale del 2009 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2008 l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale, il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all’assegnazione annua dei TAC. Nella stessa riunione è stato modificato il piano di ricostituzione del tonno rosso. L'ICCAT ha inoltre adottato una raccomandazione sulla conservazione degli squali volpe occhione. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure.

I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (ORGPPM) nella zona d'alto mare di tale area, svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale area fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure sono state rivedute in occasione dell'ottava riunione internazionale per la creazione dell'ORGPPM, tenutasi nel novembre 2009. In base all'accordo raggiunto dai partecipanti, tali misure provvisorie sono misure volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. Tuttavia, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, è opportuno incorporare tali misure nel diritto dell'Unione.

Nella sua riunione annuale del 2009 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per altri due stock ittici nella zona della convenzione SEAFO. È necessario recepire tali limiti di cattura nel diritto dell'Unione.

Per ragioni di continuità, si dovrebbe consentire ad alcuni pescherecci di paesi terzi di pescare nelle acque UE a determinate condizioni e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1006/2008 e le relative disposizioni di applicazione.

Nello stabilire le possibilità di pesca e a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008, il Consiglio può, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e della valutazione dello CSTEP, escludere taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo stabilito da detto regolamento a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco effettuati dalle navi interessate, la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5 % delle catture totali per il gruppo di navi interessato e l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. La Polonia ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi composto da una nave adibita alla cattura di merluzzo carbonaro nel Mare del Nord con reti a strascico aventi apertura di maglia pari o superiore a 100 mm. Il Regno Unito ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da due gruppi di navi che usano reti a strascico nelle acque ad ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni e della valutazione dello CSTEP, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, effettuate da tali gruppi di navi non superano l'1,5 % del totale delle loro catture. Tenuto altresì conto delle misure di controllo e di monitoraggio che assicurano il monitoraggio ed il controllo delle attività di pesca di tali gruppi di navi e in considerazione del fatto che l’inclusione di tali gruppi di navi costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere i suddetti gruppi di navi dall'applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008, in modo da poter stabilire di conseguenza le limitazioni dello sforzo di pesca per gli Stati membri interessati.

In conformità dell'articolo 291 del trattato, le misure necessarie per la fissazione dei limiti di cattura di taluni stock dal ciclo vitale breve dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione36, per motivi di urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca e le condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo:

per il 2010, possibilità di pesca per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici, e

per il 2011, taluni limiti di sforzo e, per i periodi definiti nel titolo II, capo III, sezione 2, e negli allegati I E e V, possibilità di pesca per taluni stock antartici.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:

  1. a) alle navi UE; e

  2. b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque UE.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento, ad eccezione della nota 1 alla tabella della parte B dell'allegato V, non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato membro di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

  1. a) «navi UE», i pescherecci definiti all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002; e

  2. b) «acque UE», le acque definite all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002.

  3. c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

  4. d) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, agli Stati membri o ai paesi terzi;

  5. e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

  6. f) «apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca37;

  7. g) «registro della flotta peschereccia dell'Unione», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

  8. h) «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Art. 4 Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

  1. a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CE) n. 218/2009;

  2. b) «Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

  3. c) «Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

  4. d) «Golfo di Cadice», la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7° 23′; 48″ O;

  5. e) «zone COPACE» (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), le zone definite nel regolamento (CE) n. 216/2009;

  6. f) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale), le zone definite nel regolamento 217/2009;

  7. g) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale), la zona definita nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale38;

  8. h) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona definita nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico39;

  9. i) «zona della convenzione CCAMLR» (convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona definita nel regolamento (CE) n. 601/2004;

  10. j) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per il tonno tropicale), la zona definita nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica40;

  11. k) «zona IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona definita nell'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano41;

  12. l) «zona della convenzione ORGPPM» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud del 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale42, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

  13. m) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona definita nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale43;

  14. n) «acque d'altura del Mare di Bering», le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

Titolo II. Possibilità di pesca per le navi ue

Capo I. Disposizioni generali

Art. 5 Limiti di cattura e assegnazioni

1. I limiti di cattura per le navi UE nelle acque UE o in alcune acque non UE e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 12 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 nonché nelle relative disposizioni di applicazione.

3. La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato II D.

4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione dell'Unione, nella misura del 7,7 % del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.

5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2010.

6. In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per gli stock di eglefino nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.

7. La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2010.

Art. 6 Specie vietate

Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

  1. a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE e non UE;

  2. b) squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE;

  3. c) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

  4. d) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle zone CIEM VI, VII, VIII, IX e X, e

  5. e) smeriglio (Lamna nasus) nelle acque internazionali.

Art. 7 Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

  1. a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

  2. b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 o a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

  3. c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

  4. d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

  5. e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.

Art. 8 Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

  1. a) all'allegato II A si applicano per la gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e Vb;

  2. b) all'allegato II B si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

  3. c) all'allegato II C si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;

  4. d) all'allegato II D si applicano per la gestione degli stock di cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

Art. 9 Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. Oltre ai limiti di cattura fissati nel regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde44, è vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde rilasciato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nel cui ambito vengono catturate e conservate a bordo, per ogni anno civile, oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio siano soggette a un permesso di pesca per acque profonde.

3. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2010 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argentina.

Art. 10 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

  1. a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

  2. b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

  1. a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se

    1. i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98; e

    2. ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

    oppure

  2. b) gli sgombri, se

    1. i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,

    2. ii) gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e

    3. iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

3. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota dell'Unione, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in conformità del paragrafo 2.

4. La percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione sono determinate in conformità degli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

Art. 11 Restrizioni all'uso di talune possibilità di pesca

Nel periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 luglio 2010 è vietato pescare o detenere a bordo organismi marini che non siano aringhe, sgombri, sardine, sugarelli, spratti, melù e argentine nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

PuntoLatitudineLongitudine
152o 27' N12o 19' O
252o 40' N12o 30' O
352o 47' N12o 39,600' O
452o 47' N12o 56' O
552o 13,5' N13o 53,830' O
651o 22' N14o 24' O
751o 22' N14o 03' O
852o 10' N13o 25' O
952o 32' N13o 07,500' O
1052o 43' N12o 55' O
1152o 43' N12o 43' O
1252o 38,800' N12o 37' O
1352o 27' N12o 23' O
1452o 27' N12o 19' O