Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza
Testo vigente
Art. 11 Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica
1.
Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all'ammasso pubblico di cui all'articolo 12, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti e agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.
Tali spese ed entrate con destinazione specifica sono imputate al bilancio del FEAGA per il corrispondente esercizio finanziario.
Tuttavia:
a) le spese che possono essere pagate prima dell'attuazione della disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:
i) per il mese nel corso del quale è stata attuata la disposizione suddetta; o
ii) per il mese successivo all'applicazione di tale disposizione;
b) le entrate destinate al FEAGA sono dichiarate per il mese durante il quale scade il termine di versamento degli importi corrispondenti, previsto dalla normativa dell'Unione. Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo.
2. Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell'organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l'organismo interessato ha emesso ed inviato a un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l'esercizio finanziario.
3. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento sono segnalati all'organismo pagatore.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:
a) alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata;
b) alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.
5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per l’anno di domanda 2026 la spesa per gli anticipi versati dall’organismo pagatore prima del 16 ottobre 2026 per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, ai fini della dichiarazione mensile si considerano versati nel mese di novembre.
Art. 12 Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico
1. Le operazioni da prendere in considerazione per la compilazione della dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico sono quelle, approvate alla fine di un dato mese nei conti dell'organismo pagatore, che si sono prodotte dall'inizio dell'esercizio contabile, definito all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127, fino alla fine di tale mese.
2.
Detta dichiarazione di spesa comprende i valori e gli importi, determinati in conformità degli articoli 17 e 18 del presente regolamento e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 906/201414 della Commissione, imputati dagli organismi pagatori nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni.
Tuttavia:
a) per le operazioni realizzate nel corso del mese di settembre, i valori e gli importi sono imputati dagli organismi pagatori al più tardi il 15 ottobre;
b) per gli importi globali del deprezzamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, gli importi sono imputati alla data fissata dalla decisione che li prevede.
Art. 13 Decisione di pagamento della Commissione
1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli articoli 53 e 55 di tale regolamento, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità degli articoli da 39 a 42 del medesimo regolamento.
2. Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l'esercizio finanziario successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti del FEAGA dell'esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell'esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.
Art. 14 Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari
Con la decisione di versare i pagamenti mensili la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l'importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.
Quando l'importo stabilito dalla Commissione per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, è negativo per uno Stato membro, in totale o per una data linea di bilancio, l'effettiva compensazione può essere differita ai mesi successivi.
Art. 15 Comunicazione nell'ambito dell'intervento pubblico
1. Gli organismi pagatori comunicano alla Commissione:
a) su richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/127 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell'applicazione e della gestione delle misure di intervento;
b) entro il giorno previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, le informazioni relative all'ammasso pubblico in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici.
2. Per effettuare gli scambi di comunicazioni e di informazioni e redigere i documenti relativi alla spesa riguardante l'intervento pubblico si utilizzano i relativi sistemi informatici di cui all'articolo 25.
Art. 16 Contenuto dei conti dell'ammasso pubblico tenuti dagli organismi pagatori
1. La contabilità di magazzino di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127 contiene le seguenti categorie di elementi, registrate separatamente:
a) le quantità di prodotti registrate in entrata e in uscita dalle scorte, con o senza movimento fisico;
b) le quantità utilizzate ai fini della distribuzione gratuita agli indigenti nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti e contabilizzate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, distinguendo quelle oggetto di un trasferimento a un altro Stato membro;
c) le quantità oggetto di prelievo di campioni, con indicazione distinta dei prelievi eseguiti dagli acquirenti;
d) le quantità che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento e che sono vendute mediante trattativa privata;
e) le quantità mancanti per cause identificabili o non identificabili, comprese quelle corrispondenti alle tolleranze ammesse;
f) le quantità deteriorate;
g) le quantità in eccesso;
h) le quantità mancanti che superano i limiti di tolleranza;
i) le quantità entrate in magazzino che risultano non soddisfare i requisiti previsti, la cui presa in consegna è stata pertanto rifiutata;
j) le quantità nette in giacenza alla fine di ogni mese o alla fine dell'esercizio contabile, che sono riportate al mese successivo o all'esercizio contabile successivo.
2. Nella contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127 sono registrati:
a) il valore delle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indicando separatamente il valore delle quantità acquistate e delle quantità vendute;
b) il valore contabile delle quantità utilizzate o imputate al regime di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
c) le spese finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
d) le spese relative alle operazioni materiali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
e) gli importi derivanti dai deprezzamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
f) gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, diversi da quelli di cui all'articolo 21, del presente regolamento;
g) l'importo ottenuto dalle vendite mediante trattativa privata realizzate dopo l'inventario annuale o dopo i controlli successivi alla presa in consegna dei prodotti nelle scorte di intervento;
h) le perdite e i ricavi sulle uscite di prodotti, tenendo conto dei deprezzamenti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
i) gli altri elementi di credito o di debito, in particolare quelli corrispondenti ai quantitativi a cui si riferisce il disposto al paragrafo 1, lettere da c) a g), del presente articolo;
j) il valore contabile medio, espresso per tonnellata.
Art. 17 Contabilizzazione relativa all'intervento pubblico
1. Le voci di cui all'articolo 16 sono contabilizzate per i quantitativi, i valori, gli importi e le medie effettivamente registrati dagli organismi pagatori o per i valori e gli importi calcolati in base a forfait fissati dalla Commissione.
2. Le constatazioni e i calcoli di cui al paragrafo 1 si effettuano fatta salva l'applicazione delle regole seguenti:
a) le spese di uscita, relative a quantitativi mancanti o deteriorati, secondo le regole di cui agli allegati VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, sono contabilizzate solo limitatamente alle quantità effettivamente vendute e uscite dai magazzini;
b) le quantità risultate mancanti in occasione di un trasferimento tra Stati membri non sono considerate entrate in magazzino nello Stato membro di destinazione e non beneficiano di spese forfettarie di entrata;
c) in caso di trasporto o di trasferimento, le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente sono contabilizzate qualora, secondo la normativa dell'Unione, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto;
d) fatte salve disposizioni particolari della normativa dell'Unione, non sono contabilizzati nei libri contabili del FEAGA eventuali importi provenienti dalla vendita di prodotti deteriorati, né eventuali altri importi riscossi in questo contesto;
e) le quantità in eccesso eventualmente constatate sono contabilizzate in negativo nella situazione e nei movimenti delle scorte tra i quantitativi mancanti. Tali quantità entrano nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza;
f) i campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti sono contabilizzati a norma dell'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
3. La Commissione informa il comitato dei Fondi agricoli delle rettifiche apportate ai dati di cui all'articolo 16 per l'esercizio contabile in corso. Tali rettifiche possono essere comunicate agli Stati membri nell'ambito di una decisione di pagamento mensile o, in mancanza di essa, nell'ambito della decisione relativa alla liquidazione dei conti. Esse sono contabilizzate dagli organismi pagatori alle condizioni indicate in tale decisione.
Art. 18 Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti nei registri dell'intervento pubblico
1.
Le varie voci di spesa e di entrata sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento usando il tasso di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
Tuttavia nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:
a) la data di ricevimento, nel caso degli importi ricevuti o recuperati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento;
b) la data del pagamento effettivo delle spese relative alle operazioni materiali se tali spese non sono coperte da importi forfettari.
2.
Le varie voci relative ai movimenti fisici dei prodotti e alla gestione delle scorte sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.
Tuttavia nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:
a) la data della presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo pagatore, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/124015 della Commissione, per i quantitativi che entrano all'ammasso pubblico senza cambiamento di luogo di ammasso;
b) la data di constatazione dei fatti per i quantitativi mancanti o deteriorati e per i quantitativi in eccesso;
c) il giorno dell'uscita effettiva dei prodotti dal magazzino, per le vendite mediante trattativa privata di prodotti che restano in magazzino e che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento;
d) l'ultimo giorno dell'esercizio contabile per le eventuali perdite che superano il limite di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127.
Art. 19 Importi finanziati nell'ambito dell'intervento pubblico
1. L'importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127, nei quali sono addebitati o accreditati i vari elementi che compongono le spese o le entrate di cui all'articolo 16 del presente regolamento, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.
2. Gli organismi pagatori o, ove opportuno, gli organismi di coordinamento, trasmettono alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle entrate relative all'ammasso pubblico, in forma di tabelle, entro il giorno previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ed entro la data prevista dall'articolo 33, paragrafo 2.
Art. 20 Dichiarazioni delle spese e delle entrate nell'ambito dell'intervento pubblico
1. Il finanziamento del FEAGA nel quadro delle misure di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall'organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e incluse dall'organismo pagatore nella propria dichiarazione di spesa compilata a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.
2. Gli importi recuperati ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 e gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, rispondenti ai criteri di cui all'articolo 45 del medesimo regolamento, sono dichiarati nel bilancio del FEAGA a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.
Sezione 3. Contabilità del FEASR
Art. 21 Previsione del fabbisogno finanziario
Per ciascun piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115 e in conformità dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell'esercizio finanziario in corso. Inoltre gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo.
Tali previsioni e tale stima aggiornata sono trasmesse sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.
Art. 22 Dichiarazioni di spesa
1.
Gli organismi pagatori dichiarano le spese e gli importi recuperati per ciascun tipo di intervento di sviluppo rurale e per l'assistenza tecnica nell'ambito del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115, per ciascuno dei periodi di riferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione tramite sistemi informatici.
Per ciascun piano strategico della PAC, nella dichiarazione di spesa gli organismi pagatori specificano almeno:
a) l'importo della spesa pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, per la quale l'organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante ciascuno dei periodi di riferimento indicati al paragrafo 2 del presente articolo;
b) le informazioni sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 32, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2116;
c) l'informazione aggiuntiva sugli anticipi versati ai beneficiari, di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116;
d) l'importo recuperato nel periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per quanto riguarda il piano strategico della PAC;
e) l'importo recuperato durante il periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai programmi di sviluppo rurale del FEASR a partire dal 2007, per i quali gli Stati membri non sono più tenuti a inviare dichiarazioni di spesa intermedie;
f) gli importi relativi all'assistenza tecnica.
Le spese sostenute e da dichiarare al FEASR tengono conto delle sanzioni applicate nell'ambito del sistema di gestione e di controllo degli Stati membri in caso di inosservanza.
2.
Una volta che la Commissione ha approvato un piano strategico della PAC, gli Stati membri le trasmettono, in conformità dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2021/2116, le dichiarazioni di spesa entro i termini seguenti:
a) entro il 30 aprile, per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo;
b) entro il 31 luglio, per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno;
c) entro il 10 novembre, per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre;
d) entro il 31 gennaio, per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.
Se in uno Stato membro il piano strategico della PAC è attuato da più di un organismo pagatore, l'organismo di coordinamento garantisce che le dichiarazioni di spesa siano trasmesse lo stesso giorno.
Tuttavia tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2021/2115 fino alla fine dell'ultimo periodo, come specificato al primo comma, prima dell'approvazione di un piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 del medesimo regolamento, sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione del piano. In tale dichiarazione sono dichiarati anche gli importi recuperati per il periodo corrispondente, di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere d) ed e) del presente articolo. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica del piano strategico della PAC ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione degli adattamenti del piano di finanziamento di cui all'articolo 23, del presente regolamento.
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115, le spese sono dichiarate nell'esercizio finanziario in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e l'organismo pagatore le ha effettuate prima della fine dell'esercizio finanziario.
Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.
Art. 23 Calcolo dell'importo da pagare
1.
Il contributo dell'Unione da versare per la spesa pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, è menzionato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno del periodo di riferimento e calcolato per quanto riguarda i piani strategici della PAC di cui all'articolo 118 di detto regolamento come segue:
a) per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/2115 e approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 118 del medesimo regolamento;
b) per alcuni tipi di spese ammissibili di cui all'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115, nel periodo 2023-2027, sulla base tasso di partecipazione per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC, alle condizioni previste in tale articolo;
c) l'assistenza tecnica sulla base di un tasso forfettario di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.
2. Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, quando il cumulo del contributo dell'Unione versato al piano strategico della PAC supera il contributo per un tipo di intervento, per quanto concerne il FEASR, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale tipo di intervento. Ogni contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia approvato.
Art. 24 Disimpegno automatico
Qualora uno Stato membro non presenti un piano di finanziamento riveduto così come previsto all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, e la relativa modifica del piano strategico della PAC entro il 30 giugno, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun tipo di intervento modificando la decisione di approvazione del piano strategico della PAC dello Stato membro entro il 30 settembre.
Sezione 4. Disposizioni comuni per i Fondi
Art. 25 Scambio elettronico di informazioni e documenti
1. La Commissione definisce i sistemi informatici che permettono gli scambi di documenti e di informazioni per via elettronica con gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) 2021/2116, e prevede le necessarie modalità per la loro applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei Fondi agricoli.
2. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:
a) i dati necessari alle operazioni finanziarie, in particolare quelli relativi ai conti annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate con destinazione specifica ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e agli articoli 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 32 del presente regolamento;
b) i documenti di comune interesse che permettono il controllo delle dichiarazioni di spesa mensili e intermedie e dei conti annuali e la consultazione delle informazioni e dei documenti che gli organismi pagatori devono mettere a disposizione della Commissione;
c) i testi dell'Unione e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agricola comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (UE) 2021/2116, nonché gli orientamenti relativi all'applicazione armonizzata delle normative pertinenti.
3.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto dei documenti di cui agli articoli 10, 18, 19, 21, 22, 23 e 32.
Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.
4. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentono alla Commissione di archiviare i dati e gestire i conti dei Fondi.
5. I dati relativi alle operazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall'organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116.
6. Se un documento inviato a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116 o una procedura nei sistemi informatici richiede la firma o l'approvazione di una persona autorizzata in una o più fasi di tale procedura, tale firma o approvazione elettronica obbligatoria è effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014.
7. La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati è garantita per tutto il periodo previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127.
8. In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l'accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un'altra forma, secondo modalità da essa determinate.
Art. 26 Requisiti per il rimborso delle spese per i Fondi
1. Gli organismi pagatori riconosciuti o l'organismo di coordinamento riconosciuto presentano le dichiarazioni di spesa per i Fondi sotto forma di dati strutturati in base al modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.
2. Le spese del FEAGA e del FEASR e le entrate con destinazione specifica del FEAGA dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.
3. Le spese del FEAGA e del FEASR e le entrate con destinazione specifica da imputare all'esercizio finanziario che non figurano, rispettivamente, nella dichiarazione mensile e nella dichiarazione intermedia possono essere rettificate unicamente nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Il contributo dell'Unione è versato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro.
5. Le intestazioni o il numero dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il formato fornito dalla Commissione.
Art. 27 Sospensione dei pagamenti
Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, tengono conto della sospensione dei pagamenti decisa a norma dell'articolo 40, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 42 paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Art. 28 Piani di azione relativi al monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione
1. In seguito alla valutazione della giustificazione presentata dallo Stato membro nel contesto dell'esame dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/2116. Lo Stato membro presenta un piano d'azione entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. In tale piano d'azione lo Stato membro propone misure correttive concrete per colmare le carenze e individuare gli interventi che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi stabiliti per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115. Le misure correttive sono descritte in modo sufficientemente dettagliato da consentire alla Commissione di valutare se il piano d'azione sia idoneo a porre rimedio a tali carenze, comprese, se del caso, le azioni volte a migliorare l'efficacia dell'attuazione degli interventi interessati.
2. Per ciascuna delle misure correttive lo Stato membro fissa il termine previsto per l’attuazione, che non può superare i 2 anni dal momento in cui il piano d’azione è stato accettato dalla Commissione. Lo Stato membro stabilisce anche indicatori dei progressi rispetto alla scadenza, almeno trimestrali, per tutta la durata del piano d’azione.
3. Entro un termine di 2 mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato fornisce ulteriori chiarimenti o presenta un piano d'azione aggiornato entro 2 mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione.
4. Dopo il periodo di cui al paragrafo 3, entro 2 mesi la Commissione comunica per iscritto allo Stato membro se ritiene che il piano d'azione sia sufficiente ad affrontare le carenze che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC. In caso di valutazione positiva, il ricevimento di tale valutazione da parte dello Stato membro è considerato la data di avvio dell'attuazione del piano d'azione. La data di avvio non pregiudica la possibilità per lo Stato membro interessato di avviare l'attuazione di misure correttive prima. In caso di valutazione negativa, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
5. Gli Stati membri predispongono i piani d’azione utilizzando i modelli disponibili nel sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione4 e riferiscono sui progressi compiuti nell’attuazione entro il termine indicato nella disposizione relativa alla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. I piani d’azione sono trasmessi mediante il sistema «SFC2021».
Art. 29 Piani d'azione relativi alle carenze nei sistemi di governance
1. Lo Stato membro presenta il piano d'azione di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116 entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. Nel piano d'azione lo Stato membro interessato propone azioni concrete per affrontare ciascuna delle carenze gravi indicate dalla Commissione. Le misure correttive sono adeguatamente descritte in modo da consentire alla Commissione di valutare se il piano d'azione sia sufficiente a porre rimedio alle carenze riscontrate.
2. Per ciascuna azione lo Stato membro fissa il termine previsto per l'attuazione, che non può superare di 2 anni la data di avvio del piano d'azione. Al fine di consentire il riesame degli indicatori dei progressi, lo Stato membro stabilisce anche target intermedi rispetto alla scadenza almeno trimestrali per tutta la durata del piano d'azione.
3. Entro 2 mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato fornisce ulteriori chiarimenti o presenta un piano d'azione aggiornato entro 2 mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione. In casi debitamente giustificati, questo periodo può essere esteso.
4. Dopo gli scambi di cui al paragrafo 3, ed entro 2 mesi dal ricevimento dell'ultima comunicazione dello Stato membro, la Commissione informa per iscritto lo Stato membro della sua valutazione. In caso di valutazione positiva, il ricevimento di tale valutazione da parte dello Stato membro è considerato la data di avvio dell'attuazione del piano d'azione. La data di avvio non pregiudica la possibilità per lo Stato membro interessato di avviare l'attuazione di misure correttive prima. In caso di valutazione negativa a causa di un piano d'azione chiaramente insufficiente, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
5. Qualora i progressi nell'attuazione del piano d'azione siano insufficienti o questo non sia stato presentato conformemente alla richiesta scritta della Commissione, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
6. Per le carenze gravi ricorrenti riscontrate nelle relazioni di valutazione della qualità di cui all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 6, e all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione chiede un piano d'azione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento, se per il secondo anno consecutivo individua le stesse carenze senza alcun miglioramento.
7. Gli Stati membri preparano i piani d'azione e riferiscono in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione conformemente al rispettivo modello fornito dalla Commissione. Il modello è disponibile e utilizzato in formato elettronico.
Capo III. Liquidazione dei conti
Sezione 1. Riscossione dei crediti
Art. 30 Recupero di pagamenti indebiti
1. Per qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza, gli Stati membri istituiscono un sistema che garantisca l'invio di una richiesta di recupero al beneficiario entro un tempo ragionevole, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Il sistema garantisce che gli importi corrispondenti siano iscritti al momento della richiesta di recupero nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.
2. Gli Stati membri dispongono di un sistema atto a garantire l'avvio e il seguito in modo tempestivo delle procedure di recupero, compreso il calcolo degli interessi conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, della compensazione e dell'esecuzione degli importi indebitamente versati. È garantito il seguito del credito previsto dalla procedura nazionale di recupero applicabile e gli importi recuperati sono rimborsati ai Fondi a tempo debito.
3. La correzione di un credito a favore dei Fondi ha luogo solo se l'assenza di irregolarità è attestata da un atto amministrativo o giuridico di natura definitiva.
4. Gli Stati membri motivano adeguatamente la cancellazione di un credito e la decisione di non procedere al recupero di un credito conformemente alle norme nazionali applicabili.
Art. 31 Recupero mediante compensazione
Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri compensano gli importi indebitamente versati derivanti da irregolarità in sospeso di un beneficiario, accertata in conformità della legislazione nazionale, con i futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario che effettuerà l'organismo pagatore responsabile del recupero del credito.