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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione del 9 giugno 2022 concernente modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione di tali piani (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, lettere a) e b),

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore degli alimenti e della sicurezza alimentare. L’articolo 109 di tale regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP»). Il regolamento (UE) 2017/625 specifica inoltre il contenuto generale del PCNP, impone agli Stati membri di prevedere nei rispettivi PCNP controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti e, a tale proposito, conferisce alla Commissione il potere di stabilire contenuti specifici aggiuntivi dei PCNP e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione degli stessi, nonché una frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi relativi alle sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.

Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio2, che prevedeva misure di controllo su talune sostanze, compresi i contaminanti, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e stabiliva, nello specifico, disposizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientravano nel suo ambito di applicazione. Tuttavia il regolamento (UE) 2017/625 non includeva tutte le misure contenute nella suddetta direttiva o negli atti adottati dalla Commissione in base ad essa. Pertanto, al fine di garantire una transizione agevole, il regolamento (UE) 2017/625 disponeva che le autorità competenti continuassero a svolgere i controlli ufficiali in applicazione degli allegati della direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022 o fino alla data di applicazione delle norme corrispondenti che la Commissione è tenuta ad adottare. Il presente regolamento, unitamente al regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione3, mira pertanto a garantire, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle norme di cui alla direttiva 96/23/CE relative al contenuto e all’elaborazione del PCNP, nonché alla frequenza minima dei controlli ufficiali, per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.

Alla luce delle disposizioni specifiche per i controlli ufficiali degli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione da paesi terzi stabilite dall’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno disporre che gli Stati membri includano nei rispettivi PCNP due diversi piani per il controllo dei contaminanti negli alimenti: uno per tali alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e un altro per tutti gli altri alimenti immessi sul mercato dell’Unione.

Il piano per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione dovrebbe comprendere controlli ufficiali su tutti questi alimenti destinati all’immissione sul mercato dell’Unione, ma anche controlli ufficiali sui prodotti della pesca che devono essere effettuati sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro, conformemente all’articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione4, in quanto tali navi devono essere considerate analoghe ai posti di controllo frontalieri, a prescindere dalla bandiera.

Il piano per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione dovrebbe riguardare qualsiasi altro alimento, segnatamente, la produzione alimentare interna di ciascuno Stato membro, gli alimenti introdotti da altri Stati membri e gli alimenti di origine non animale che entrano nell’Unione. Esso dovrebbe riguardare inoltre i prodotti composti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione5, anche quelli che entrano nell’Unione da paesi terzi, poiché alcuni di questi prodotti non devono essere controllati ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento (UE) 2017/625.

Oltre alle norme riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti che gli Stati membri devono sottoporre a campionamento e la strategia di campionamento, compresi i criteri da utilizzare per definire il contenuto dei piani nazionali e l’esecuzione dei relativi controlli ufficiali di cui al regolamento delegato (UE) 2022/931, è opportuno stabilire nel presente regolamento frequenze minime di controllo per ciascuno dei piani, al fine di garantire che i controlli siano effettuati su tutti i prodotti almeno in una certa misura in tutta l’Unione. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità, tali frequenze minime di controllo annuali dovrebbero essere fissate, in funzione dei prodotti, in riferimento ai dati di produzione degli Stati membri e alla dimensione della popolazione degli Stati membri, ma con un quantitativo minimo ragionevole, e al numero di partite importate. Per lo stesso motivo, e in particolare al fine di evitare oneri e costi eccessivi, è opportuno consentire agli Stati membri di non effettuare annualmente controlli ufficiali su determinati combinazioni di contaminanti/prodotti, a condizione che i PCNP giustifichino tale scelta. Per quanto riguarda, in particolare, le partite importate, i prodotti alimentari importati dai paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione6, con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non dovrebbero essere conteggiati in relazione al numero di partite importate, in quanto gli Stati membri devono effettuare i controlli con la frequenza prevista da tali accordi.

Al fine di garantire la completezza dei PCNP sulla presenza di contaminanti negli alimenti, dovrebbero essere definite le informazioni che gli Stati membri devono includere nei rispettivi PCNP in merito alle scelte effettuate nei loro piani.

Per garantire un’attuazione uniforme del presente regolamento, è opportuno disporre che gli Stati membri presentino alla Commissione i rispettivi piani di controllo, a fini di valutazione, su base annua e prevedere una procedura per tale valutazione.

I dati raccolti dagli Stati membri mediante i controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti devono inoltre essere trasmessi all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Al fine di consentire il monitoraggio dei dati di occorrenza recenti, tutti gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati periodicamente ed entro la stessa data.

L’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un periodo transitorio che obbliga gli Stati membri a svolgere i controlli ufficiali conformemente alla direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare, nonché ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi, includono controlli ufficiali su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi. Tuttavia, poiché gli ultimi piani di monitoraggio adottati dagli Stati membri a norma della direttiva 96/23/CE si applicheranno all’anno 2022, e quindi oltre il 14 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti, per quanto riguarda:

  1. a) la frequenza minima uniforme annuale di tali controlli ufficiali; e

  2. b) modalità specifiche e contenuti specifici per i PCNP degli Stati membri, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio8, al regolamento (CE) n. 178/2002, al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio9, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio10, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio11, alla raccomandazione 2013/165/UE della Commissione12, al regolamento (UE) 2017/644 della Commissione13 e al regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione14.

Capo II. Contenuto del pcnp

Art. 3 Disposizioni generali

Gli Stati membri provvedono affinché la parte del PCNP relativa all’esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti comprenda quanto segue:

  1. a) un «piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione» come previsto all’articolo 4; e

  2. b) un «piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione» come previsto all’articolo 5.

Art. 4 Piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione

1. Gli Stati membri elaborano un piano di controllo riguardante la presenza di contaminanti o gruppi di contaminanti negli alimenti immessi sul mercato dell’Unione diversi dagli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione. Tale piano riguarda i controlli ufficiali sulla produzione alimentare interna di ciascuno Stato membro, sugli alimenti introdotti da altri Stati membri, sugli alimenti di origine non animale che entrano nell’Unione e sui prodotti composti, anche quelli che entrano nell’Unione da paesi terzi.

2. Il piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione stabilisce:

  1. a) l’elenco delle combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare, secondo quanto deciso dallo Stato membro conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931;

  2. b) la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931; e

  3. c) le frequenze di controllo effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all’allegato I.

3. Gli Stati membri possono includere nei piani di controllo informazioni sui controlli riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione nazionale stabilisce livelli massimi nazionali o altri livelli normativi.

Art. 5 Piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione

1. Gli Stati membri elaborano un piano di controllo riguardante la presenza di contaminanti o gruppi di contaminanti negli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Tale piano riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione e sui prodotti della pesca che devono essere effettuati sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro.

2. Il piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione stabilisce:

  1. a) l’elenco delle combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare, secondo quanto deciso dallo Stato membro conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931;

  2. b) la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931; e

  3. c) le frequenze di controllo effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all’allegato II.

3. Gli Stati membri possono includere nei piani di controllo informazioni sui controlli riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione nazionale stabilisce livelli massimi nazionali o altri livelli normativi.

Art. 6 Requisiti comuni per i piani di controllo

I piani di controllo di cui all’articolo 3 contengano inoltre:

  1. a) una giustificazione della scelta di determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti, compresa una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri elencati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931, anche se non sono state apportate modifiche rispetto al piano dell’anno precedente;

  2. b) nel caso in cui un piano preveda che i controlli ufficiali di determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti non siano effettuati annualmente, ma entro un determinato periodo di tempo, una giustificazione di tale decisione; e

  3. c) informazioni sull’autorità o sulle autorità competenti responsabili dell’attuazione dei piani.

Capo III. Presentazione e valutazione dei piani di controllo e trasmissione dei dati da parte degli stati membri

Art. 7 Presentazione e valutazione dei piani di controllo

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione i piani di controllo di cui all’articolo 3 relativi all’anno in corso.

La Commissione valuta i piani di controllo sulla base del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2022/931 e, se del caso, comunica la propria valutazione a ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione nell’attuazione dei rispettivi piani di controllo e nell’elaborazione dei piani successivi a norma del presente articolo. La Commissione, qualora rilevi una non conformità grave di un piano, può tuttavia chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano aggiornato prima del 31 marzo dell’anno successivo.

Uno Stato membro motiva la propria posizione qualora decida di non aggiornare i propri piani di controllo sulla base delle osservazioni della Commissione.

Art. 8 Trasmissione dei dati da parte degli Stati membri

Entro il 30 giugno gli Stati membri trasmettono all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») tutti i dati raccolti nell’ambito dei piani di controllo di cui all’articolo 3.

Capo IV. Disposizioni generali

Art. 9 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen