Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Imballaggi appropriati sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo in cui devono essere prodotti al luogo di utilizzo o di consumo. La prevenzione degli ostacoli nel mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento del mercato interno dei prodotti. L’esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta incertezza e costi aggiuntivi per gli operatori economici.
Le statistiche della Commissione (Eurostat) sui rifiuti di imballaggio per il periodo 2010-2021 indicano che gli imballaggi usano grandi quantità di materie prime primarie (materiali vergini). Il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell’Unione sono destinati agli imballaggi e gli imballaggi rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani. Le elevate e sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a basse percentuali di riutilizzo, raccolta e riciclaggio, costituiscono un notevole ostacolo al conseguimento di un’economia circolare a basse emissioni di carbonio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto fissare norme concernenti l’intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscano al funzionamento efficiente del mercato interno armonizzando le normative nazionali e allo stesso tempo prevenendo e riducendo gli impatti avversi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana. Stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 («gerarchia dei rifiuti»), il presente regolamento dovrebbe contribuire alla transizione verso un’economia circolare.
La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 fissa requisiti per gli imballaggi relativi alla loro composizione nonché alla loro riutilizzabilità e riciclabilità («requisiti essenziali per gli imballaggi»), e stabilisce obiettivi di recupero e riciclaggio per gli Stati membri.
Nel 2014 la Commissione nel suo controllo dell’adeguatezza della direttiva 94/62/CE ha raccomandato di adeguare i requisiti essenziali per gli imballaggi, considerati uno strumento fondamentale per conseguire migliori prestazioni ambientali degli imballaggi, per rendere tali requisiti «più concreti e più facilmente applicabili» e rafforzarli.
In linea con il Green Deal europeo, definito nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019, il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva (CEAP), presentato nella comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020, impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030, a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità e ridurre la complessità dei materiali di imballaggio, nonché a introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. Il CEAP sottolinea inoltre la necessità di ridurre gli sprechi alimentari. La Commissione si impegna a valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte.
La plastica è il materiale di imballaggio a più alta intensità di carbonio e, in termini di utilizzo di combustibili fossili, il riciclaggio dei rifiuti di plastica è circa cinque volte meglio dell’incenerimento con recupero di energia. Come indicato nella strategia europea per la plastica nell’economia circolare, definita nella comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, il CEAP impegna ad aumentare la diffusione della plastica riciclata e a contribuire a un uso più sostenibile della plastica. Il bilancio dell’Unione e il sistema delle risorse proprie contribuiscono a ridurre l’inquinamento causato dai rifiuti di imballaggio di plastica. Dal 1o gennaio 2021 la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio5 ha introdotto un contributo nazionale proporzionale alla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro. Tale risorsa propria fa parte degli incentivi volti a ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, a promuovere il riciclaggio e a dare impulso all’economia circolare.
Nelle conclusioni dal titolo «Per una ripresa circolare e verde» adottate l’11 dicembre 2020, il Consiglio ha sottolineato che la revisione della direttiva 94/62/CE dovrebbe aggiornare e stabilire disposizioni più concrete, efficaci e di facile attuazione al fine di promuovere imballaggi sostenibili nel mercato interno e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi per favorire soluzioni economicamente praticabili e migliorare la riutilizzabilità e la riciclabilità degli imballaggi nonché ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione nei materiali da imballaggio, in particolare nei materiali da imballaggio per prodotti alimentari. Il Consiglio ha inoltre evidenziato che la revisione della direttiva 94/62/CE dovrebbe anche prevedere l’etichettatura degli imballaggi in modo facilmente comprensibile per informare i consumatori in merito alla riciclabilità degli imballaggi e al luogo in cui i rifiuti di imballaggio dovrebbero essere depositati per facilitarne il riciclaggio.
La risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare6 ha ribadito l’obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa di revisione della direttiva 94/62/CE, che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico, migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare il contenuto riciclato, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo.
Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio7, nel quale gli imballaggi non sono considerati una categoria di prodotti specifica. Tuttavia è opportuno ricordare che gli atti delegati adottati sulla base del regolamento (UE) 2024/1781 possono istituire prescrizioni aggiuntive o più dettagliate sull’imballaggio di prodotti specifici, in particolare per quanto riguarda la riduzione al minimo degli imballaggi nei casi in cui la progettazione o riprogettazione dei prodotti può generare imballaggi con un minore impatto ambientale.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio o dal materiale usato. Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno riformulare la definizione di imballaggio della direttiva 94/62/CE, senza modificarne la sostanza. Gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto dovrebbero essere definiti separatamente. Dovrebbe essere evitata la duplicazione terminologica. Pertanto, nel presente regolamento gli imballaggi per la vendita corrispondono agli imballaggi primari, gli imballaggi multipli agli imballaggi secondari e gli imballaggi per il trasporto agli imballaggi terziari.
Le tazze, i contenitori per alimenti, i sacchetti per panini o altri articoli che svolgono una funzione di imballaggio non dovrebbero essere considerati imballaggi se sono progettati e destinati ad essere venduti vuoti dal distributore finale. Tali articoli dovrebbero essere considerati imballaggi solo se sono progettati e destinati ad essere riempiti presso il punto di vendita — nel qual caso dovrebbero essere considerati «imballaggi di servizio» — o se sono venduti dal distributore finale con all’interno alimenti e bevande, purché svolgano una funzione di imballaggio.
La definizione di imballaggio per produzione primaria non dovrebbe comportare un ampliamento dei prodotti considerati imballaggi ai sensi del presente regolamento. L’introduzione di tale definizione e il suo utilizzo nella definizione di «produttore» dovrebbe garantire che sia la persona fisica o giuridica che mette a disposizione tale tipo di imballaggio per la prima volta a essere considerata il produttore ai sensi del presente regolamento e non le imprese del settore primario, quali gli agricoltori, che utilizzano tale tipo di imballaggio.
Un oggetto che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè, che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall’articolo 22 della direttiva 2008/98/CE, e garantisce la coerenza degli obblighi finanziari e operativi alla fine del ciclo di vita. Pitture, inchiostri, vernici, laccature e adesivi applicati direttamente su un prodotto non dovrebbero essere considerati imballaggi. Tuttavia, le etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto, comprese le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli, dovrebbero rientrare essere considerate imballaggi, in quanto, mentre la colla sull’etichetta è adesiva, l’etichetta stessa non lo è. Inoltre, se un determinato materiale costituisce solo una parte insignificante dell’unità di imballaggio stessa, e in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio, tale unità di imballaggio non dovrebbe essere considerata imballaggio composito. La definizione di imballaggio composito di cui al presente regolamento non dovrebbe esentare gli imballaggi monouso parzialmente in plastica, indipendentemente dal livello di soglia, dalle prescrizioni della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
Gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se soddisfano le prescrizioni di sostenibilità e quelle in materia di etichettatura stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. L’immissione sul mercato dell’imballaggio si dovrebbe considerare avvenuta quando l’imballaggio è stato messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione, essendo fornito dal fabbricante o dall’importatore per la distribuzione, il consumo o l’uso nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, gli imballaggi già immessi sul mercato dell’Unione prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti e immagazzinati da distributori, compresi rivenditori e grossisti, non dovrebbero essere tenuti a soddisfare le prescrizioni di sostenibilità e quelle in materia di etichettatura stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso.
In linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel il presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero mirare inoltre ad accrescere l’uso di contenuto riciclato negli imballaggi, in particolare in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, tramite il rafforzamento dei sistemi di riciclaggio di alta qualità, aumentando così il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e migliorando la qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale.
In linea con la gerarchia dei rifiuti, secondo la quale lo smaltimento dei rifiuti in discarica rappresenta l’opzione meno preferita, le misure previste dal presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio collocati in discarica.
Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo il maggior numero possibile di volte o un riciclaggio di alta qualità e ridurne al minimo l’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita degli imballaggi stessi e dei prodotti per i quali sono stati progettati. Al fine di raggiungere tale obiettivo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alla previsione di un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili per i formati di imballaggio che sono usati con maggior frequenza nel riutilizzo.
In linea con gli obiettivi del CEAP e la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili verso un ambiente privo di sostanze tossiche» («strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili») e al fine di garantire la corretta gestione delle sostanze chimiche durante il loro ciclo di vita e la transizione verso un’economia circolare e priva di sostanze tossiche, e considerata l’importanza degli imballaggi nella vita quotidiana, è necessario che il presente regolamento affronti la questione dell’impatto degli imballaggi sulla salute umana, sull’ambiente e sulle prestazioni della sostenibilità in generale durante tutto il loro ciclo di vita, compresa la circolarità, causato dalla presenza delle sostanze che destano preoccupazione durante l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla fabbricazione all’uso e alla fine del ciclo di vita, compresa la gestione dei rifiuti.
Tenuto conto dei progressi scientifici e tecnologici, gli imballaggi dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo tale da limitare la presenza, nella loro composizione, di determinati metalli pesanti e altre sostanze che destano preoccupazione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, le sostanze che destano preoccupazione devono essere ridotte al minimo e sostituite per quanto possibile, eliminando gradualmente quelle più nocive impiegate per usi non essenziali alla società, e più in particolare nei prodotti di consumo. Di conseguenza, le sostanze che destano preoccupazione usate come costituenti dei materiali di imballaggio o di qualsiasi componente dell’imballaggio dovrebbero essere limitate al minimo per garantire che né gli imballaggi né i materiali ricavati dal loro riciclaggio abbiano alcun tipo di effetto negativo sulla salute umana o l’ambiente durante tutto il loro ciclo di vita.
Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono un gruppo di migliaia di sostanze chimiche sintetiche ampiamente utilizzate nell’Unione e nel resto del mondo in un’ampia gamma di applicazioni. Per quanto riguarda il tonnellaggio delle PFAS, il materiale e gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari sono uno dei settori più rilevanti. Tutte le PFAS che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono molto persistenti o si degradano in PFAS molto persistenti nell’ambiente. Quando si esaminano specificamente gli endpoint relativi alla salute umana considerati più preoccupanti a seguito di un’esposizione a lungo termine delle persone, vale a dire cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, compresi gli effetti sulla lattazione o attraverso di essa, e la tossicità specifica per organi bersaglio, un gran numero di PFAS è soggetta a classificazione per almeno uno di tali endpoint. Sulla base delle proprietà fisiche delle PFAS, in particolare la loro persistenza, e insieme agli effetti identificati sulla salute di alcune PFAS sulla salute, le PFAS rappresentano un pericolo per l’ambiente e per la salute umana.
Le PFAS nei materiali a contatto con i prodotti alimentari comporteranno inevitabilmente l’esposizione degli esseri umani alle PFAS. Tenuto conto che i pericoli legati alle PFAS non hanno soglia per natura, l’esposizione a tali sostanze derivanti da materiali a contatto con i prodotti alimentari costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana. L’uso delle PFAS dovrebbe pertanto essere soggetto a restrizioni negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari. Al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni all’uso delle PFAS stabilite in altri atti giuridici dell’Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione per determinare la necessità di modificare o abrogare la restrizione delle PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari di cui al presente regolamento.
Il bisfenolo A (BPA) è un composto chimico utilizzato nella fabbricazione di materiali che entrano a contatto con i prodotti alimentari, come stoviglie di plastica riutilizzabili o rivestimenti per lattine, fungendo principalmente da strato protettivo. Secondo una valutazione pubblicata nel 2023 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’esposizione al BPA, che può verificarsi attraverso la sua migrazione negli alimenti e nelle bevande e la successiva ingestione da parte dei consumatori, può comportare un rischio per i consumatori a bassi livelli.
Tenendo contro della procedura di restrizione in corso sul bisfenolo A (BPA), in conformità dei poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio9 riguardante i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, si prevede che una restrizione all’uso del BPA sia adottata entro la fine del 2024. Una volta adottata, la restrizione sull’uso del BPA si applicherà a tutti gli imballaggi per prodotti alimentari e ad altri materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, con un periodo transitorio generale di 18 mesi.
In linea con il piano d’azione dell’UE dal titolo «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo», di cui alla comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021, le politiche dell’Unione dovrebbero fondarsi sul principio dell’azione preventiva alla fonte. Nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili la Commissione sottolinea che i regolamenti (CE) n. 1907/200610 e (CE) n. 1272/200811 dovrebbero essere rafforzati in quanto pietre angolari per la regolamentazione delle sostanze chimiche nell’Unione e dovrebbero essere integrati da approcci coerenti per valutare e gestire le sostanze chimiche nella legislazione settoriale vigente. Le sostanze contenute negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi sono quindi soggette a restrizioni alla fonte e sono disciplinate principalmente dalle norme e procedure di cui al titolo VIII di tale regolamento, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente in tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza, compresa la fase di smaltimento. È pertanto opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 1907/2006 si applica all’adozione o alla modifica di restrizioni sulle sostanze fabbricate per l’uso in imballaggi o utilizzate nella produzione di imballaggi o componenti di imballaggi e all’immissione sul mercato di sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi. Per quanto riguarda gli imballaggi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004, è opportuno ricordare che tale regolamento mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori di prodotti alimentari imballati. È inoltre possibile che le sostanze contenute negli imballaggi, nei componenti degli imballaggi o nei rifiuti di imballaggio siano soggette anche a restrizioni previste da altri atti giuridici dell’Unione, quali le limitazioni e i divieti applicabili agli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
Oltre alle restrizioni applicabili ai materiali e agli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1935/2004, per motivi di coerenza è opportuno mantenere le restrizioni vigenti per il piombo, il cadmio, il mercurio e il cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi.
Le condizioni per le deroghe relative alle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi sono stabilite dalle decisioni 2001/171/CE13 e 2009/292/CE14 della Commissione, adottate a norma della direttiva 94/62/CE, e dovrebbero essere mantenute anche nel presente regolamento. Tuttavia, per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per abbassare il valore limite di concentrazione di tali metalli stabilite dal presente regolamento o determinare le condizioni alle quali la somma delle concentrazioni di tali metalli non deve applicarsi ai materiali riciclati o ai cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata o a determinati tipi di imballaggio o formati di imballaggio. Sulla base della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, le stesse concentrazioni di sostanze pericolose dovrebbero applicarsi, in linea di principio, ai materiali vergini e riciclati. Si possono tuttavia verificare circostanze eccezionali che rendano necessaria una deroga a tale principio. Tali circostanze eccezionali che giustificano una diversa concentrazione del materiale riciclato rispetto al materiale vergine dovrebbero basarsi su un’analisi caso per caso. Nel modificare le deroghe esistenti relative alle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente la Commissione dovrebbe tenere conto di tale principio.
Fatte salve le restrizioni relative alle PFAS, il presente regolamento non dovrebbe prevedere la possibilità di imporre restrizioni relative all’uso delle sostanze per motivi di sicurezza chimica o sicurezza alimentare, a meno che non sussista un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente, comprese, tra l’altro, le restrizioni relative a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente già stabilite sulla base della direttiva 94/62/CE e che dovrebbero continuare a essere disciplinate dal presente regolamento, dato che tali restrizioni sono già disposte da altri atti giuridici dell’Unione. Dovrebbe tuttavia consentire restrizioni, principalmente per motivi diversi dalla sicurezza chimica o alimentare, relative alle sostanze presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi o usate nei loro processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità degli imballaggi, soprattutto per quanto riguarda la circolarità e più in particolare i processi di riutilizzo o riciclaggio.
Gli imballaggi progettati con l’obiettivo di essere riciclati, una volta divenuti rifiuti di imballaggio, costituiscono uno dei modi più efficienti per migliorare la circolarità degli imballaggi e aumentare i tassi di riciclaggio e l’uso di contenuto riciclato negli imballaggi. L’industria, tramite programmi volontari, e alcuni Stati membri, ai fini della modulazione dei contributi legati alla responsabilità estesa del produttore, hanno fissato criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio per una serie di formati di imballaggio. Per prevenire ostacoli nel mercato interno, garantire condizioni di parità all’industria e promuovere la sostenibilità degli imballaggi, è importante stabilire prescrizioni obbligatorie in materia di riciclabilità degli imballaggi armonizzando i criteri e i metodi di valutazione della riciclabilità degli imballaggi sulla base di una metodologia di progettazione per il riciclaggio a livello dell’Unione. Per garantire che tutti gli imballaggi siano riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030, come auspicato nel CEAP. È opportuno che gli imballaggi riciclabili siano progettati in vista del riciclaggio di materiali e che, quando diventano rifiuti, possano essere raccolti separatamente, differenziati in flussi specifici di rifiuti senza incidere sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su scala. La riciclabilità degli imballaggi dovrebbe essere espressa in classi di prestazione di riciclabilità degli imballaggi stabilite sulla base dei criteri di progettazione per il riciclaggio a partire dal 2030 e sulla base di criteri sia di progettazione per il riciclaggio sia di riciclaggio su scala a partire dal 2035 per le categorie di imballaggio elencate nell’allegato II ed espresse con le classi A, B o C. Gli imballaggi di tali classi dovrebbero essere considerati riciclabili e, di conseguenza, poter essere immessi sul mercato. Gli imballaggi di classe inferiore a C dovrebbero essere considerati tecnicamente non riciclabili e la loro immissione sul mercato dovrebbe essere limitata. Tuttavia, gli imballaggi dovrebbero rispettare tali criteri solo a partire dal 1o gennaio 2030, affinché gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per adeguarsi. A decorrere dal 1o gennaio 2038, gli imballaggi dovrebbero essere almeno di classe B per essere immessi sul mercato.
La definizione di riciclaggio di materiali di cui al presente regolamento dovrebbe integrare le definizioni di riciclaggio e recupero di materia di cui alla direttiva 2008/98/CE. Il riciclaggio di materiali permette di mantenere in circolazione le risorse all’interno dell’economia dei materiali e non dovrebbe pertanto includere il trattamento biologico dei rifiuti. La definizione di riciclaggio di materiali non dovrebbe incidere sul calcolo degli obiettivi di riciclaggio fissati per gli Stati membri a norma del presente regolamento. Tali obiettivi e il relativo calcolo si basano sulla definizione di «riciclaggio» di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Il riciclaggio di alta qualità comporta che i materiali riciclati siano di qualità equivalente o superiore ai materiali originali, sulla base di caratteristiche tecniche preservate, e possano essere utilizzati in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o applicazioni analoghe. Il materiale riciclato può essere riciclato più volte. Per consentire la produzione di materie prime riciclate di alta qualità, la raccolta di imballaggi correttamente cerniti è fondamentale. La differenza tra riciclaggio di materiali e riciclaggio di alta qualità risiede nel fatto che nel primo caso il materiale da imballaggio è riciclato in materiali mentre nel secondo caso il materiale di imballaggio è riciclato in materiali di qualità tale da poter essere utilizzati, a parità di qualità, per imballaggi o per altre applicazioni in cui è mantenuta la qualità del materiale riciclato.
Il fatto che sia stata effettuata la valutazione di una progettazione per il riciclaggio non garantisce di per sé che gli imballaggi siano effettivamente riciclati. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire metodi uniformi nonché un meccanismo di catena di custodia che assicuri che i rifiuti di imballaggio siano effettivamente riciclati su scala in base ai processi consolidati più avanzati di raccolta differenziata e a processi consolidati di cernita e riciclaggio, sperimentati in ambiente operativo. Pertanto, a partire dal 2035, dovrebbe essere effettuata una nuova valutazione sulla base della quantità, ossia il peso, del materiale effettivamente riciclato per ciascuna categoria di imballaggio secondo la metodologia e le soglie stabilite dal presente regolamento. Le soglie per il riciclato su scala dovrebbero essere definite tenendo conto dell’obiettivo relativo alla quantità annua di materiale riciclato di cui al presente regolamento. Si prevede che, entro il 2030, gli Stati membri avranno già comunicato alla Commissione i primi dati sui quantitativi di rifiuti di imballaggio riciclati suddivisi per categoria di imballaggio ai fini del monitoraggio. I produttori, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricate dell’adempimento di tali obblighi, o i gestori dei rifiuti di imballaggio nel caso in cui le autorità pubbliche siano responsabili dell’organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio dovrebbero assicurarsi che i rifiuti di imballaggio siano oggetto di raccolta differenziata, cernita e che il materiale sia riciclato in infrastrutture installate mediante processi consolidati sperimentati in un ambiente operativo, e dovrebbero fornire al fabbricante tutta la documentazione tecnica che dimostri il riciclaggio su scala degli imballaggi.
Per stabilire norme armonizzate sulla progettazione degli imballaggi al fine di garantirne la riciclabilità, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE volti a stabilire i criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità, le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità, una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione di riciclabilità, un quadro relativo alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, nonché a modificare i relativi allegati del presente regolamento.
Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale dispongano di un ulteriore periodo di cinque anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative dovrebbero essere giustificate, in particolare per quanto concerne l’uso di materiali nuovi, e la prevista creazione di un percorso di riciclaggio dovrebbe essere illustrata nella documentazione tecnica a corredo degli imballaggi. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate, tra l’altro, per modificare, ove necessario, gli atti di esecuzione sui criteri di progettazione per il riciclaggio. Prima di immettere imballaggi innovativi sul mercato, l’operatore economico dovrebbe inoltre darne notifica alla Commissione e all’autorità competente.
Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino obbligatoriamente al confezionamento primario in conformità della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 e del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio16, che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, né all’imballaggio o al confezionamento esterno quale definito in tali atti legislativi nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale. Inoltre, le prescrizioni in materia di riciclabilità non dovrebbero essere obbligatorie per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio17, per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio18, per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio19 o per gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20. Tali prescrizioni non dovrebbero applicarsi agli imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica o porcellana, in quanto tali materiali sono immessi sul mercato in quantità molto ridotte, vale a dire che ciascuna categoria rappresenta meno dell’1 % del peso degli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione. Tale esenzione non dovrebbe essere applicabile all’obbligo di corrispondere contributi finanziari conformemente alla responsabilità estesa del produttore.
Alcuni Stati membri stanno adottando misure per favorire la riciclabilità degli imballaggi attraverso la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore. Siffatte iniziative nazionali possono creare incertezza normativa per gli operatori economici, in particolare per quelli che mettono a disposizione gli imballaggi in più Stati membri. Allo stesso tempo, la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile degli imballaggi, che ne faciliti la riciclabilità migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario armonizzare i criteri per la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore sulla base della classe di prestazione di riciclabilità ottenuta mediante la valutazione della riciclabilità, senza fissare gli importi effettivi di tale contributo. Dato che i criteri dovrebbero essere correlati ai criteri sulla riciclabilità degli imballaggi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tali criteri armonizzati contemporaneamente alla definizione dei criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per categoria di imballaggi.
Per garantire la circolarità degli imballaggi, questi dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo che alle materie prime primarie si sostituiscano sempre più spesso i materiali riciclati. L’aumento dell’uso di materiali riciclati favorisce lo sviluppo dell’economia circolare con mercati ben funzionanti dei prodotti riciclati, riduce i costi, le dipendenze e gli impatti ambientali negativi connessi all’uso di materie prime primarie e consente un uso dei materiali più efficiente sotto il profilo delle risorse. Considerando i diversi materiali di imballaggio, gli imballaggi di plastica sono quelli con l’apporto più basso di materiali riciclati. Per affrontare tali questioni nel modo più opportuno, è necessario aumentare la diffusione della plastica riciclata fissando obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica a diversi livelli, a seconda della sensibilità al contatto21 delle diverse applicazioni di imballaggio di plastica e rendendo questi obiettivi vincolanti entro il 2030. Per garantire la circolarità degli imballaggi in modo incrementale, a partire dal 2040 dovrebbero applicarsi obiettivi più ambiziosi.
È opportuno chiarire che il materiale cartaceo risultante dalla lavorazione della pasta di legno non dovrebbe rientrare nella definizione di plastica di cui al presente regolamento.
Per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni del diritto dell’Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere determinati tipi di imballaggi di plastica dall’obbligo di avere un contenuto riciclato minimo. Tali tipi di imballaggi di plastica sono il confezionamento primario quale definito nella direttiva 2001/83/CE e nel regolamento (UE) 2019/6, gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746, gli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati unicamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e gli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013. È opportuno applicare la deroga anche al confezionamento esterno per medicinali umani e veterinari quale definito nel regolamento (UE) 2019/6 e nella direttiva 2001/83/CE nei casi in cui l’imballaggio esterno debba soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale.
Per conseguire gli obiettivi di integrazione del contenuto riciclato di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare, entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, un riesame dello stato dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica e, se del caso, presentare una proposta legislativa con prescrizioni di sostenibilità e obiettivi.
Per prevenire ostacoli nel mercato interno e garantire l’efficace attuazione degli obblighi del presente regolamento, gli operatori economici dovrebbero garantire che qualsiasi parte di plastica contenuta negli imballaggi contenga una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio di cui al presente regolamento, calcolata come media per impianto di produzione e per anno.
Utilizzare l’impianto di produzione come base per il calcolo garantisce al fabbricante di imballaggi un certo margine di flessibilità per conseguire la percentuale minima di contenuto riciclato. È opportuno che per impianto di produzione si intenda soltanto un impianto industriale dove l’imballaggio è fabbricato.
Gli operatori economici dovrebbero essere incentivati ad aumentare la quantità di contenuto riciclato nella parte di plastica degli imballaggi. Un modo per conseguire tale obiettivo è la modulazione del contributo della responsabilità estesa del produttore sulla base della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi. In tali casi la modulazione dovrebbe essere basata su norme comuni per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato di tali imballaggi. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere i sistemi esistenti che concedono un accesso prioritario ed equo al materiale riciclato al fine di conseguire gli obiettivi sul contenuto riciclato minimo, a condizione che siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Inoltre, l’accesso prioritario dovrebbe essere concesso a prezzi di mercato per i materiali riciclati e la quantità di riciclati cui è accordato l’accesso prioritario dovrebbe corrispondere alla quantità di imballaggi resi disponibili nel territorio dello Stato membro interessato dall’operatore economico entro un determinato periodo di tempo.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato ottenuta dal recupero dei rifiuti di plastica post-consumo contenuta, calcolata per tipo e formato di imballaggio come media per impianto di produzione e per anno, tenendo conto nel contempo dell’impatto ambientale del processo di riciclaggio, nonché di definire il formato della documentazione tecnica.
Al fine di creare un mercato interno per il riciclaggio di alta qualità della plastica e l’uso di materie prime secondarie, qualsiasi parte di plastica contenuta negli imballaggi immessi sul mercato dovrebbe contenere una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo per tipo e formato di imballaggio di cui al presente regolamento, calcolata come media per impianto di produzione e per anno. Il tipo di imballaggio dovrebbe essere inteso come riferito al polimero predominante nella composizione dell’imballaggio, mentre il formato dell’imballaggio dovrebbe essere inteso come riferito alle dimensioni e alla forma di una specifica unità di imballaggio.
Un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana, in particolare per quanto riguarda il livello di emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, è necessario per vari motivi. In primo luogo, il cambiamento climatico è un fenomeno globale che non conosce confini e i cui effetti non sono direttamente collegati alla fonte delle emissioni di gas a effetto serra: paesi con basse emissioni di gas a effetto serra possono subire effetti del cambiamento climatico che sono sproporzionati rispetto al loro contributo individuale alle emissioni globali di gas a effetto serra. In secondo luogo, i sistemi idrici sono interconnessi, per esempio, attraverso correnti oceaniche, e l’esperienza acquisita dimostra che l’inquinamento, anche quello dei rifiuti di plastica, che si verifica in una parte del pianeta può diffondersi ampiamente ad altri oceani e continenti. In terzo luogo, le emissioni nel suolo possono avere effetti non solo locali, ma anche transfrontalieri, soprattutto quando passano nei corsi d’acqua. La promozione dell’uso di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica si basa sul presupposto che il contenuto riciclato stesso sia stato prodotto in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale, in modo che l’impronta di carbonio sia ridotta e l’economia circolare incoraggiata. A tal fine, è necessario predisporre talune misure di salvaguardia per garantire che le modalità di ottenimento del contenuto riciclato non annullino i benefici ambientali derivanti dall’utilizzo di tale contenuto riciclato nei successivi imballaggi di plastica. È pertanto necessario affrontare le relative preoccupazioni ambientali in modo non discriminatorio per quanto riguarda sia gli imballaggi di plastica prodotti internamente sia quelli importati. A tal fine, le importazioni nell’Unione dovrebbero essere soggette a condizioni equivalenti per quanto riguarda le emissioni e i criteri di raccolta differenziata e di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio.
La raccolta differenziata dei rifiuti di plastica è essenziale in quanto ha un impatto diretto e positivo sul tasso di raccolta, sulla qualità del materiale raccolto e sulla qualità dei riciclati. Consente un riciclaggio di alta qualità e promuove la diffusione di materie prime secondarie di qualità. Avvicinarsi a una «società del riciclaggio» contribuisce a evitare la produzione di rifiuti e incoraggia l’utilizzo di questi ultimi come risorsa evitando di bloccare le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti — una situazione che produce effetti negativi sull’ambiente e ignora la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. La raccolta differenziata della plastica impedisce inoltre che siano mischiati rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, garantendo la sicurezza dei rifiuti e del loro trasporto, ed evita l’inquinamento, come previsto da norme internazionali quali la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento22 del 22 marzo 1989, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 198223, la convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, fatta a Londra il 29 dicembre 1972 e il relativo protocollo del 1996 nonché l’allegato V della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 2 novembre 1973 (MARPOL), modificato dal relativo protocollo del 1978.
Inoltre, le discussioni condotte a livello internazionale nel quadro delle diverse riunioni del comitato intergovernativo di negoziazione sull’inquinamento da plastica per lo sviluppo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull’inquinamento da plastica, ivi compreso nell’ambiente marino, sotto l’egida del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, hanno dimostrato a livello internazionale la necessità di intensificare l’azione in materia di raccolta differenziata della plastica onde limitarne l’impatto ambientale e stimolare l’economia circolare, al fine di prevenire la produzione di rifiuti e ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali. Hanno anche dimostrato la volontà delle eventuali parti contraenti di adottare misure in tal senso. La convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza24, fatta a Ginevra il 14 novembre 1979, impone alle parti di tale convenzione di proteggere l’ambiente dall’inquinamento atmosferico e di adoperarsi per limitare e, per quanto possibile, ridurre gradualmente e prevenire l’inquinamento atmosferico, ivi compreso l’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. A norma della convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali25, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, le parti sono tenute ad adottare misure per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre qualsiasi impatto transfrontaliero dell’inquinamento delle acque. In linea con la dichiarazione di Rio del 1992 della conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, in linea di principio è l’inquinatore a dover sostenere il costo dell’inquinamento. Pertanto, attività industriali quali il riciclaggio della plastica dovrebbero essere accompagnate da misure di prevenzione e riduzione dell’inquinamento.
L’obiettivo ambientale di incoraggiare l’uso di materiali recuperati dai rifiuti di plastica post-consumo richiede che il riciclaggio della plastica avvenga in modo tale da ridurre al minimo l’inquinamento che ne deriva. Se ciò non avviene, gli inquinanti industriali emessi durante il riciclaggio ridurrebbero o azzererebbero il valore aggiunto ambientale associato alla promozione dell’uso di plastica riciclata. È opportuno elaborare criteri di sostenibilità per quanto riguarda le tecnologie di riciclaggio dei rifiuti di plastica post-consumo. Tali criteri dovrebbero garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, in particolare per quanto riguarda il livello di emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo nonché l’efficienza delle risorse. A tale proposito, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE concernenti la previsione di criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica. Di conseguenza, il riciclaggio dovrebbe essere effettuato in modo ecologicamente corretto, in modo da garantire l’elevata qualità dei processi e dei prodotti di riciclaggio nonché norme di qualità per il settore del riciclaggio. Assicurando un adeguato livello di sostenibilità della tecnologia di riciclaggio e, di conseguenza, del riciclato, la promozione dell’uso di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica diventa una misura responsabile dal punto di vista ambientale. Le discussioni svoltesi durante le riunioni del comitato intergovernativo di negoziazione sull’inquinamento da plastica hanno sottolineato inoltre l’importanza di garantire che le tecnologie di riciclaggio funzionino in modo ecologicamente corretto.
La metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit da parte di terzi, l’equivalenza delle norme applicate qualora il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo sia riciclato e raccolto in un paese terzo dovrebbe garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, in particolare per quanto riguarda il livello delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, tenendo conto della necessità di garantire che il riciclaggio sia effettuato in modo ecologicamente corretto, della possibilità di assicurare un riciclaggio di alta qualità, del livello delle norme di qualità per i settori del riciclaggio e del livello di efficienza nell’uso delle risorse. Tali considerazioni sono fondamentali per conseguire la circolarità delle risorse e quindi per ridurre la pressione sulle risorse naturali esauribili. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire tale metodologia, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento.
I materiali a contatto con i prodotti alimentari e contenenti plastica riciclata devono rispettare le prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione26, che comprende prescrizioni in materia di tecnologie di riciclaggio. Per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, ad eccezione di quelli realizzati in polietilene tereftalato (PET), è opportuno riesaminare, con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione dei relativi obblighi in materia di contenuto riciclato, la disponibilità di tecnologie di riciclaggio adeguate per tali imballaggi di plastica, anche in considerazione dello stato di autorizzazione ai sensi delle pertinenti norme dell’Unione, e l’effettiva capacità installata di tali tecnologie. Sulla base di tale valutazione, potrebbe essere necessario prevedere deroghe agli obblighi in materia di contenuto riciclato per determinati imballaggi di plastica sensibili al contatto o modificare la lista delle eccezioni di cui al presente regolamento. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE.
Per tenere conto dei rischi connessi a un’eventuale fornitura insufficiente di specifici rifiuti di plastica a fini di riciclaggio, che potrebbe comportare prezzi eccessivi o effetti negativi sulla salute, la sicurezza e l’ambiente, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 TFUE con riguardo all’adeguamento della percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. Nel valutare la giustificazione di tali atti delegati, la Commissione dovrebbe considerare le richieste motivate di persone fisiche e giuridiche.
Per i materiali diversi dalla plastica, come il vetro o l’alluminio, la tendenza a sostituire le materie prime primarie con materiali riciclati è manifesta e si prevede che continuerà, in virtù dell’evoluzione del contesto giuridico ed economico e delle aspettative dei consumatori. Ciononostante, la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l’uso del contenuto riciclato nei materiali di imballaggio diversi dalla plastica e valutare se sia opportuno proporre l’introduzione di altre misure, tra cui la definizione di obiettivi, volte ad aumentare l’uso del contenuto riciclato negli imballaggi diversi da quelli in plastica.
Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Alla luce di tale preoccupazione, per gli imballaggi compostabili gli Stati membri dovrebbero specificare l’opzione appropriata per la gestione dei rifiuti sul loro territorio. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull’uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l’ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l’uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici, ad esempio per i prodotti in cui la separazione tra contenuto e imballaggio è particolarmente complessa, come le bustine di tè.
Per alcune applicazioni di imballaggio costituite da polimeri di plastiche biodegradabili, è dimostrabile il vantaggio per l’ambiente dell’uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. Inoltre, se uno Stato membro applica l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/98/CE e in tale Stato membro sono disponibili adeguati sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, esso dovrebbe godere di un grado di flessibilità nel decidere se consentire, la messa a disposizione per la prima volta sul loro territorio di imballaggi compostabili per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè o altre bevande, se costituite da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero e la messa a disposizione per la prima volta sul loro territorio di altri imballaggi la cui compostabilità era stata imposta da tali Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento. Per evitare la confusione dei consumatori in merito al corretto percorso di smaltimento e considerando i benefici ambientali della circolarità del carbonio, tutti gli altri imballaggi dovrebbero essere destinati al riciclaggio dei materiali e la loro progettazione dovrebbe garantire che ciò non incida sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti.
Inoltre, i rifiuti biodegradabili non dovrebbero comportare la presenza di contaminanti nel compost prodotto. Le prescrizioni previste dalla norma EN 13432 «Imballaggi — Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione — Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi» dovrebbero essere riviste per quanto riguarda i tempi di compostaggio, i livelli ammissibili di contaminazione e le restrizioni al rilascio di microplastiche per consentire il trattamento adeguato di tali materiali negli impianti di trattamento dei rifiuti organici. Inoltre, è opportuno stabilire nell’Unione una norma analoga per il compostaggio domestico.
Come descritto nel «Quadro strategico dell’UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili», illustrato nella comunicazione della Commissione del 30 novembre 2022, il rispetto delle norme per il compostaggio industriale non implica la decomposizione anche nell’ambito del compostaggio domestico. Nel compostaggio industriale le condizioni richieste sono temperature elevate e un elevato tasso di umidità. Nel compostaggio domestico effettuato da soggetti privati, anche in comunità, le condizioni effettive dipendono in larga misura dalle condizioni climatiche locali e dalle pratiche dei consumatori. Di conseguenza, nel compostaggio domestico la biodegradazione rischia di essere più lenta rispetto al compostaggio industriale o di essere incompleta. In particolare, il compostaggio domestico per gli imballaggi di plastica dovrebbe essere preso in considerazione solo per applicazioni specifiche e nel contesto di specifiche condizioni locali sotto la supervisione delle autorità competenti.
Ove giustificato e opportuno in virtù degli sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento delle plastiche compostabili, e alle condizioni specifiche che fanno sì che l’uso di tali materiali sia vantaggioso per l’ambiente e la salute umana, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa al fine di modificare l’elenco degli imballaggi che possono essere compostabili.
Per agevolare la valutazione della conformità per quanto riguarda le prescrizioni sugli imballaggi compostabili a norma del presente regolamento, è necessario prevedere una presunzione di conformità per gli imballaggi compostabili che sono conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio27. Nel determinare se si applica la presunzione, è opportuno tenere conto delle specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni, in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici. I parametri, compresi i tempi di compostaggio e i livelli di contaminazione ammissibili, dovrebbero riflettere le condizioni effettive degli impianti di trattamento dei rifiuti organici, compresi i processi di digestione anaerobica. La norma vigente per il compostaggio industriale non può essere invocata come base per la presunzione di conformità, poiché tale norma deve essere riveduta e sostituita da una versione aggiornata. Tuttavia, fino a quando non sarà disponibile una norma armonizzata nuova o aggiornata, la norma attuale può essere utilizzata come orientamento. Per quanto riguarda gli imballaggi compostabili tramite compostaggio domestico, la Commissione dovrebbe chiedere l’elaborazione di una normazione EN, se del caso.
Tutti gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con i prodotti alimentari, compresi gli imballaggi compostabili, devono rispettare i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004. Se del caso, dovrebbe essere possibile utilizzare la documentazione e le informazioni richieste in conformità degli atti giuridici dell’Unione sui materiali a contatto con i prodotti alimentari per le informazioni e la documentazione richieste a norma del presente regolamento.
Gli imballaggi dovrebbero essere progettati in modo da ridurne al minimo il volume e il peso e di consentire la riciclabilità, pur mantenendone la capacità di svolgere le funzioni di imballaggio. Il fabbricante degli imballaggi dovrebbe valutarli sulla base dei criteri di prestazione elencati nel presente regolamento. In considerazione dell’obiettivo del presente regolamento di ridurre la produzione di imballaggi e rifiuti di imballaggio e migliorare la circolarità degli imballaggi nel mercato interno, è opportuno rendere gli attuali criteri più chiari, specifici e rigorosi. È pertanto opportuno modificare l’elenco dei criteri di prestazione degli imballaggi elencati nella norma armonizzata EN 13428: 2004 «Imballaggi — Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione — Prevenzione mediante riduzione alla fonte». Tuttavia, prima che sia disponibile una norma armonizzata nuova o aggiornata, può essere utilizzata la norma esistente EN 13428:2004. Sebbene la commercializzazione e l’accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la progettazione degli imballaggi, non dovrebbero rientrare tra i criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi dell’imballaggio. Questo non dovrebbe tuttavia compromettere le specifiche dei prodotti artigianali e industriali e dei prodotti alimentari e agricoli registrati e protetti nell’ambito del sistema delle indicazioni geografiche dell’UE, in linea con l’obiettivo dell’Unione di proteggere il patrimonio culturale e le competenze tradizionali, compresi il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio28 per il vino, il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio29 per le bevande spiritose, o il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio30 o contemplati dai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio31. Non dovrebbe compromettere inoltre le progettazioni di imballaggi protette ai sensi della legislazione dell’Unione o nazionale in materia di marchi e disegni o modelli o da accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri. L’eccezione relativa a tali imballaggi è giustificata solo nella misura in cui le nuove norme sulla riduzione al minimo degli imballaggi incidono sulla forma dell’imballaggio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di un’altra impresa, e il disegno o modello non può più conservare le proprie caratteristiche nuove e individuali. Al fine di evitare il rischio di abuso, l’eccezione dovrebbe applicarsi solo ai diritti relativi a marchi, disegni e modelli protetti prima dell’11 febbraio 2025. D’altro canto, la riciclabilità, l’impiego di contenuto riciclato e il riutilizzo degli imballaggi potrebbero giustificare un maggiore peso o volume degli imballaggi e dovrebbero quindi essere aggiunti ai criteri di prestazione. Gli imballaggi con doppie pareti, falsi fondi e altre caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto non dovrebbero essere immessi sul mercato in quanto non soddisfano le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi. Questa regola dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi non necessari a garantire la funzionalità dell’imballaggio.
Per rispettare le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, è opportuno prestare particolare attenzione alla limitazione dello spazio vuoto negli imballaggi multipli e in quelli per il trasporto, compresi quelli per il commercio elettronico.
Per agevolare la valutazione della conformità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi a norma del presente regolamento, è necessario prevedere una presunzione di conformità per gli imballaggi che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e specificare criteri di progettazione misurabili compresi, se del caso, il peso massimo o limitazioni dello spazio vuoto per determinati formati di imballaggio nonché progettazioni standard predefinite degli imballaggi che rispettino tali prescrizioni.
Per promuovere la circolarità e l’uso sostenibile degli imballaggi è opportuno incentivare gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di riutilizzo. A tal fine, è necessario chiarire il concetto di imballaggio riutilizzabile e garantire che sia collegato non solo alla progettazione degli imballaggi, ma anche alla creazione di sistemi di riutilizzo che rispettino le prescrizioni minime stabilite nel presente regolamento. La progettazione degli imballaggi dovrebbe consentire il più alto numero possibile di rotazioni e mantenere i requisiti di sicurezza, qualità e igiene quando sono svuotati, scaricati, riempiti o ricaricati. Per agevolare la valutazione della conformità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di imballaggi riutilizzabili a norma del presente regolamento, è necessario prevedere una presunzione di conformità per gli imballaggi che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate a norma del presente regolamento e stabilire criteri e formati per gli imballaggi riutilizzabili, per esempio il numero minimo di spostamenti o rotazioni, i modelli standard e i requisiti per i sistemi di riutilizzo, compresi requisiti igienici.
È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire i rifiuti di imballaggio in modo adeguato. A tal fine è opportuno istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi, abbinato a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti. La necessità che tale sistema di etichettatura armonizzato sia riconosciuto da tutti i cittadini, a prescindere dalle loro circostanze, come l’età e la conoscenza della lingua, dovrebbe essere un fattore determinante nella progettazione delle etichette. Tale sistema può essere realizzato tramite l’utilizzo di pittogrammi con un ricorso minimo al linguaggio. Tali progettazioni servirebbero anche a ridurre al minimo i costi di traduzione che si dovrebbero altrimenti sostenere.
La cernita è un passaggio essenziale per garantire una maggiore circolarità degli imballaggi. Sarebbe opportuno promuovere il miglioramento delle capacità di cernita, in particolare mediante innovazioni tecnologiche, al fine di consentire una cernita più efficace e di conseguenza una migliore qualità delle materie prime destinate al riciclaggio.
Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti che permetta ai consumatori di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un’adeguata gestione dei rifiuti in quanto dovrebbero fornire ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi. Tali informazioni dovrebbero, in particolare, evitare confusione tra i consumatori per quanto riguarda gli imballaggi compostabili, che non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico, ma sono compostabili solo in condizioni di controllo industriale. Grazie a tali informazioni si eviterebbe pertanto che gli imballaggi compostabili siano gettati nella natura. Tale approccio migliorerà la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, incrementando il riciclaggio di alta qualità, ed è inteso a introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. È inoltre necessario armonizzare i simboli associati ai sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione istituiti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre l’utilizzo di tali etichette armonizzate sugli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti, a norma del diritto nazionale, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. L’obbligo di usare tali simboli non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto, ad eccezione di quelli per il commercio elettronico, dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani.
Non dovrebbe essere obbligatorio inserire nell’etichetta informazioni sul contenuto riciclato degli imballaggi, in quanto non essenziali per garantirne il corretto trattamento alla fine del loro ciclo di vita. Tuttavia, a norma del presente regolamento, i fabbricanti saranno tenuti a rispettare obiettivi in materia di contenuto riciclato e potrebbero voler riportare tali informazioni sull’imballaggio per informare i consumatori in merito al contenuto riciclato nell’imballaggio. È pertanto opportuno ideare un’etichetta armonizzata che indichi il contenuto riciclato, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l’Unione.
Non dovrebbe inoltre essere obbligatorio inserire nell’etichetta informazioni sul contenuto di plastica a base biologica negli imballaggi, data la serie di condizioni che la plastica a base biologica deve soddisfare per garantire la sostenibilità e alla luce del fatto che sono necessarie maggiori prove scientifiche per assicurare che, nell’intero ciclo di vita, l’utilizzo di plastica a base biologica sia in linea con i principi dell’economia circolare stabiliti nella comunicazione della Commissione del 30 novembre 2022 relativa a un quadro strategico dell’Unione sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili. Tuttavia, i fabbricanti potrebbero voler riportare tale informazione sui loro imballaggi per informare i consumatori in merito al contenuto di plastica a base biologica negli imballaggi. È pertanto opportuno ideare un’etichetta armonizzata che indichi il contenuto di plastica a base biologica, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l’Unione.
Per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili, per informare gli utilizzatori finali in merito alla riutilizzabilità, alla disponibilità di sistemi di riutilizzo e all’ubicazione dei canali di raccolta, tali imballaggi dovrebbero recare un codice QR o un altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato che riporti queste informazioni. Il codice QR o il supporto dati dovrebbe contenere informazioni che facilitino il tracciamento e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tali calcoli non sono fattibili. Tale etichetta dovrebbe essere volontaria per i sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili dovrebbero essere chiaramente identificati presso il punto di vendita.
È opportuno evitare un numero eccessivo di etichette sugli imballaggi. A tal fine, se altri atti giuridici dell’Unione richiedono che le informazioni sul prodotto imballato siano disponibili in formato digitale attraverso un supporto dati, le informazioni sull’imballaggio richieste a norma del presente regolamento e sul prodotto imballato richieste a norma di un altro atto giuridico dell’Unione dovrebbero essere accessibili tramite lo stesso supporto. Tale supporto dovrebbe rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento o da altre normative dell’Unione applicabili. In particolare, se il prodotto imballato è disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1781 o da altre normative dell’Unione che impongono un passaporto digitale del prodotto, tale passaporto digitale dovrebbe essere usato anche per fornire le informazioni pertinenti a norma del presente regolamento. Qualora contenga sostanze che destano preoccupazione, gli imballaggi dovrebbero essere contrassegnati utilizzando una tecnologia di marcatura standardizzata, aperta, digitale stabilita in atti di esecuzione adottati dalla Commissione. Tali informazioni dovrebbero garantire che i gestori dei rifiuti abbiano accesso alle informazioni pertinenti sulla composizione chimica degli imballaggi per determinare l’opzione più appropriata di gestione dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei rifiuti, promuovendo in tal modo la circolarità degli imballaggi.
Per agevolare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti e confuse sulle caratteristiche dell’imballaggio e sul suo adeguato trattamento alla fine del ciclo di vita, per le quali il presente regolamento istituisce etichette armonizzate. Gli imballaggi inclusi nel regime di responsabilità estesa del produttore dovrebbero poter essere identificati grazie a un simbolo corrispondente usato in tutto il territorio in cui sia applica tale regime al fine di indicare che il produttore rispetta i propri obblighi di responsabilità. Tale identificazione dovrebbe essere conseguita solo attraverso un codice QR o altra tecnologia di marcatura standardizzata, aperta, digitale estesa del produttore. Il simbolo dovrebbe fornire ai consumatori informazioni chiare e inequivocabili sulla riciclabilità dell’imballaggio.
Gli imballaggi soggetti ai sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione dovrebbero recare un’etichetta che informi i consumatori del fatto che tali imballaggi sono soggetti a tale sistema e dovrebbero pertanto essere raccolti attraverso specifici canali di raccolta, autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali. Tale etichetta dovrebbe essere un’etichetta armonizzata dell’UE stabilita dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre l’utilizzo di tali etichette armonizzate sugli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti, a norma del diritto nazionale, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32, integrando prescrizioni più dettagliate del diritto settoriale o specifico per prodotto dell’Unione, funge da «rete di sicurezza» che garantisce un livello elevato di protezione dei consumatori in tutti i settori, salvo in caso di conflitto tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme dell’Unione relative ad aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, nel qual caso queste ultime dovrebbero prevalere in relazione a tali aspetti specifici. La direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio33 stabilisce che esibire un marchio di sostenibilità volontario che non soddisfa determinati requisiti costituisce una pratica commerciale sleale.
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di etichettatura, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di migliorare ulteriormente la cernita dei rifiuti, stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi e per identificare le sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie digitali aperte e standardizzate e definire un’etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati per le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per i rifiuti di cui al presente regolamento. Nell’elaborare tali specifiche, la Commissione dovrebbe limitare il più possibile gli elementi linguistici e tenere conto delle informazioni scientifiche o delle altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali. Nella progettazione dell’etichettatura armonizzata degli imballaggi soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione dovrebbe essere presa in considerazione l’esistenza di eventuali differenze tra gli Stati membri in termini di importo del deposito cauzionale addebitato. In considerazione del nuovo sistema è opportuno abrogare la decisione 97/129/CE34 della Commissione a decorrere dal 12 agosto 2028, integrandone il contenuto nell’atto di esecuzione.
Gli operatori economici dovrebbero garantire che gli imballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. A tal fine, dovrebbero adottare misure adeguate in funzione dei rispettivi ruoli nella catena di approvvigionamento per garantire la libera circolazione degli imballaggi nel mercato interno e migliorarne la sostenibilità.
Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità prevista dal presente regolamento. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.
È opportuno garantire che i fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio forniscano al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione di cui ha bisogno per dimostrare la conformità degli imballaggi e dei materiali di imballaggio. Tali informazioni e documentazione dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o elettronico.
Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, occorre fare in modo che gli imballaggi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o in associazione con un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali imballaggi. Gli importatori dovrebbero pertanto assicurarsi che gli imballaggi da essi immessi sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti sia a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione.
Al momento dell’immissione di un imballaggio sul mercato, l’importatore dovrebbe indicare su di esso il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, il proprio indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni se l’imballaggio non consente di riportare tali informazioni.
Poiché mette l’imballaggio a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l’importatore l’ha immesso sul mercato, il distributore dovrebbe agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili del presente regolamento. Dovrebbe inoltre garantire che la sua manipolazione dell’imballaggio non ne comprometta la conformità a tali prescrizioni.
I distributori e gli importatori, in virtù della loro vicinanza al mercato e del ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità degli imballaggi, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sugli imballaggi.
Qualsiasi importatore o distributore che immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio o modifichi gli imballaggi già immessi sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità al presente regolamento dovrebbe essere considerato come fabbricante e dovrebbe assumersi la responsabilità per gli obblighi che ne conseguono.
Assicurare la tracciabilità di un imballaggio nell’intera catena di fornitura facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato, che consiste nel rintracciare gli operatori economici che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato imballaggi non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate.
Non è possibile risolvere il problema dell’eccessiva produzione di rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici che riempiono o utilizzano in altro modo tali imballaggi l’obbligo di ridurre la proporzione dello spazio vuoto. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il 50 %. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi agli imballaggi riutilizzabili. In linea con la gerarchia dei rifiuti e al fine di promuovere l’innovazione in materia di imballaggi allo scopo di ridurre i rifiuti di imballaggio, gli operatori economici che usano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo del rapporto di spazio vuoto per stabilire la metodologia di calcolo.
Per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel mercato interno nonché un elevato livello di sicurezza e igiene degli alimenti e favorire il conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio, non dovrebbero essere immessi sul mercato imballaggi superflui o evitabili. L’elenco di tali formati di imballaggio figura nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti che illustrino più nel dettaglio tale elenco, anche fornendo esempi di imballaggi e orientamenti riguardanti le esenzioni alle restrizioni.
Per promuovere l’obiettivo della circolarità e dell’uso sostenibile degli imballaggi è necessario limitare il rischio che gli imballaggi commercializzati come riutilizzabili non siano effettivamente riutilizzati e fare in modo che i consumatori li restituiscano. A tal fine, la soluzione più appropriata è obbligare gli operatori economici che impiegano imballaggi riutilizzabili a mettere in atto un sistema di riutilizzo consentendo in tal modo la circolazione, la rotazione e l’uso ripetuto di tali imballaggi. Per trarre il massimo vantaggio da tali sistemi è opportuno stabilire prescrizioni minime per i sistemi a circuito aperto e a circuito chiuso. La documentazione tecnica degli imballaggi riutilizzabili dovrebbe comprendere anche la conferma della conformità di tali imballaggi a un sistema di riutilizzo. I sistemi di riutilizzo possono variare in termini di dimensioni e copertura geografica e spaziano da sistemi locali di dimensioni più ridotte a sistemi più grandi che possono estendersi sul territorio di uno o più Stati membri.
Gli imballaggi riutilizzabili devono essere sicuri per gli utilizzatori. Gli operatori economici che offrono i loro prodotti in imballaggi riutilizzabili dovrebbero pertanto garantire che prima del riutilizzo tali imballaggi siano sottoposti a un processo di ricondizionamento, per il quale è opportuno stabilire prescrizioni.
Gli imballaggi riutilizzabili diventano rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE quando il detentore se ne disfa o ha l’intenzione o l’obbligo di disfarsene. Di norma gli imballaggi riutilizzabili sottoposti a un processo di ricondizionamento non sono considerati rifiuti.
Per incentivare la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere introdotto il nuovo concetto di «ricarica». La ricarica dovrebbe essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dal presente regolamento.
Se gli operatori economici offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In tale contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero fornire informazioni in merito alle condizioni per la ricarica e l’utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o imballaggi esenti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione nelle stazioni di ricarica. Gli operatori economici dovrebbero essere esonerati dalla responsabilità per i problemi di sicurezza alimentare che potrebbero derivare dall’uso di contenitori forniti dai consumatori.
Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti di imballaggio prodotti è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire quelli degli alimenti e delle bevande da asporto, dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto. Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è tenuto conto anche delle differenze tra i prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione. L’attuazione di tali obiettivi dovrebbe tenere conto dei benefici ambientali conseguiti durante l’intero ciclo di vita di un prodotto. La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l’innovazione e aumentare la quota di imballaggi riutilizzabili e ricaricabili. Gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering non dovrebbero essere consentiti. I consumatori dovrebbero sempre avere la possibilità di acquistare alimenti e bevande da asporto in contenitori riutilizzabili o propri a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelle applicabili agli alimenti e alle bevande offerti in imballaggi monouso. Gli operatori economici che vendono alimenti e bevande da asporto dovrebbero offrire ai consumatori la possibilità di acquistare gli alimenti o le bevande usando i propri contenitori e la possibilità di acquistare gli alimenti e le bevande in imballaggi riutilizzabili.
A determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter esentare gli operatori economici dagli obblighi di riutilizzo per un periodo rinnovabile di cinque anni. Tali condizioni dovrebbero essere basate sugli elevati tassi di riciclaggio e di prevenzione dei rifiuti applicabili nello Stato membro che concede l’esenzione, compreso un primo tasso intermedio di prevenzione dei rifiuti del 3 % entro il 2028, nonché all’adozione, da parte degli operatori economici, di un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti.
L’immissione sul mercato di imballaggi soggetti alle restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio a norma del presente regolamento per i mezzi di trasporto che effettuano operazioni transfrontaliere in cui sono disponibili servizi di catering a bordo, quali aeromobili, aerei, treni, navi da crociera, traghetti, yacht e imbarcazioni, dovrebbe essere intesa come un viaggio con tale imballaggio verso l’Unione o all’interno dell’Unione. Per «viaggio all’interno dell’Unione» si dovrebbe intendere una situazione in cui il veicolo di trasporto parte da una destinazione situata nell’Unione e vi arriva.
Gli obiettivi di riutilizzo dovrebbero essere a carico degli operatori economici al fine di aumentarne l’efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori. Gli obiettivi di riutilizzo applicabili alle bevande dovrebbero essere a carico dei distributori finali che mettono a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita. Alcune bevande considerate deperibili in quanto sensibili al deterioramento microbiologico causato da batteri o lieviti, necessitano di una tecnologia asettica specifica che le protegge dal deterioramento e permette di mantenere una lunga durata di conservazione. Pertanto, il latte e le altre bevande deperibili dovrebbero essere esentati dall’obbligo di rispettare gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi di bevande. Gli obiettivi dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite, del volume o del peso venduto di imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come percentuale del numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. Per garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i metodi di calcolo di tali obiettivi.
In alcuni casi, l’uso dei formati di imballaggio monouso per il trasporto non è necessario, in quanto esiste un’ampia gamma di alternative riutilizzabili efficienti. Per garantire l’uso efficace di tali alternative, è opportuno imporre agli operatori economici, quando trasportano prodotti tra diversi siti dello stesso operatore o dai siti dell’operatore economico a quelli delle imprese collegate o partner, di usare solo imballaggi per il trasporto riutilizzabili per formati di imballaggio quali pallet, scatole di plastica pieghevoli, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, rigidi o flessibili, e fusti. Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi, per gli stessi motivi, agli operatori economici che trasportano prodotti all’interno di uno Stato membro. Per alcuni imballaggi per il trasporto o la vendita, le alternative riutilizzabili non sono un’opzione. È il caso delle scatole di cartone, dove il numero di rotazioni è molto basso, e di alcuni imballaggi utilizzati per prodotti sensibili al contatto, che necessitano di un lavaggio specifico tra un utilizzo e l’altro. Pertanto, tali imballaggi dovrebbero essere esentati dall’obbligo di rispettare gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi per il trasporto e degli imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto dei prodotti.
Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto, alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall’obbligo di rispettare gli obiettivi di riutilizzo se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia e se rientrano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione35 come applicabile all’11 febbraio 2025, o se il distributore finale ha una superficie di vendita inferiore a una certa superficie. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare la soglia relativa alla superficie di vendita, stabilire e specificare le condizioni dettagliate e gli obblighi di comunicazione da applicare a tali accordi di raggruppamento dei distributori finali, modificare le soglie per l’esenzione degli operatori economici e stabilire ulteriori esenzioni per alcuni operatori economici o per specifici formati di imballaggio soggetti agli obiettivi di riutilizzo e ricarica in caso di particolari vincoli economici, gravi problemi ambientali, igienici o di sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento di tali obiettivi.
Per consentire la verifica della conformità agli obiettivi di riutilizzo, è necessario che i rispettivi operatori economici riferiscano alle autorità competenti. È opportuno che gli operatori economici comunichino i dati pertinenti per ogni anno civile a decorrere dall’anno civile 2030 e che gli Stati membri mettano tali dati a disposizione del pubblico.
Poiché gli operatori economici possono avere diversi formati di imballaggio, il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo dovrebbe essere calcolato sulla base della quantità totale di alimenti o bevande messi a disposizione sul mercato rispetto al numero totale di unità di vendita o al peso degli alimenti o al volume di bevande, a seconda dei casi.
In considerazione dei livelli costantemente elevati di consumo delle borse di plastica e del loro potenziale di dispersione nell’ambiente, nonché dell’uso inefficiente delle risorse, è opportuno mantenere disposizioni volte a conseguire una riduzione consolidata del consumo, come già previsto dalla direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio36. La divergenza fra gli approcci attuali e i limitati obblighi di comunicazione relativi alle borse di plastica rendono difficile valutare se le misure specifiche adottate dagli Stati membri abbiano conseguito l’obiettivo di una riduzione «consolidata» del consumo di tali borse e non abbiano d’altro canto aumentato quello di altri tipi di borse di plastica. È pertanto necessario armonizzare la definizione di riduzione consolidata del consumo di borse di plastica, fissare un obiettivo comune e introdurre nuovi obblighi di comunicazione.
Alla luce dei risultati dello studio di valutazione sulle borse di plastica del 2021 dal titolo «Scoping study to assess the feasibility of further EU measures on waste prevention and implementation of the Plastic Bags Directive. Part II, Implementation of Plastic Bags Directive», è necessario adottare ulteriori misure per ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero e valutare i possibili effetti della loro sostituzione con borse di plastica in materiale ultraleggero e borse di plastica di spessore superiore a 50 micron.
Poiché le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron presentano un elevato potenziale di diventare rifiuti e contribuire all’inquinamento marino, è opportuno adottare misure volte a limitarne l’immissione sul mercato, salvo per gli usi strettamente necessari. Tali borse di plastica non dovrebbero essere immesse sul mercato come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi, tranne che per motivi igienici o per l’imballaggio di alimenti umidi sfusi come carne cruda, pesce o prodotti lattiero-caseari.
Per conseguire una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adottare misure che includano il divieto di tali tipi di borse di plastica, l’attuazione di obiettivi nazionali di riduzione, il mantenimento o l’introduzione di strumenti economici e altre restrizioni alla commercializzazione, a condizione che tali misure siano proporzionate e non discriminatorie. Dette misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell’uso specifico previsto. Purché gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento per le borse di plastica siano raggiunti, gli Stati membri dovrebbero poter attuare le disposizioni relative a tali borse mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.
La riduzione dell’uso di borse di plastica non dovrebbe comportare la loro sostituzione con borse provenienti da altri materiali da imballaggio. La Commissione dovrebbe monitorare l’uso di altri materiali di imballaggio e proporre un obiettivo nonché, se del caso, misure per la riduzione del consumo di tali materiali.
Al fine di assicurare l’applicazione efficace e armonizzata delle prescrizioni di sostenibilità stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso, la conformità a tali prescrizioni dovrebbe essere misurata utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti.
Al fine di garantire che gli scambi nel mercato interno non incontrino ostacoli, è opportuno armonizzare a livello dell’Unione le prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, anche per quanto concerne le sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi, gli imballaggi compostabili, la riduzione al minimo degli imballaggi, gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di riutilizzo. Per agevolare la valutazione della conformità per quanto riguarda tali prescrizioni, compresi i metodi di prova, misurazione o calcolo, è necessario prevedere una presunzione di conformità per gli imballaggi e i prodotti imballati conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni.
In assenza di norme armonizzate, il ricorso a specifiche comuni dovrebbe fungere da soluzione di ultima istanza per facilitare l’obbligo del fabbricante di rispettare le prescrizioni di sostenibilità, ad esempio quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata. Il ricorso a specifiche comuni dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità alle specifiche comuni adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione dovrebbe inoltre determinare una presunzione di conformità.
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del ricorso a specifiche comuni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire, modificare o abrogare specifiche comuni relative alle prescrizioni in materia di sostenibilità, etichettatura e sistemi di riutilizzo, e per adottare metodi di prova, misurazione o calcolo. La Commissione dovrebbe tenere conto dei pareri dei pertinenti organismi e gruppi di esperti e consultare tutti i pertinenti portatori di interessi nella preparazione dei progetti di atti di esecuzione.
Per garantire la coerenza con altri atti giuridici dell’Unione, la procedura di valutazione della conformità dovrebbe corrispondere al modulo di controllo interno della produzione di cui al presente regolamento, sulla base dei moduli previsti nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio37.
È opportuno che la marcatura CE sull’imballaggio non indichi la conformità dell’imballaggio alle prescrizioni del presente regolamento, ma indichi solo la conformità del prodotto imballato alla normativa dell’Unione sui prodotti applicabile, se del caso. Solitamente, la normativa dell’Unione sui prodotti prevede infatti che la marcatura CE relativa al prodotto sia apposta sul prodotto stesso o sul suo imballaggio. L’obbligo di apporre la marcatura CE sull’imballaggio per dimostrare la conformità al presente regolamento potrebbe generare confusione e fraintendimenti circa il fatto che la marcatura si riferisca all’imballaggio stesso o al prodotto imballato e, in ultima analisi, generare dubbi sull’effettiva sicurezza e conformità dei prodotti imballati in questione.
La conformità dell’imballaggio di un prodotto alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata con la dichiarazione di conformità UE.
È opportuno che i fabbricanti redigano una dichiarazione di conformità UE per fornire informazioni sulla conformità dell’imballaggio al presente regolamento. È possibile che i fabbricanti siano anche tenuti a redigere una dichiarazione di conformità UE ai sensi di altre normative dell’Unione. Per garantire l’accesso alle informazioni per fini di vigilanza del mercato, dovrebbe essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti i pertinenti atti giuridici dell’Unione. Per ridurre l’onere amministrativo a carico degli operatori economici, la dichiarazione unica di conformità UE dovrebbe poter consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni di conformità.
Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio38 istituisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e i controlli sui prodotti provenienti da paesi terzi. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile agli imballaggi oggetto del presente regolamento al fine di garantire che gli imballaggi che beneficiano della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e l’ambiente.
La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per tutelare, salvaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell’economia circolare, intensificare l’uso delle energie rinnovabili, incrementare l’efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate, offrire nuove opportunità economiche e per contribuire alla competitività nel lungo termine. L’uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue di gas a effetto serra.
Nonostante gli obblighi di riduzione al minimo degli imballaggi e gli obiettivi previsti dalla direttiva 94/62/CE, la produzione di rifiuti di imballaggio è aumentata sia in termini assoluti che pro capite e le tendenze indicano un ulteriore marcato calo del riutilizzo e della ricarica degli imballaggi amplificato dall’aumento del consumo di prodotti da asporto e del commercio elettronico. Con l’evoluzione dei prodotti, dei materiali e dei modelli di consumo, si è registrato un aumento significativo dell’uso degli imballaggi monouso, in particolare di plastica. Ciò è legato al panorama della vendita al dettaglio, con reti di distribuzione più ampie che producono e imballano prodotti su linee di imballaggio ad alta velocità, che esercitano una pressione combinata verso il basso sul mercato del riutilizzo e della ricarica.
Al fine di monitorare e verificare il rispetto, da parte dei produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, degli obblighi previsti dalla responsabilità estesa del produttore per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti dei loro prodotti, è necessario che gli Stati membri designino una o più autorità competenti.
Per far sì che gli Stati membri attuino gli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti in modo migliore, più tempestivo e uniforme, e anticipare eventuali problemi di attuazione, è opportuno mantenere in funzione un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima della scadenza dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi. Tale sistema, che ai sensi della direttiva 94/62/CE riguardava il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio, dovrebbe essere ampliato per includere anche gli obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030, il 2035 e il 2040.
Poiché la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è un fattore importante della gestione dei rifiuti in generale, gli Stati membri dovrebbero dedicare un capitolo separato a tale questione nei loro piani di gestione dei rifiuti elaborati per l’esecuzione dell’obbligo di cui alla direttiva 2008/98/CE. Le misure in materia di prevenzione e riutilizzo dei rifiuti dovrebbero essere incluse nei programmi di prevenzione dei rifiuti richiesti a norma della direttiva 2008/98/CE. Tali capitoli dovrebbero essere inclusi nei piani di gestione dei rifiuti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti nell’ambito della prossima valutazione periodica richiesta a norma della direttiva 2008/98/CE, o in una data precedente.
Il presente regolamento si basa sulle norme in materia di gestione dei rifiuti e sui principi generali enunciati nella direttiva 2008/98/CE.
La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. È pertanto importante che gli operatori economici adottino misure adeguate per ridurre la produzione di rifiuti eliminando gli imballaggi eccessivi e l’uso di determinati formati di imballaggio, prolungando la durata di vita degli imballaggi, riprogettando i prodotti o le strategie di vendita in modo che sia possibile non ricorrere agli imballaggi o usarne in quantità inferiori, anche attraverso la vendita di prodotti sfusi, e passando da imballaggi monouso ad altri riutilizzabili.
Per conseguire una riduzione ambiziosa e consolidata della produzione complessiva di rifiuti di imballaggio, è opportuno fissare obiettivi di prevenzione dei rifiuti per la riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite da conseguire entro il 2030. Il conseguimento di un obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio del 5 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018 dovrebbe corrispondere a una riduzione assoluta complessiva del 19 % circa in media in tutta l’Unione nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento per questo stesso anno. Per garantire che gli sforzi in tal senso proseguano oltre il 2030 è opportuno fissare per il 2035 un obiettivo di riduzione del 10 % rispetto al 2018; si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 29 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2035. Un ulteriore obiettivo di riduzione del 15 % rispetto al 2018 dovrebbe essere fissato anche per il 2040; si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 37 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2040. Al fine di sostenere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un fattore di correzione che tenga conto dell’aumento o della diminuzione del turismo rispetto all’anno base 2018. Poiché la produzione di rifiuti di imballaggio commerciali e industriali non è legata al consumo domestico, gli obiettivi di prevenzione pro-capite non possono applicarsi in quanto tali ai rifiuti di imballaggio commerciali e industriali. Gli Stati membri che hanno istituito un sistema diverso per la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici, da un lato, e dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, dall’altro, dovrebbero avere la possibilità di mantenere questa loro specificità.
Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti mediante strumenti economici e altre misure che incentivino l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, comprese misure da attuare attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore, promuovendo la creazione e il buon funzionamento di sistemi di riutilizzo e incoraggiando gli operatori economici a offrire agli utilizzatori finali maggiori possibilità di ricarica. L’adozione di tali misure dovrebbe affiancare e integrare altri interventi previsti dal presente regolamento che mirano a ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, quali prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica, soglie di volume e misure volte a conseguire una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Gli Stati membri, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e conformemente al presente regolamento, dovrebbero poter adottare disposizioni che vadano oltre gli obiettivi minimi qui stabiliti in materia di prevenzione dei rifiuti. Nell’attuare tali misure, gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli del rischio di un passaggio da materiali di imballaggio più pesanti a materiali di imballaggio più leggeri e dare priorità alle misure che riducono al minimo tale rischio.
Per attuare il principio «chi inquina paga», espresso nell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, è opportuno imporre obblighi di gestione dei rifiuti di imballaggio ai produttori. A tal fine, il presente regolamento si basa sui requisiti di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE nell’ottica di garantire che il regime di responsabilità estesa del produttore copra la totalità dei costi di gestione dei rifiuti di imballaggio e di facilitare controlli adeguati da parte delle autorità competenti. Il presente regolamento mira a definire chiaramente il principio «un produttore per unità di imballaggio», che si tratti di imballaggi vuoti o di imballaggi contenenti prodotti. Come regola generale, il produttore dovrebbe essere l’operatore economico che, in qualità di fabbricante, importatore o distributore stabilito in uno Stato membro, mette a disposizione prodotti imballati dal territorio di tale Stato membro e su quello stesso territorio. Ciò comprende qualsiasi offerta di distribuzione, consumo o utilizzo che potrebbe dar luogo a una fornitura effettiva. Pertanto, nel caso in cui un’impresa acquisti un prodotto imballato da un altro Stato membro diverso da quello in cui è situata o da un paese terzo e fornisca tale prodotto imballato nello Stato membro in cui è situata, tale impresa dovrebbe essere considerata il produttore, essendo la prima impresa che mette a disposizione il prodotto imballato sul territorio di tale Stato membro. Per quanto riguarda le piattaforme online, l’offerta iniziale di un prodotto dovrebbe essere considerata come messa a disposizione nel senso della definizione di produttore. Tuttavia, per ridurre al minimo gli oneri amministrativi superflui per le piccole imprese che riempiono imballaggi per il trasporto, imballaggi per produzione primaria o imballaggi di servizio nel punto vendita, sia che si tratti di imballaggi monouso o riutilizzabili, il produttore dovrebbe essere il fabbricante, il distributore o l’importatore di tali imballaggi che li mette a disposizione per la prima volta dal territorio dello Stato membro, in quanto tale operatore economico si trova nella posizione migliore per adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
D’altro canto, quando l’imballaggio o il prodotto imballato è messo a disposizione mediante contratti a distanza direttamente all’utilizzatore finale, il produttore potrebbe anche essere stabilito in un altro Stato Membro o in un paese terzo. In tali casi, se il produttore è stabilito in un altro Stato membro, dovrebbe nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore nello Stato membro in cui è situato l’utilizzatore finale. Nei casi in cui il produttore sia stabilito in un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere anche che la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore sia obbligatoria al fine di evitare il rischio di eludere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Al fine di garantire il rispetto del principio «chi inquina paga», e nel contesto del rispetto della responsabilità estesa del produttore, è necessario garantire certezza in merito a quale tipo di produttore sia responsabile dei rifiuti di imballaggio, in particolare nel caso delle «imprese di logistica». Le imprese di logistica sono imprese che ricevono e movimentano merci importate provenienti da paesi terzi (ad esempio, disimballaggio e reimballaggio in formati o quantitativi più piccoli per soddisfare le richieste dei clienti) prima di inviare ai clienti, nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, le merci con l’imballaggio di trasporto originale o prive, del tutto o in parte, di tale imballaggio. In questi casi dovrebbe essere individuato un produttore per gli imballaggi di trasporto originali che provengono da un paese terzo, restano presso l’impresa di logistica e diventano rifiuti nell’Unione. Di norma l’impresa di logistica non è proprietaria delle merci, ma dovrebbe essere considerata il produttore degli imballaggi provenienti da un paese terzo che movimenta nel corso della sua attività.
Oltre ai costi imposti ai produttori a norma del presente regolamento e della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri mantengono la possibilità di coprire i costi necessari derivanti dalle attività di pulizia, compreso il trasporto e il successivo trattamento dei rifiuti di imballaggio presenti nei rifiuti dispersi nell’ambiente, come parte della totalità dei costi di gestione dei rifiuti di imballaggio che dovrebbero essere coperti dalla responsabilità estesa del produttore. Detti costi non dovrebbero superare quelli necessari per fornire tali servizi in modo economicamente efficiente e dovrebbero essere fissati in maniera trasparente e non discriminatoria tra gli attori interessati.
Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi volti a garantire la gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato di uno Stato membro per la prima volta, o disimballino imballaggi senza essere utilizzatori finali, è necessario che sia istituito e gestito dall’autorità competente di ciascuno Stato membro un registro dei produttori e che i produttori siano tenuti a registrarvisi.
Gli obblighi di registrazione dei produttori dovrebbero essere quanto più possibile armonizzati in tutta l’Unione, in modo da facilitare la registrazione, in particolare dato che i produttori mettono a disposizione imballaggi in diversi Stati membri. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione degli obblighi di registrazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché stabilisca il formato delle iscrizioni e delle comunicazioni al registro e specifichi la granularità dei dati da fornire e i tipi di imballaggio e le categorie di materiali che devono essere oggetto delle informazioni fornite.
In linea con il principio «chi inquina paga», è fondamentale che i produttori, compresi gli attori del commercio elettronico, che immettono sul mercato dell’Unione gli imballaggi e i prodotti imballati, o disimballino imballaggi senza essere utilizzatori finali, si assumano la responsabilità della gestione di tali imballaggi e prodotti imballati alla fine del ciclo di vita. A norma della direttiva 94/62/CE entro il 31 dicembre 2024 devono essere stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore, in quanto rappresentano lo strumento più appropriato per conseguire tale obiettivo e possono avere un impatto ambientale positivo riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentandone la raccolta e il riciclaggio. Tali regimi di responsabilità estesa del produttore differiscono notevolmente nel modo in cui sono istituiti, nella loro efficienza e nella portata della responsabilità dei produttori. Per questo motivo è opportuno che le norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE si applichino, in generale, ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di cui al presente regolamento e siano integrate da ulteriori disposizioni specifiche ove necessario e opportuno. Ad esempio, al fine di agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, i produttori dovrebbero finanziare l’etichettatura dei contenitori per rifiuti. Tale obbligo sarebbe in linea con il principio «chi inquina paga» e con i requisiti minimi generali per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti a norma della direttiva 2008/98/CE.
Per quanto riguarda gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, il presente regolamento è una lex specialis rispetto alla direttiva 2008/98/CE. Ciò significa che, in caso di conflitto, le disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore contenute nel presente regolamento dovrebbero prevalere su quelle di cui a tale direttiva. Questo principio riguarda, ad esempio, le prescrizioni in materia di registrazione dei produttori, la modulazione dei contributi nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore e la comunicazione.
Oltre al requisito armonizzato di riciclabilità per la modulazione dei contributi finanziari dei produttori, da stabilire in atti delegati adottati conformemente al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare altri criteri, quali il contenuto riciclato, la riutilizzabilità, la presenza di sostanze pericolose o altri criteri a norma della direttiva 2008/98/CE.
I produttori dovrebbero poter adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore collettivamente, attraverso organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore che se ne assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione da parte degli Stati membri e documentino, tra l’altro, la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti da detta responsabilità estesa. Al momento di stabilire le norme amministrative e procedurali relative all’autorizzazione di singoli produttori e di organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore per la conformità, rispettivamente, individuale o collettiva, gli Stati membri dovrebbero poter differenziare i processi per questi due gruppi al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico dei singoli produttori. Gli Stati membri possono autorizzare più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, in quanto la concorrenza tra di esse può determinare maggiori vantaggi per i consumatori. L’autorità competente dovrebbe poter esigere dai produttori o dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricate dell’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore il pagamento di importi proporzionati e basati sui costi per la procedura di autorizzazione relativa all’adempimento di tali obblighi.
Nei casi in cui i contributi nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore applicati da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore siano classificati come entrate pubbliche, come nel caso di un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore gestita dallo Stato, e al fine di rispettare le norme di bilancio che impongono che le entrate pubbliche siano basate su dati accurati, lo Stato membro dovrebbe poter richiedere che le informazioni che il produttore deve comunicare all’autorità competente responsabile del registro siano trasmesse più di una volta all’anno. Dal momento che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore gestite dallo Stato non hanno il mandato del produttore rappresentato, le prescrizioni di cui al presente regolamento relative a tali mandati non dovrebbero applicarsi.
Il presente regolamento dovrebbe specificare in che modo la tracciabilità degli obblighi degli operatori commerciali di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio39, compreso l’articolo 30, paragrafi 2 e 3, debba applicarsi ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell’Unione in relazione ai registri dei produttori istituiti a norma del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, qualsiasi produttore, indipendentemente dal fatto che sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo, che offre imballaggi mediante contratti a distanza direttamente a consumatori situati in uno Stato membro dovrebbe essere considerato rientrante nella definizione di operatore commerciale ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. Al fine di evitare il parassitismo nell’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in che modo i fornitori di piattaforme online debbano adempiere tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, se i fornitori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, essi dovrebbero ottenere dai produttori stessi, in conformità del regolamento (UE) 2022/2065 e, prima di autorizzare i produttori a utilizzare i loro servizi, informazioni circa la loro conformità agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. Le norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065.
Analoghe situazioni indesiderabili di parassitismo potrebbero verificarsi in relazione ai fornitori di servizi di logistica. Il presente regolamento mira a prevenire tale parassitismo tramite un approccio simile a quello del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda i fornitori di piattaforme online.
Il registro dei produttori istituito a norma del presente regolamento deve essere considerato un registro pubblico ai fini del regolamento (UE) 2022/2065. Pertanto, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori dovrebbero compiere il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni fornite dai produttori interessati siano attendibili e complete, in particolare utilizzando o verificando banche dati o interfacce online ufficiali liberamente accessibili o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, conformemente al regolamento (UE) 2022/2065. Per quanto riguarda i dati a disposizione del pubblico nel registro dei produttori, «compiere il massimo sforzo possibile» ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2065 richiede di norma una verifica delle informazioni fornite dal produttore rispetto ai dati pubblicamente disponibili nel registro dei produttori. In particolare, tale disposizione si applica se uno Stato membro ha istituito un’interfaccia online per la riconciliazione automatizzata dei dati in conformità del presente regolamento.
I contributi finanziari imposti ai produttori a norma del presente regolamento oltre ai costi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, dovrebbero lasciare impregiudicati eventuali accordi volontari tra i mercati online e i produttori in cui i mercati online, in nome e per conto dei produttori mediante mandato scritto, acconsentono ad accettare, in tutto o in parte, tali costi.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le misure di attuazione della responsabilità estesa del produttore e delle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e le norme sull’etichettatura dei contenitori per rifiuti laddove il presente regolamento non preveda una piena armonizzazione di tali misure e norme. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere ulteriori prescrizioni per l’attuazione della responsabilità estesa del produttore, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e al presente regolamento, a condizione che tali misure non creino ostacoli al mercato interno. Il presente regolamento non stabilisce quale sia l’operatore responsabile della raccolta dei rifiuti di imballaggio e non disciplina altri accordi contrattuali nazionali per la raccolta dei rifiuti di imballaggio.
È opportuno che gli Stati membri istituiscano sistemi di restituzione e di raccolta dei rifiuti di imballaggio, in modo che questi rifiuti siano indirizzati verso l’opzione di gestione dei rifiuti più appropriata, in linea con la gerarchia dei rifiuti. I sistemi dovrebbero essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate, in particolare agli operatori economici e alle autorità pubbliche. Essi dovrebbero essere istituiti tenendo conto della salute, della sicurezza e dell’igiene dei consumatori e dell’ambiente. I sistemi di restituzione e di raccolta dovrebbero essere accessibili e applicabili anche agli imballaggi dei prodotti importati in base a disposizioni non discriminatorie.
Al momento del recepimento dell’articolo 7 della direttiva 94/62/CE nel diritto nazionale, alcuni Stati membri potrebbero aver già istituito sistemi di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, che costituiscono la base per le autorizzazioni nazionali e gli accordi contrattuali pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a utilizzare tali sistemi purché adempiano correttamente gli obblighi previsti dal presente regolamento.
È inoltre opportuno che gli Stati membri adottino misure volte a promuovere il riciclaggio che soddisfano le norme di qualità in materia di uso di materiali riciclati nei settori interessati. Si tratta di un obbligo particolarmente importante in considerazione della percentuale minima fissata per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica.
La raccolta degli imballaggi è un passaggio fondamentale per garantire la circolarità di tali imballaggi e un forte mercato delle materie prime secondarie. L’istituzione di un tasso di raccolta obbligatorio è un incentivo a sviluppare sistemi di raccolta efficienti e mirati a livello nazionale e mira ad aumentare la quantità di rifiuti differenziati e potenzialmente riciclati.
È stato dimostrato che sistemi di deposito cauzionale e restituzione ben funzionanti garantiscono un tasso di raccolta molto elevato e un riciclaggio di alta qualità, in particolare per le bottiglie e le lattine per bevande. Al fine di sostenere il conseguimento dell’obiettivo di raccolta differenziata previsto per le bottiglie di plastica monouso per bevande nella direttiva (UE) 2019/904, di incrementare ulteriormente i tassi di raccolta e di conseguire un riciclaggio di maggiore qualità dei contenitori metallici per bevande, è opportuno che gli Stati membri istituiscano sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Tali sistemi contribuiranno ad aumentare l’offerta di materie prime secondarie di buona qualità adatte al riciclaggio a circuito chiuso e ridurranno la dispersione nell’ambiente dei contenitori per bevande.
I sistemi di deposito cauzionale e restituzione dovrebbero essere obbligatori per le bottiglie di plastica e i contenitori metallici monouso per bevande. Gli Stati membri possono inoltre decidere di estendere tali sistemi ad altri imballaggi per altri prodotti o realizzati con altri materiali, in particolare bottiglie di vetro monouso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione anche per gli imballaggi riutilizzabili. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente alle disposizioni del presente regolamento, ad adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime qui stabilite, quali l’addebitamento del deposito cauzionale presso il punto vendita in caso di consumo nelle strutture ricettive o l’obbligo per tutti i distributori finali di accettare gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale indipendentemente dal materiale di imballaggio e dal formato da loro distribuiti o dalla loro superficie di vendita.
Il presente regolamento dovrebbe tenere conto della diversità dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione esistenti nell’Unione e garantire che gli sviluppi tecnologici nell’ambito di tali sistemi non siano ostacolati sin tanto che soddisfano i requisiti e i criteri per aumentare i tassi di raccolta e garantire una migliore qualità del riciclaggio.
Data la natura dei prodotti e le differenze tra i rispettivi sistemi di produzione e distribuzione, i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non dovrebbero tuttavia essere obbligatori per l’imballaggio di vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati, prodotti analoghi al vino e bevande spiritose o di latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, gli Stati membri possono istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione in cui far rientrare tali imballaggi per bevande e anche altri imballaggi per bevande e non.
Entro il 1o gennaio 2029, tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande dovrebbero rispettare le disposizioni minime generali stabilite nel presente regolamento, ad eccezione dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che raggiungono l’obiettivo di raccolta differenziata del 90 % entro il 1o gennaio 2029. Dette disposizioni contribuiranno a garantire una maggiore coerenza e tassi di restituzione più elevati in tutti gli Stati membri. Nel fissarle si è tenuto conto dei pareri dei portatori di interessi, dell’analisi di esperti e delle migliori pratiche derivanti dai sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione. Le disposizioni sono concepite per consentire l’innovazione, offrendo nel contempo un certo grado di adattabilità alle circostanze locali
Gli Stati membri che hanno regioni con un’elevata attività transfrontaliera dovrebbero assicurarsi che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione consentano la raccolta di imballaggi provenienti dai sistemi di deposito cauzionale e restituzione degli Stati membri interessati presso punti di raccolta designati e dovrebbero adoperarsi per consentire la restituzione del deposito cauzionale.
Gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta dell’80 % dei tipi di imballaggi in questione senza un sistema di deposito cauzionale e restituzione nel 2026 dovrebbero poter chiedere di non istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.
Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di attuare il sistema di deposito cauzionale e restituzione a livello subnazionale, tenendo conto delle pertinenti divisioni amministrative nazionali e della situazione specifica dei territori d’oltremare, purché dimostrino le prestazioni ambientali ed economiche di tale sistema e la sua piena coerenza con il tasso di raccolta del 90 % per le bottiglie di plastica e i contenitori metallici monouso per bevande di cui al presente regolamento.
Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica. Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l’istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l’obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo e degli obblighi di ricarica in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.
Le prescrizioni concernenti la raccolta, la cernita, la ridistribuzione agli addetti al riempimento e la pulizia sono di natura completamente diversa per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione monouso e per i sistemi di riutilizzo basati su deposito cauzionale. Pertanto, le prescrizioni minime relative ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione non dovrebbero applicarsi ai sistemi di riutilizzo basati su deposito cauzionale. I sistemi di riutilizzo dovrebbero invece essere soggetti a prescrizioni specifiche.
La direttiva 94/62/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio40 che stabilisce gli obiettivi di riciclaggio che gli Stati membri sono tenuti a raggiungere entro il 2025 e il 2030. È opportuno mantenere tali obiettivi e le regole per calcolarli. Pur riconoscendo il diverso punto di partenza di ciascuno Stato membro per quanto riguarda gli obiettivi di riciclaggio e sebbene nel presente regolamento siano proposte misure volte a facilitare il conseguimento di tali obiettivi, dovrebbe essere comunque possibile posticipare i termini per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio per il 2030, a determinate condizioni. Tuttavia, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di respingere un piano di attuazione riveduto presentato da uno Stato membro.
La direttiva 94/62/CE impone alla Commissione di rivedere gli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi per il 2030 al fine di mantenerli o, se del caso, incrementarli. Tuttavia, non è ancora opportuno modificare gli obiettivi fissati per il 2030 in quanto i dati indicano che alcuni Stati membri hanno ancora difficoltà a raggiungere quelli in vigore. Per tale motivo è opportuno istituire misure che incoraggino i fabbricanti a immettere sul mercato imballaggi più riciclabili, aiutando in tal modo gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio. In futuro dovrebbero essere comunicati alla Commissione dati più granulari sui flussi degli imballaggi e del riciclo dei rifiuti di imballaggio. La comunicazione di tali dati consentirà alla Commissione di rivedere gli obiettivi con la possibilità di mantenerli o aumentarli. Al fine di tenere conto dell’effetto delle misure volte a migliorare la riciclabilità degli imballaggi, il riesame non dovrebbe avvenire prima della prevista valutazione generale del presente regolamento, vale a dire sette anni dopo la sua entrata in vigore. Nel corso di tale riesame è inoltre opportuno prestare attenzione alla possibilità di introdurre nuovi obiettivi su una base più granulare rispetto agli obiettivi attuali.
Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti di imballaggio immessi nel processo di riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio riciclati. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti di imballaggio computati come riciclati dovrebbe avvenire al punto di immissione dei rifiuti di imballaggio nell’operazione di riciclaggio. Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, correggendo il valore tenendo conto dei tassi di scarto medio osservati prima dell’immissione dei rifiuti nelle operazioni di riciclaggio. I materiali scartati prima dell’immissione dei rifiuti nell’operazione di riciclaggio, per esempio a causa di operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati. Tali scarti possono essere determinati sulla base di registri elettronici, specifiche tecniche, norme dettagliate sul calcolo dei tassi di scarto medio per diversi flussi di rifiuti o di altre misure equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero includere informazioni su tali misure nelle relazioni sul controllo di qualità che accompagnano i dati sul riciclaggio dei rifiuti da essi trasmessi alla Commissione. I tassi di scarto medio dovrebbero essere determinati di preferenza a livello dei singoli impianti di cernita ed essere collegati ai diversi tipi principali di rifiuti, alle diverse fonti (per esempio i nuclei domestici o gli esercizi commerciali), ai diversi sistemi di raccolta e alle diverse tipologie di processi di cernita. I tassi di scarto medio dovrebbero essere utilizzati unicamente nei casi in cui non siano disponibili altri dati attendibili, in particolare nel contesto del trasporto e dell’esportazione di rifiuti. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici o chimici intrinseci delle operazioni di riciclaggio, in cui i rifiuti di imballaggio sono di fatto ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti di imballaggio biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclato/riciclata. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti di imballaggio biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti di imballaggio biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia il riciclaggio, non dovrebbe essere considerato ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
Allorché cessano di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere effettivamente ritrattati, i materiali dei rifiuti di imballaggio dovrebbero essere computati come riciclati, purché siano destinati al successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze, ai fini della loro funzione originaria o per altri fini. I materiali non più qualificati come rifiuti e destinati a essere utilizzati come combustibile, altro mezzo di produzione di energia o materiale da riempimento o destinati a essere smaltiti o utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia il riciclaggio non dovrebbero essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
Nel definire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, la Commissione dovrebbe valutare le tecnologie di riciclaggio disponibili, tenendo conto delle prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, la disponibilità dei rifiuti, l’energia necessaria e le emissioni di gas a effetto serra e altri impatti ambientali pertinenti. La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto della possibilità che tali tecnologie siano utilizzate per asserzioni ambientali ingannevoli.
Le asserzioni sulle caratteristiche degli imballaggi per le quali il presente regolamento stabilisce prescrizioni giuridiche, quali la riciclabilità, il livello di contenuto riciclato e la riutilizzabilità, dovrebbero essere formulate solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili di cui al presente regolamento e conformemente alle metodologie e alle norme stabilite dal presente regolamento. Tali asserzioni dovrebbero inoltre specificare se si riferiscono all’unità di imballaggio, a parte dell’unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall’operatore economico.
Gli Stati membri dovrebbe avere il diritto di tenere conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento di rifiuti in proporzione alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione41.
In caso di esportazioni di rifiuti di imballaggio dall’Unione a fini di riciclaggio, si applica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio42 e il regolamento (UE) 2024/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio43.
Poiché il riutilizzo evita l’immissione di nuovi imballaggi sul mercato, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato e gli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo dovrebbero essere conteggiati ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi di riciclaggio degli imballaggi. Gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi di tale possibilità per calcolare il livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio tenendo conto di un massimo di cinque punti percentuali della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
I produttori e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell’informazione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio. Tali informazioni dovrebbero comprendere la disponibilità di modalità di riutilizzo per gli imballaggi, il significato delle etichette apposte sugli imballaggi e altre istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio. I produttori e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero inoltre informare i consumatori del fatto che l’indicazione di imballaggio compostabile significa che l’imballaggio è compostabile in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e non è adatto al compostaggio domestico. Gli imballaggi non dovrebbero essere gettati nei rifiuti. I produttori dovrebbero inoltre informare gli utilizzatori finali circa l’importanza del ruolo che questi ultimi svolgono nel garantire una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti di imballaggio. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sugli imballaggi dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell’informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti, affissi all’aperto o al chiuso, e campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sugli imballaggi che consentano di accedere elettronicamente a siti web.
La raccolta differenziata non domestica rappresenta un elemento importante per aumentare i tassi di raccolta degli imballaggi e migliorarne la circolarità. Gli Stati membri e gli attori economici dovrebbero poter adottare misure specifiche per la raccolta differenziata non domestica, adattandole al luogo in cui viene effettuata e alle abitudini dei consumatori.
Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sul conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Per valutare l’efficacia delle misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero, è opportuno comunicare anche i dati sul consumo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero, di borse di plastica in materiale pesante e di borse di plastica in materiale ultrapesante, in modo da consentire di valutare se il consumo di tali borse sia aumentato in risposta alle misure di riduzione predette. Al fine di poter valutare se i sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione che gli Stati membri devono istituire siano efficaci o se le esenzioni degli Stati membri dall’obbligo di istituire tali sistemi siano giustificate, è importante ottenere informazioni, attraverso le relazioni degli Stati membri, sul tasso di raccolta differenziata degli imballaggi interessati soggetti all’obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione.
Al fine di stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala, gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare con cadenza annuale i dati sulle quantità di rifiuti di imballaggio riciclati per categoria di imballaggio e sulle quantità di imballaggi messi a disposizione per la prima volta sul territorio dello Stato membro, o disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale, per categoria di imballaggio. La Commissione dovrebbe aggregare tali dati e pubblicarli per monitorare l’evoluzione annuale dei rifiuti di imballaggio riciclati su scala.
Gli Stati membri dovrebbero comunicare i dati alla Commissione per via elettronica e fornire una relazione di controllo della qualità. È inoltre opportuno che i dati sugli obiettivi di riciclaggio siano corredati da una relazione che descriva le misure adottate per istituire un sistema efficace di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio.
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione degli obblighi di comunicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire norme per il calcolo e la verifica dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e ai tassi di raccolta differenziata degli imballaggi oggetto del sistema di deposito cauzionale e restituzione nonché dei dati necessari per stabilire la metodologia di valutazione del riciclato su scala. È opportuno che l’atto di esecuzione preveda inoltre la metodologia per determinare la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti e stabilisca il formato per la presentazione dei dati. È altresì necessario che esso stabilisca la metodologia per il calcolo del consumo annuale di borse di plastica in materiale leggero pro capite e il formato per la presentazione di tali dati, dal momento che tali dati sono necessari per sostenere il monitoraggio e la piena attuazione delle prescrizioni sostanziali relative alle borse di plastica, e in particolare garantire dati disaggregati e obbligatori sulle diverse categorie di borse di plastica. Detto atto di esecuzione dovrebbe sostituire la decisione della Commissione 2005/270/CE44 della Commissione e la decisione di esecuzione (UE) 2018/89645 della Commissione.
Per contribuire a rendere fattibile il monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione, dell’attuazione degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire banche dati sugli imballaggi e garantirne il buon funzionamento.
Un’applicazione efficace delle disposizioni in materia di sostenibilità è fondamentale per garantire una concorrenza equa e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per controllare l’accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni UE di conformità all’anno e il regolamento (UE) 2019/1020 che istituisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione dovrebbe applicarsi agli imballaggi soggetti a prescrizioni di sostenibilità a norma del presente regolamento. I meccanismi di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 stabiliscono le prescrizioni per la vigilanza del mercato relative alla commercializzazione dei prodotti e prevedono meccanismi di salvaguardia volti a verificare la conformità al presente regolamento per quanto riguarda l’immissione sul mercato degli imballaggi.
Gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se non presentano un rischio noto per l’ambiente e la salute umana. Per concentrare gli sforzi della vigilanza del mercato sulla non conformità a tali prescrizioni, ai fini del presente regolamento l’imballaggio che presenta un rischio dovrebbe essere definito come imballaggio che, non rispettando una prescrizione di sostenibilità o a fronte del mancato rispetto di una prescrizione di sostenibilità da parte di un operatore economico responsabile, potrebbe incidere negativamente sull’ambiente o su altri interessi pubblici tutelati dalle prescrizioni pertinenti.
È opportuno prevedere una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l’adozione in relazione agli imballaggi che presentano un rischio. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato nello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire precocemente per quanto riguarda i suddetti imballaggi. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché determini se le misure nazionali relative ai prodotti non conformi siano giustificate. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati relativi alla protezione dell’ambiente o della salute umana, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di imporre agli operatori economici l’adozione di misure correttive qualora siano riscontrati imballaggi non conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità o di etichettatura o qualora l’operatore economico abbia violato le disposizioni relative all’immissione o alla messa a disposizione sul mercato degli imballaggi. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dell’obbligo di adottare misure correttive imposto all’operatore economico, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché stabilisca se una misura nazionale sia giustificata.
In caso di preoccupazione per la salute umana, l’autorità di vigilanza del mercato non dovrebbe valutare un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio se trasferito al contenuto imballato, bensì dovrebbe avvertire le autorità competenti per il controllo di tale rischio designate a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio46, dei regolamenti (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/6 o della direttiva 2001/83/CE.
Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell’Unione. Al fine di contribuire agli obiettivi di conseguire la neutralità climatica, migliorare l’efficienza energetica e delle risorse e operare la transizione verso un’economia circolare che tuteli la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE47 e 2014/25/UE48 del Parlamento europeo e del Consiglio di allineare i loro appalti pubblici alle prescrizioni minime obbligatorie specifiche in materia di appalti pubblici verdi, che dovranno essere stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento. Rispetto a un approccio volontario, l’introduzione di prescrizioni obbligatorie dovrebbe sfruttare al meglio l’effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di imballaggi più efficienti. Le prescrizioni dovrebbero essere trasparenti, obiettive e non discriminatorie. Gli Stati membri dovrebbero poter fare riferimento a specifiche tecniche, criteri di selezione o condizioni di esecuzione dell’appalto nelle loro prescrizioni in materia di appalti pubblici, le quali non dovrebbero essere necessariamente cumulative. Nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi di cui al presente regolamento.
Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno e creare condizioni di parità, è necessario garantire che gli imballaggi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o in associazione con un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali imballaggi. Dovrebbe essere data priorità alla cooperazione nel mercato tra le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici. Gli interventi delle autorità designate a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero pertanto concentrarsi principalmente sugli imballaggi soggetti a misure di divieto adottate dalle autorità di vigilanza del mercato, sebbene possano riguardare tutti gli imballaggi che entrano nel mercato dell’Unione. Qualora adottino provvedimenti di divieto che non si limitano al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero comunicare alle autorità designate per i controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell’Unione le informazioni necessarie per l’identificazione degli imballaggi non conformi alle frontiere, comprese le informazioni sui prodotti imballati e sugli operatori economici per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell’Unione. In tali casi, le autorità doganali cercheranno di identificare e bloccare alle frontiere gli imballaggi interessati.
Al fine di ottimizzare il processo di controllo alle frontiere esterne dell’Unione e renderlo meno oneroso, è necessario consentire un trasferimento automatizzato di dati tra il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e i sistemi doganali. In funzione delle finalità, è opportuno distinguere due diversi trasferimenti di dati. In primo luogo, le misure di divieto decise dalle autorità di vigilanza del mercato a seguito dell’identificazione di imballaggi non conformi dovrebbero essere comunicate dall’ICSMS alle dogane affinché le autorità designate possano avvalersene al fine di effettuare controlli alle frontiere esterne per identificare gli imballaggi a cui dovrebbe applicarsi una misura di divieto. Per questa prima categoria di trasferimenti di dati è opportuno utilizzare il sistema doganale elettronico di gestione del rischio di cui all’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione49, fatte salve le future evoluzioni dell’ambiente di gestione dei rischi doganali. Secondariamente, se le autorità doganali individuano imballaggi non conformi, sarà necessario gestire questi casi per trasmettere, tra l’altro, la notifica della sospensione, la conclusione delle autorità di vigilanza del mercato e l’esito delle azioni intraprese dalle autorità doganali. I trasferimenti di dati di questa seconda categoria tra l’ICSMS e i sistemi doganali nazionali possono avvenire attraverso l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane.
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dell’interconnessione per la comunicazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di specificare le norme procedurali e i dettagli delle modalità di attuazione, comprese le funzionalità, gli elementi dei dati e il trattamento dei dati, nonché le norme sul trattamento dei dati personali, sulla riservatezza e sulla titolarità per tale interconnessione.
Quando adotta atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201650. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Nell’elaborare tali atti delegati, è opportuno che la Commissione tenga conto delle informazioni scientifiche o di altri dati tecnici disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali.
È opportuno che le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dal presente regolamento siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio51.
Al fine di assicurare che i requisiti dei prodotti di cui alla direttiva (UE) 2019/904 possano essere monitorati e applicati e che siano soggetti a un’adeguata vigilanza del mercato, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1020 per includere la direttiva (UE) 2019/904 nel suo ambito di applicazione. Le disposizioni relative alle prescrizioni in materia di contenuto di plastica riciclata per le bottiglie di plastica per bevande e i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui alla direttiva (UE) 2019/904, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2030, dovrebbero essere soppressi, in quanto tale materia è disciplinata esclusivamente dal presente regolamento.
Il presente regolamento stabilisce norme generali applicabili a tutti gli imballaggi. Tuttavia, alcuni prodotti di plastica monouso contemplati dalla direttiva (UE) 2019/904, quali sacchetti di plastica, tazze per bevande nonché contenitori per alimenti e bevande, comprese le bottiglie, sono considerati imballaggi. La direttiva (UE) 2019/904 è una lex specialis rispetto al presente regolamento. In caso di conflitto tra la direttiva (UE) 2019/904 e il presente regolamento, la direttiva (UE) 2019/904 dovrebbe prevalere per quanto attiene al suo ambito di applicazione. La direttiva (UE) 2019/904 impone agli Stati membri di adottare misure per ridurre il consumo di determinati prodotti di plastica monouso, comprese restrizioni di mercato. Tali restrizioni di mercato dovrebbero applicarsi e prevalere su eventuali disposizioni contrastanti del presente regolamento. Il presente regolamento prevede una restrizione all’immissione sul mercato dei prodotti di plastica elencati nell’allegato V, punto 3, mentre la direttiva (UE) 2019/904 consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione del consumo di tali prodotti di plastica monouso. Poiché le misure nazionali di attuazione a norma della direttiva (UE) 2019/904 possono essere meno restrittive di un divieto di immissione sul mercato, il presente regolamento dovrebbe prevalere sulla direttiva (UE) 2019/904 per quanto riguarda i prodotti che rientrano nella definizione di imballaggio, al fine di incrementare la riduzione degli imballaggi di plastica monouso e ridurre la quantità di imballaggi di plastica monouso nell’ambiente. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero poter adottare una deroga al divieto di immissione sul mercato di imballaggi in polistirene espanso di cui alla direttiva (UE) 2019/904. A tale fine, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/904.
Poiché il presente regolamento non disciplina il contenuto riciclato nella parte di plastica degli imballaggi prima del 1o gennaio 2030, le disposizioni sulle prescrizioni relative al contenuto riciclato per le bottiglie di plastica per bevande di cui alla direttiva (UE) 2019/904 dovrebbero rimanere in vigore fino a tale data.
Per rafforzare la fiducia del pubblico negli imballaggi immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di sostenibilità, gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi non conformi o che non rispettano i propri obblighi dovrebbero essere sanzionati. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.
L’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE) impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, compresi gli organi giurisdizionali degli Stati membri. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone interessate, quali le persone fisiche o giuridiche che hanno denunciato o segnalato una presunta non conformità dell’imballaggio, come imballaggio autonomo o in associazione con prodotto imballato, al presente regolamento, abbiano accesso alla giustizia in linea con gli obblighi che gli Stati membri hanno concordato in quanto parti della convenzione della sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale52, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 («convenzione di Aarhus»).
La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione e dovrebbe servire da base per le valutazioni d’impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla sostenibilità ambientale degli imballaggi e sul funzionamento del mercato interno.
È necessario prevedere un periodo sufficiente affinché gli operatori economici adattino le proprie operazioni per ottemperare agli obblighi che incombono loro e conformarsi ai requisiti del presente regolamento. Allo stesso modo, è necessario prevedere un periodo sufficiente affinché gli Stati membri adottino misure amministrative relative all’organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, mantenendo la continuità per gli operatori economici, e istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del presente regolamento. È opportuno prestare particolare attenzione a facilitare il rispetto da parte delle micro, piccole e medie imprese (PMI) degli obblighi e dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare attraverso orientamenti che la Commissione fornirà per agevolare la conformità degli operatori economici, con particolare attenzione alle PMI.
Al fine di rispettare tali impegni e stabilire un quadro ambizioso ma al contempo armonizzato in materia di imballaggi, è necessario adottare un regolamento che stabilisca prescrizioni applicabili agli imballaggi durante l’intero ciclo di vita. È pertanto opportuno abrogare la direttiva 94/62/CE.
È opportuno abrogare la direttiva 94/62/CE a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, per garantire una transizione armoniosa e la continuità fino all’adozione da parte della Commissione di nuove disposizioni a norma del presente regolamento nonché continuità nell’applicazione del sistema delle risorse proprie dell’Unione per quanto riguarda la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, è opportuno che determinati obblighi previsti da tale direttiva in materia di etichettatura, obiettivi di riciclaggio e trasmissione dei dati alla Commissione restino in vigore per un certo periodo di tempo.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale degli imballaggi e garantirne la libera circolazione nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato. Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.
2. Il presente regolamento contribuisce altresì al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all’interno dell’Unione, e nel contempo previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana, sulla base di un elevato livello di protezione dell’ambiente.
3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un’economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio1, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE («la gerarchia dei rifiuti»).