Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
Testo vigente
Art. 22
1. Il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' cosi' modificato:
"Al personale predetto ed a quello gia' assunto per la costituzione dell'ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo e' valutato per meta' ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purche' il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo cosi' valutato e' utile ai fini del compimento dell'anzianita' richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore".
Art. 23
1. Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e le necessita' della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.
Art. 24
1. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa, gia' prorogato con l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.
2. L'esenzione di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
3. Il termine di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474, e' prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.36
Art. 25
1. Nel decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1979, n. 464, dopo l'articolo 4-quinquies e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 4-sexies. - In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unita' immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede.
E' consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unita' immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purche' sita nell'ambito del comune.
E' consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di piu' unita' immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato".
Art. 26
1. Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1976, n. 308, puo' essere utilizzato per altre finalita', purche' non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.
Art. 27
1. A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178.
2. All'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
3. Il pagamento del contributo e delle anticipazioni e' effettuato, di volta in volta, dai sindaci dei comuni ai quali sono state presentate le domande di contributo, mediante mandati nominativi. A tal fine, il capo dell'Ispettorato generale accreditera' ai sindaci le somme occorrenti.
4. Per i fondi gia' accreditati all'Ispettorato generale, sui quali siano gia' stati assunti impegni, continuera' ad applicarsi, sino al loro esaurimento, la normativa in vigore anteriormente alla presente legge.
5. Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968 il controllo di legittimita' e' esercitato in via successiva.
Art. 28
1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8-bis. - Nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le limitazioni relative alle assunzioni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non si applicano sino alla data del 31 dicembre 1983".
Art. 29
1. All'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 178, dopo le parole: "da ricostruire" sono soppresse le altre: "nei centri abitati per i quali alla data di entrata in Vigore della presente legge siano gia' stati adottati o formati i piani particolareggiati,".
Art. 30
1. Per il completamento delle opere di sistemazione ed ampliamento dei porti di Sciacca e Mazara del Vallo e' stanziata la somma di lire 10 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1982, a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 31
1. Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di edifici o gruppi di edifici dei quali occorre provvedere al ripristino.
2. Ove i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito rivolto dal sindaco anche a mezzo di pubblici proclami, non depositino presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire, il comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione, sempreche' il comune stesso sia dotato di strumento urbanistico esecutivo, subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni.
3. Nel caso in cui i proprietari, gia' ammessi ai benefici del contributo statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi dalla data dello specifico invito rivolto dal sindaco nella forma della citazione, il comune procede all'occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione.
4. Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.
5. I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'ispettore generale per le zone terremotate.
6. I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzandosi le quote di contributo spettanti ai proprietari.
Art. 32
1. Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente articolo 31, puo' effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonche' i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
2. Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
3. In sede di intervento puo' essere prevista la modificazione delle unita' immobiliari originarie.
Art. 33
1. Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il sindaco, con le forme della citazione, rivolge ai proprietari l'invito ad esercitare, entro sessanta giorni, il diritto di prelazione per l'acquisto delle unita' immobiliari ripristinate.
2. Il diritto di prelazione puo' essere altresi' esercitato dai prossimi congiunti dei proprietari espropriati.
3. La cessione in proprieta', qualora vi siano piu' istanze, ha luogo, sulla base di una graduatoria, approvata dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili ripristinati, dietro corresponsione di un prezzo pari al costo dell'intervento, maggiorato di una quota costituita dalle spese per l'acquisizione dell'immobile e dalle spese generali in ragione del 6 per cento del costo predetto.
4. Il Ministro dei lavori pubblici disciplinera' con proprio decreto le modalita' di pagamento del prezzo dal quale e' in ogni caso dedotto l'ammontare del contributo che sarebbe spettato al proprietario sostituito.
5. Gli acquirenti usufruiscono dei benefici previsti dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.
Art. 34
1. Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Art. 35
1. Il Ministro dei lavori pubblici o un suo delegato dovra' tenere trimestralmente, presso la sede dell'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo, apposita riunione con i sindaci della Valle del Belice per procedere ad una verifica sullo stato della ricostruzione e dell'attivita' dello stesso Ispettorato per le zone terremotate.
Art. 36
1. A decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonche' alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
Art. 37
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 54.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - NICOLAZZI - ANDREATTA - LA MALFA - REVIGLIO - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: SARTI