Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Servizi militari
1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano stati gia' utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano gia' altrimenti utili a pensione.
3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonche' dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.
Art. 2 Requisito per il diritto a pensione
1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.
2. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per l'acquisto o il mantenimento del diritto, indiretto o di riversibilita'.
3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82.
Art. 3 Arrotondamento
1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.
Art. 4 Iscrizioni
1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, e' abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative gia' verificatesi alla predetta data.
2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e' estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attivita' non istituzionali.
3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, e' obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purche' la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera.
4. Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
5. Il personale delle scuole materne equiparate della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, e' iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con ricongiunzione del servizio pregresso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Art. 5 Opzioni
1. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
2. I dipendenti degli enti indicati dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facolta' di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L'iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi gia' versati all'INPS, con le modalita' previste dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale rertribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La facolta' di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e' estesa all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facolta' data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 6 Bilanci tecnici e commissioni di studio
1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono compilati ogni due anni a cura del servizio statistico-attuariale di cui all'articolo 25.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, vengono nominate commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle commissioni.
Art. 7 Riscatti
1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio.
2. Sono revocati d'ufficio i provvedimenti di rigetto adottati alla data di entrata in vigore della presente legge motivati con riferimento alla circostanza che la domanda di riscatto e' stata presentata durante il periodo di aspettativa per motivi di famiglia.
3. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine di cui al comma 1, la domanda puo' essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte.
4. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda di riscatto di cui al comma 1 dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
5. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella di spedizione.
6. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente.
7. L'iscritto che non trasmette la documentazione richiesta e' diffidato ad adempiere entro il termine perentorio di novanta giorni.
In caso di inadempienza, la domanda di riscatto e' respinta.
Art. 8 Periodi riscattabili
1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, purche' il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto:
a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;
b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualita' di assistente volontario nelle universita', per l'intera durata del periodo di servizio prestato.
3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto.
4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che siano stati collocati nella posizione di aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a riscattare tale periodo di aspettativa al fine del trattamento di quiescenza.
5. Gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono ammessi a domanda, a riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta al diploma ovvero alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera.
6. Sono altresi' ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 6-9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148.
Art. 9 Ricongiunzione
1. La facolta' di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, e' attribuita ai dipendenti gia' iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio gia' tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attivita', non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, nonche' ai dipendenti appartenenti all'area pubblica.
2. Per le domande di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentato alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione.
3. Per la ricongiunzione di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, si effettua, per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, gia' concernenti dipendenti di sesso maschile.
4. I dipendenti non di ruolo possono presentare alle Casse pensioni degli istituti di previdenza la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse medesime.
Art. 10 Modalita' di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione
1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in un unica soluzione e' pari alla meta' di quello determinato qualora la domanda fosse presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio.
2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda dell'iscritto o dei superstiti, puo' essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili determinate al saggio annuo per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici.
3. Nei casi di cessazione dal lavoro si determina il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:
a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale; qualora la cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene ridotto a meta';
b) al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale; se la cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera estinto.
4. Il debito residuo di cui al comma 3 viene recuperato in unica soluzione mediante incameramento delle intere prime rate di pensione, ovvero con ritenute mensili sul trattamento di pensione nella stessa misura risultante dall'applicazione del comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta, il debito residuo, per le rate ancora scadute, si considera estinto.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 1, 2, 3, 4, ed in particolare, con riferimento al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 2312; il secondo e il terzo comma dell'articolo 73 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; il primo e il secondo comma dell'articolo 81 della legge 6 febbraio 1941, n. 176; nonche' l'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
6. Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 Oneri per riscatti e ricongiunzioni
1. Nei casi di domande di riscatto o di ricongiunzione presentate dagli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, il corrispondente onere viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva.
2. Le tabelle dei coefficienti attuariali concernenti il calcolo di valori capitali di quote di pensione a carico di enti nonche' la determinazione dei contributi di riscatto e di ricongiunzione per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza previste dalla vigente normativa possono essere modificate, per adeguarle all'andamento dei fenomeni demografico-finanziari, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.
Art. 12 Comitato tecnico per le pensioni privilegiate
1. Per le domande di pensione privilegiata, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza delibera sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza.
2. Il comitato tecnico e' costituito dal direttore generale degli istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati dal Ministro della sanita', e da un rappresentante del consiglio di amministrazione di cui al comma 1. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario degli istituti di previdenza appartenente ad un livello non inferiore all'ottavo.
3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti con la deliberazione del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, e corrisposti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art. 13 Trattamento per inabilita'
1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilita' non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unita' sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilita', assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.
2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio e' integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonche' da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda assumendone l'onere a proprio carico.
Art. 14 Trattamenti privilegiati
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilita' deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi dell'articolo 29 dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato.1
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la domanda e' presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione ed e' corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.
4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione privilegiata di riversibilita'.
5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e agli orfani di caduto per servizio.
6. In favore del coniuge supersiste e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta.
7. Il trattamento spciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale provvedimento.
8. Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalita', misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13.
9. Ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, sono estese le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19.
Art. 15 Trattamento provvisorio di pensione
1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153; e dall'articolo 30 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' attribuito nella misura del cento per cento della pensione spettante.
2. I periodi assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al settanta per cento di quelli ricongiungibili.
Art. 16 Indennita' integrativa speciale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, che prevedono la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile a pensione, devono intendersi non applicabili nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di eta' e che successivamente chiedono il collocamento a riposo prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Art. 17 Orfani
1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonche' gli orfani maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, sempreche' la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'.
Art. 18 Pensioni indirette o di riversibilita'
1. Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di riversibilita' debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere.
2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche richieste per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita', si applicano le norme del primo comma dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuizione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporta variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.
4. La inabilita' fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato e' presunta se gli interessati hanno un'eta' superiore a sessanta anni.
5. La pensione spettante al genitore del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore del genitore supersiste. Il consolidamento si attua anche in caso di morte del genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, in favore dei fratelli e delle sorelle del dante causa, purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte dell'altro genitore.
Art. 19 Indennita' una tantum e cumulo dei servizi
1. Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni; 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379; e 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, che disciplinano l'istituto della indennita' una tantum in luogo di pensione, sono abrogati. Rimane ferma l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, con riferimento a tutti i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni. Le disposizioni contenute nei predetti articoli restano operanti per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato, altresi', l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione gia' definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20 Ricorsi amministrativi
1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza hanno facolta' di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva.
2. Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi e deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale.
3. La deliberazione del consiglio di amministrazione e' provvedimento definitivo.
4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295; 28 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; nonche' 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.
Art. 21 Contratti di locazione
1. I contratti attivi di locazione di immobili urbani di proprieta' delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio di Stato qualora l'importo complessivo del canone, riferito alla durata contrattuale, sia di valore non inferiore a lire seicento milioni.
2. Tale limite di somma si adeguera' al 1 gennaio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, e accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).