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Sez. 1, Sentenza n. 1146 del 24/02/1995 Cc. (dep. 07/04/1995) Rv. 201023 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere | Provvedimento adottabile "de plano" e adottato all'udienza camerale - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Esperibilità - Opposizione - Esclusione - Indulto di cui al d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 - Revoca di diritto - Intervento di una causa di revoca - Calcolo del quinquennio previsto dalla norma - Applicabilità del beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201023-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere

In tema di procedimento di esecuzione, quando il provvedimento del giudice dell'esecuzione sia stato emesso a seguito di udienza camerale ai sensi dell'art. 666 comma terzo cod. proc. pen., il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e a nulla rileva che il provvedimento, anche solo nella parte impugnata, relativa alla applicazione dell'indulto, fosse adottabile "de plano" e perciò soggetto al rimedio dell'opposizione poiché ai fini dell'impugnazione è determinante non la natura del rito astrattamente previsto quanto quello cui si è concretamente fatto ricorso. In tema di applicazione dell'indulto poi sia la sua fruizione, che la revoca, discendono direttamente dalla legge e il provvedimento giudiziale di applicazione o di revoca hanno mera natura dichiarativa. Perciò l'indulto previsto dall'art. 4 del d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 andrà revocato o non potrà essere applicato ogni volta che nel quinquennio successivo alla sua emanazione il soggetto commetta un reato non colposo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)