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Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 16/01/2008 Cc. (dep. 28/01/2008) Rv. 239076 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Applicazione dell'indulto - Provvedimento emesso a seguito di udienza camerale anzichè "de plano" - Rimedio esperibile - Opposizione - Ricorso per cassazione proposto in luogo di opposizione - Qualificazione del ricorso come opposizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239076-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Avverso il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in tema di applicazione dell'indulto, sia che questi abbia provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., sia che abbia proceduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione e non già ricorso per cassazione, che deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)