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Sez. 2, Sentenza n. 47699 del 14/11/2003 Cc. (dep. 12/12/2003) Rv. 227590 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Provvedimento inaudita altera parte del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione delle cose sequestrate - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227590-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Non è ricorribile per cassazione il provvedimento pronunciato inaudita altera parte, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione in materia di restituzione delle cose sottoposte a sequestro o alla misura della confisca, attesoché avverso tale provvedimento è consentito proporre opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha pronunciato, né, in tal caso, può trovare applicazione l'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. (conversione dell'impugnazione), in quanto l'opposizione in sede di esecuzione non ha natura di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)