Sez. 1, Sentenza n. 41078 del 16/10/2008 Cc. (dep. 04/11/2008) Rv. 242195 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Provvedimento di confisca ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 emesso a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti - Rimedio esperibile - Opposizione - Ricorso per cassazione proposto in luogo dell'opposizione - Qualificazione del ricorso come opposizione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È opponibile e non ricorribile per cassazione il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 356, adottato dal giudice dell'esecuzione a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti, sicché il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice che ha deciso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)