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Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La direttiva 91/271/CEE4 del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche5. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

L’acqua è un bene primario che appartiene a tutti ed è per tutti. In quanto risorsa naturale che è essenziale, insostituibile e indispensabile alla vita, deve essere considerata e integrata nelle sue tre dimensioni: sociale, economica e ambientale.

La direttiva 91/271/CEE stabilisce il quadro giuridico per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e per lo scarico delle acque reflue biodegradabili originate da taluni settori industriali. Le acque reflue urbane possono essere costituite da diverse miscele di acque reflue domestiche, deflusso urbano e acque reflue non domestiche di altra origine. Le acque reflue provenienti da istituzioni quali uffici, scuole, cucine per la preparazione di alimenti, che derivano prevalentemente dal metabolismo umano sono considerate acque reflue domestiche. L’obiettivo della direttiva 91/271/CEE è proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate. Essa ha contribuito al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e di altro diritto pertinente dell’Unione. La presente direttiva dovrebbe continuare a perseguire lo stesso obiettivo e al contempo contribuire alla protezione della salute pubblica secondo l’approccio «One Health», che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi, ad esempio nei casi in cui le acque reflue urbane sono scaricate in acque di balneazione o corpi idrici utilizzati per la captazione di acqua potabile oppure fungono da indicatore per parametri rilevanti per la salute pubblica. Dovrebbe inoltre garantire l’accesso ai servizi igienico-sanitari e alle informazioni chiave relative alla governance delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. La presente direttiva dovrebbe altresì mirare ad aumentare le sinergie con l’adattamento ai cambiamenti climatici e le azioni volte a ripristinare gli ecosistemi urbani, in particolare attraverso una pianificazione integrata della gestione delle acque reflue urbane, facendo nel contempo un uso ottimale della digitalizzazione. La presente direttiva dovrebbe infine contribuire alla progressiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, in particolare riducendo ulteriormente le emissioni di azoto, ma anche promuovendo l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile, e concorrere in tal modo al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio7. In linea con l’articolo 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri possono andare oltre i requisiti minimi stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione, ad esempio, l’applicazione di termini o soglie più rigorosi rispetto a quelli contenuti nella presente direttiva, raggiungendo più rapidamente la neutralità energetica o climatica o imponendo requisiti aggiuntivi o ampliando lo spettro per l’applicazione dei loro sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore.

Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione della direttiva 91/271/CEE nell’ambito del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione («valutazione»). Da tale valutazione è emersa la necessità di aggiornare alcune disposizioni di tale direttiva. Sono state individuate tre importanti fonti di inquinamento, non pienamente affrontate in tale direttiva, derivanti dalle acque reflue urbane che potrebbero essere evitate, segnatamente gli scolmi causati da piogge molto intense e gli scarichi inquinati di deflusso urbano, i sistemi individuali potenzialmente malfunzionanti, ossia i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche che non confluiscono nelle reti fognarie, e i piccoli agglomerati che a oggi sono solo parzialmente disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE. Tali tre fonti di inquinamento esercitano una pressione significativa sui corpi idrici superficiali nell’Unione. La relazione di valutazione ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e la governance delle attività legate alle acque reflue urbane, sfruttare il potenziale del settore del trattamento di tali acque in termini di sviluppo delle energie rinnovabili, compiendo progressi concreti verso la neutralità energetica per contribuire a quella climatica, e armonizzare la sorveglianza dei parametri sanitari nelle acque reflue, quali il virus della COVID-19 e le sue varianti, come mezzo per sostenere l’azione nel campo della salute pubblica.

Secondo il rapporto dell’l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) sulle acque europee del 2018, i piccoli agglomerati esercitano una pressione significativa sull’11 % dei corpi idrici superficiali nell’Unione. Per contrastare meglio l’inquinamento che ne deriva ed evitare gli scarichi nell’ambiente di acque reflue urbane non trattate, è opportuno che la presente direttiva si applichi a tutti gli agglomerati con 1000 abitanti equivalenti (a.e.) o più.

Onde garantire un trattamento efficace prima dello scarico nell’ambiente, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 1000 a.e. o più siano raccolte in reti fognarie, a meno che gli Stati membri non giustifichino la necessità di una deroga per l’uso di sistemi individuali ai sensi della presente direttiva. Nel delimitare i loro agglomerati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della soglia indicativa di riferimento di 10-25 a.e. per ettaro al di sopra della quale la popolazione, eventualmente combinata con attività economiche, situata in una zona specifica è considerata sufficientemente concentrata. Laddove esistano già reti fognarie, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le fonti di acque reflue domestiche vi siano collegate.

Saranno necessari investimenti significativi per attuare i nuovi requisiti introdotti dalla presente direttiva. È pertanto necessario tenere conto della situazione specifica di ciascuno Stato membro e, se del caso, adeguare i termini per l’attuazione di taluni requisiti rigorosi. Ad esempio, gli Stati membri che presentano numerosi piccoli agglomerati interessati dai nuovi requisiti della presente direttiva, in termini di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso fra 1000 e 2000, dovrebbero essere autorizzati a prorogare i termini per adempiere a tali nuovi requisiti nel quadro del loro primo programma nazionale di attuazione. Ciò dovrebbe valere anche per gli Stati membri che presentano un elevato numero di impianti, per esempio oltre il 50 %, che deve essere adeguato al trattamento terziario in linea con i nuovi requisiti della presente direttiva. Gli agglomerati con meno di 2000 a.e. in cui sono già presenti reti fognarie che scaricano le acque reflue urbane in impianti di trattamento situati in un altro agglomerato non dovrebbero essere conteggiati nel calcolo delle percentuali ai fini delle deroghe a tali termini. Inoltre, i tre Stati membri che hanno aderito più di recente all’Unione, ossia la Bulgaria, la Croazia e la Romania, hanno dovuto effettuare investimenti recenti per attuare i requisiti della direttiva 91/271/CEE. Tali Stati membri sono inoltre caratterizzati da un elevato numero di zone rurali, che presentano un forte deflusso di popolazione oltre a un invecchiamento della popolazione rurale. È pertanto necessario tenere conto della situazione specifica di tali Stati membri e autorizzarli a prorogare i termini per adempiere a tali nuovi requisiti nel quadro del rispettivo primo programma nazionale di attuazione.

Il ritrovamento di siti di valore archeologico nel corso di lavori infrastrutturali, come la costruzione di reti fognarie o di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, comporta spesso il ritardo di tali lavori a causa della necessità di effettuare studi archeologici sul sito conformemente al diritto nazionale. In tali casi specifici è pertanto opportuno adattare i termini di attuazione. Più specificamente, qualora gli Stati membri stabiliscano che, a causa della necessità di preservare il patrimonio culturale, la costruzione delle infrastrutture necessarie è particolarmente difficile, essi dovrebbero essere autorizzati ad adattare i termini di attuazione in zone specifiche e ad aggiornare di conseguenza il loro programma nazionale di attuazione. Le proroghe dei termini dovrebbero essere fissate per ciascuna zona e dovrebbero essere mantenute il più possibile brevi, non oltre gli 8 anni. Il patrimonio culturale dovrebbe essere inteso ai sensi dell’articolo 1 della convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

Se è possibile dimostrare che la realizzazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane o il collegamento a una rete fognaria non comporterebbe alcun beneficio per l’ambiente o la salute umana, non sarebbero tecnicamente fattibili o comporterebbero costi eccessivi, e solo in tali casi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a usare sistemi individuali per la raccolta, lo stoccaggio e/o il trattamento ditali acque, purché assicurino lo stesso livello di protezione dell’ambiente e della salute umana del trattamento secondario e terziario. I sistemi individuali possono comprendere diversi tipi di sistemi di raccolta, stoccaggio o trattamento, quali soluzioni basate sulla natura, sistemi di trattamento di piccole dimensioni, o serbatoi provvisori abbinati allo svuotamento periodico negli impianti di trattamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre scambiare le migliori prassi sull’uso e sul funzionamento dei sistemi individuali.

Gli Stati membri dovrebbero istituire registri nazionali, regionali o locali che identifichino i sistemi individuali e gli stoccaggi provvisori in uso sul loro territorio e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’adeguata progettazione, la corretta manutenzione e il controllo periodico della conformità in base a un approccio basato sul rischio. In particolare, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i sistemi individuali usati per la raccolta, lo stoccaggio o il trattamento delle acque reflue urbane siano impermeabili e a tenuta stagna e che siano sottoposti a monitoraggio e ispezione a intervalli fissi e regolari. Tenendo conto dei costi sproporzionati per adeguare la progettazione di tali sistemi ai nuovi requisiti di progettazione, questi ultimi non dovrebbero applicarsi ai sistemi realizzati prima dell’entrata in vigore della presente direttiva. Qualora siano utilizzati sistemi individuali per raccogliere o trattare più del 2 % del carico di acque reflue urbane a livello nazionale proveniente da agglomerati con 2000 a.e. o più, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione giustificazioni riguardanti i motivi per l’uso di sistemi individuali anziché di reti fognarie, dimostrando la conformità di tali sistemi alle norme stabilite dalla presente direttiva e descrivendo le misure adottate per ridurre l’uso di tali sistemi.

A causa delle precipitazioni quali pioggia, neve o acqua di fusione, gli scolmi causati da piogge molto intense e il deflusso urbano rappresentano una considerevole fonte residua di inquinamento scaricato nell’ambiente. Si prevede che tali sversamenti e tale deflusso aumenteranno per via degli effetti combinati dell’urbanizzazione e della progressiva evoluzione del regime di precipitazioni connessa ai cambiamenti climatici. Le infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane sono pertanto particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. È opportuno che le soluzioni per ridurre tale fonte di inquinamento siano definite a livello locale, tenendo conto delle specifiche condizioni locali, e si fondino su una gestione idrica quantitativa e qualitativa integrata nelle zone urbane. Gli Stati membri dovrebbero dunque provvedere affinché siano elaborati a livello locale piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per tutti gli agglomerati con 100000 a.e. o più, in quanto detti agglomerati sono responsabili di una quota significativa dell’inquinamento emesso. È inoltre opportuno predisporre piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000 e 100000 nei quali gli scolmi causati da piogge molto intense o il deflusso urbano mettono a repentaglio l’ambiente o la salute pubblica. In tali piani dovrebbero essere stabilite misure volte a limitare l’inquinamento da scolmi causati da piogge molto intense a non più del 2 % del carico annuo di acque reflue urbane raccolte, calcolato in condizioni di tempo asciutto sulla base degli inquinanti di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato I.

Tali piani dovrebbero includere misure volte a ridurre l’inquinamento da scolmi causati da piogge molto intense nonché ad affrontare l’inquinamento potenzialmente significativo derivante dal deflusso urbano raccolto separatamente, ad esempio l’inquinamento derivante dalle prime piogge dopo un lungo periodo secco in zone densamente popolate. Tali piani dovrebbero inoltre includere misure per prevenire l’inquinamento alla fonte e prediligere soluzioni basate sulla natura rispetto a quelle che richiederebbero la realizzazione di infrastrutture «grigie». Tali misure potrebbero comprendere misure preventive temporanee tese a evitare l’ingresso di acque piovane non inquinate nelle reti fognarie o lo stoccaggio temporaneo, compresa la ritenzione naturale dell’acqua, e un trattamento appropriato del deflusso o degli sversamenti molto carichi derivanti dalle prime piogge abbondanti. Gli Stati membri sono incoraggiati ad aumentare gli spazi verdi e blu nelle aree urbane e a tenere conto della piattaforma per l’inverdimento urbano, che fornisce indicazioni e conoscenze a sostegno delle città. Al fine di garantire una copertura adeguata dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane e una soluzione globale ai problemi causati dalle piogge intense, è opportuno istituire tali piani per le aree di drenaggio degli agglomerati interessati.

Affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano efficaci sotto il profilo dei costi, è importante che siano basati sulle migliori prassi già applicate in aree urbane. Pertanto, le misure da prendere in considerazione dovrebbero scaturire da un’analisi approfondita delle condizioni locali e privilegiare un approccio preventivo volto a limitare la raccolta di acque piovane non inquinate e ottimizzare l’uso delle infrastrutture esistenti per generare risparmi energetici e contribuire alla riduzione delle emissioni. Data la preferenza per gli sviluppi e gli investimenti «verdi» e «blu», è opportuno prevedere nuove infrastrutture «grigie» solo se assolutamente necessarie. ‘

Al fine di proteggere l’ambiente, in particolare quello costiero e marino, inclusa la protezione della superficie, del terreno e dell’acqua potabile, e la salute pubblica dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 1000 a.e. o più siano sottoposte a trattamento secondario. A causa dell’estensione dell’ambito di applicazione della presente direttiva ad agglomerati più piccoli, gli Stati membri dovrebbero disporre di tempo sufficiente per istituire le infrastrutture necessarie ad adempiere agli obblighi di cui alla presente direttiva. Analogamente, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente al fine di adeguare le loro infrastrutture di trattamento per gli agglomerati che scaricano le loro acque reflue urbane nelle zone costiere o in «aree meno sensibili» in cui un trattamento secondario non era previsto dalla direttiva 91/271/CEE.

Per gli scarichi nelle regioni d’alta montagna, ossia le regioni al di sopra dei 1500 m di altitudine), e i piccoli agglomerati con meno di 2000 a.e. nelle zone con clima freddo con una temperatura media trimestrale inferiore a 6 oC ai punti di ingresso, in cui è difficile applicare un trattamento biologico efficace date le basse temperature, dovrebbe essere autorizzato un trattamento meno spinto rispetto al trattamento secondario, a condizione che studi dettagliati dimostrino che tali scarichi non hanno ripercussioni negative sull’ambiente o sulla salute umana. Analogamente, dovrebbero poter beneficiare di tale deroga anche gli scarichi in acque marine profonde provenienti da agglomerati più piccoli al di sotto di 150000 a.e. situati in regioni ultraperiferiche meno popolate, con meno di 275000 abitanti e caratterizzate da una topografia difficile, come pendii ripidi, e che scaricano le loro acque reflue urbane in acque marine profonde nell’oceano aperto, così da favorire un elevato livello di diluizione di tali scarichi di acque reflue urbane nei corpi idrici recettori. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri e un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana su tutto il territorio dell’Unione, tale deroga dovrebbe essere limitata a 20 anni, ossia il tempo necessario per adeguare progressivamente gli impianti rimanenti di trattamento delle acque reflue urbane al trattamento secondario nelle zone in cui tale trattamento potrebbe essere più difficile da applicare. Tali deroghe dovrebbero essere concesse a condizione che studi dettagliati dimostrino che tali scarichi non hanno ripercussioni negative sull’ambiente o sulla salute umana e non incidono sulla conformità dei corpi idrici recettori ad altro diritto dell’Unione in materia, quali le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE8 2008/56/CE9 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La valutazione ha mostrato che grazie all’attuazione della direttiva 91/271/CEE sono state realizzate notevoli riduzioni delle emissioni di azoto e fosforo. Tuttavia, secondo la valutazione, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane continuano a costituire un importante canale attraverso cui questi inquinanti arrivano nell’ambiente, dove sono causa diretta di eutrofizzazione dei corpi idrici e dei mari nell’Unione. Parte di tale inquinamento è evitabile, in quanto il progresso tecnico e le migliori prassi in atto dimostrano che i valori limite di emissione stabiliti dalla direttiva 91/271/CEE per azoto e fosforo sono obsoleti e dovrebbero essere resi più stringenti, specialmente per gli impianti di trattamento di maggiori dimensioni. È opportuno imporre sistematicamente il trattamento terziario a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 150000 a.e. o più, in quanto detti impianti rappresentano un’importante fonte residua di scarichi di azoto e fosforo.

Il trattamento terziario dovrebbe essere obbligatorio anche per gli agglomerati con 10000 a.e. o più che scaricano in aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio. Per garantire che gli sforzi tesi a limitare l’eutrofizzazione siano coordinati a livello dei bacini interessati nell’intero bacino idrografico e assicurare una designazione coerente delle aree sensibili in tutta l’Unione, è opportuno che la presente direttiva elenchi le aree in cui l’eutrofizzazione è considerata un problema in base ai dati attualmente disponibili. Inoltre, al fine di garantire la coerenza del diritto pertinente dell’Unione, è opportuno che gli Stati membri individuino le aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio nel loro territorio e stabiliscano se tali aree sono sensibili all’azoto o al fosforo, o a entrambi, in particolare sulla base dei dati raccolti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio10, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2008/56/CE. Valori limite più stringenti, un’individuazione più coerente e inclusiva delle aree sensibili all’eutrofizzazione e l’obbligo di garantire il trattamento terziario per tutti i grandi impianti contribuiranno congiuntamente a limitare l’eutrofizzazione. Poiché ciò richiederà investimenti supplementari a livello nazionale, è opportuno dare agli Stati membri tempo sufficiente per realizzare le infrastrutture necessarie.

Le recenti conoscenze scientifiche alla base di varie strategie della Commissione di cui alle quattro comunicazioni della Commissione, ossia quelle del 16 gennaio 2018 dal titolo «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare», dell’11 marzo 2019 dal titolo «Approccio strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto ambientale dei farmaci», del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» e del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE: “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”», sottolineano la necessità di agire per affrontare il problema dei microinquinanti, ormai generalmente rilevati in tutte le acque dell’Unione. Alcuni di essi rappresentano un pericolo per la salute pubblica e l’ambiente anche a basse concentrazioni di microgrammi per litro o a concentrazioni inferiori. Sebbene il trattamento primario, secondario e terziario rimuova già alcuni microinquinanti, è opportuno introdurre un ulteriore trattamento, ossia il trattamento quaternario, per assicurare la rimozione dalle acque reflue urbane di un’ampia gamma di microinquinanti residui. Il trattamento quaternario dovrebbe concentrarsi innanzitutto sui microinquinanti organici, che rappresentano una parte significativa dell’inquinamento e per i quali sono già state concepite tecnologie di rimozione. Il trattamento quaternario dovrebbe essere imposto seguendo il principio precauzionale combinato a un approccio basato sul rischio. Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 150000 a.e. o più dovrebbero pertanto prevedere il trattamento quaternario, dal momento che sono all’origine di una parte significativa degli scarichi di microinquinanti nell’ambiente e che la rimozione dei microinquinanti a opera di impianti su tale scala è efficace in termini di costi. Per gli impianti di trattamento di 150000 a.e. o più, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli investimenti necessari siano prioritari, in modo che gli impianti con i maggiori rischi per l’ambiente e la salute umana siano attrezzati senza ritardi. Nel caso degli agglomerati con 10000 a.e. o più, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare il trattamento quaternario nelle aree identificate come sensibili all’inquinamento da microinquinanti secondo criteri chiari, che è opportuno precisare. Tali aree dovrebbero includere i luoghi in cui lo scarico di acque reflue urbane trattate nei corpi idrici determina bassi livelli di diluizione o in cui i corpi idrici recettori sono usati per la produzione di acqua potabile, per la produzione di molluschi o come acque di balneazione. Gli Stati membri dovrebbero poter non applicare il trattamento quaternario in tali aree qualora una valutazione del rischio dimostri che non sussistono potenziali pericoli per l’ambiente o la salute umana derivanti dai microinquinanti. Per tutti gli altri tipi di corpi idrici in agglomerati con 10000 a.e. o più, gli Stati membri dovrebbero valutare i rischi che lo scarico di microinquinanti nelle acque reflue urbane comporta per l’ambiente o per la salute pubblica sulla base di una valutazione del rischio standardizzata e applicare il trattamento quaternario solo se necessario in base ai risultati della valutazione del rischio. Qualora vi siano più impianti di trattamento delle acque reflue urbane in un agglomerato con oltre 10000 a.e. identificato come sensibile all’inquinamento da microinquinanti, solo gli impianti che scaricano nell’area a rischio dovrebbero essere tenuti ad applicare il trattamento quaternario. Al fine di dare agli Stati membri abbastanza tempo per pianificare e realizzare le infrastrutture necessarie, l’obbligo di trattamento quaternario dovrebbe applicarsi in modo progressivo fino al 2045, con obiettivi intermedi chiari.

Per garantire la conformità continuativa degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti di trattamento secondario, terziario e quaternario, è opportuno prelevare campioni conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, i quali dovrebbero essere conformi ai valori parametrici ivi stabiliti. Al fine di tenere conto delle possibili variazioni tecniche dei campioni, è opportuno fissare un numero massimo di campioni non conformi a detti valori parametrici consentiti.

Il trattamento quaternario necessario per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane comporterà costi aggiuntivi, connessi ad esempio al monitoraggio e al costo di nuove attrezzature da installare in taluni impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per coprire i costi aggiuntivi, conformemente al principio «chi inquina paga» sancito all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell’Unione prodotti contenenti sostanze che, a fine vita, sono rinvenute sotto forma di microinquinanti nelle acque reflue urbane si assumano la responsabilità del trattamento supplementare necessario per rimuovere tali sostanze generate nel contesto della propria attività professionale. Il mezzo più idoneo per conseguire tale obiettivo è un regime di responsabilità estesa del produttore, che limiterebbe le ricadute finanziarie sui contribuenti e sulle tariffe idriche e incentiverebbe lo sviluppo di prodotti più ecologici. In tale contesto, la responsabilità estesa del produttore si dovrebbe applicare indipendentemente dal fatto che i prodotti siano immessi sul mercato o che i loro singoli componenti siano stati fabbricati in uno Stato membro o in un paese terzo, o che i produttori abbiano una sede legale nell’Unione o che il prodotto sia immesso sul mercato tramite una piattaforma digitale. I residui di prodotti farmaceutici e cosmetici rappresentano attualmente la fonte principale dei microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane che richiedono un trattamento quaternario. La responsabilità estesa del produttore dovrebbe pertanto applicarsi a questi due gruppi di prodotti. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle acque reflue urbane e dei dati scientifici più recenti, la Commissione dovrebbe valutare periodicamente se altri prodotti debbano essere inclusi nel sistema di responsabilità estesa del produttore.

Sulla base dei dati disponibili, il potenziale aumento dei costi dei prodotti oppure la potenziale riduzione dei margini di profitto delle industrie che immettono sul mercato dell’Unione prodotti a causa dell’applicazione della responsabilità estesa del produttore sarebbe marginale a livello dell’Unione e non comprometterebbe la disponibilità e l’accessibilità, anche economica, di tali prodotti sul mercato dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia tenere conto dei possibili effetti dell’applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull’accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell’Unione, nonché dei possibili effetti dell’applicazione di tali requisiti sulla parità di condizioni. Gli Stati membri possono intervenire per garantire la disponibilità di fondi sufficienti, anche finanziando parte dei costi per il trattamento quaternario. Dato che gli Stati membri potrebbero scegliere approcci di attuazione diversi, è opportuno tenere in considerazione il funzionamento del mercato interno e la Commissione dovrebbe valutare gli impatti potenziali al riguardo in ogni futura valutazione della presente direttiva.

Dovrebbero tuttavia essere possibili esenzioni dagli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Ciò dovrebbe avvenire quando la quantità totale di sostanze contenute nei prodotti che un produttore immette sul mercato dell’Unione ammonta a piccole quantità, ossia inferiori a 1 tonnellata all’anno, poiché in tal caso l’onere amministrativo supplementare in capo al produttore sarebbe sproporzionato rispetto ai vantaggi per l’ambiente. Dovrebbero altresì essere possibili esenzioni per una parte dei prodotti se il produttore è in grado di dimostrare che alla fine della vita del prodotto non sono generati microinquinanti o se questi può provare che i residui del prodotto sono rapidamente biodegradabili nelle acque reflue e nell’ambiente o che non raggiungono gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. È opportuno che la Commissione stabilisca criteri dettagliati di identificazione dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione che a fine vita non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue urbane, tenendo conto della pericolosità e della biodegradabilità di tali prodotti. Nell’elaborare tali criteri, la Commissione dovrebbe tenere conto dei criteri già stabiliti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio11, ma anche dei dati scientifici o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le norme internazionali pertinenti. Tali criteri dovrebbero essere stabiliti prima dell’entrata in vigore degli obblighi di responsabilità estesa del produttore previsti dalla presente direttiva.

Onde evitare possibili distorsioni del mercato interno, è opportuno che la presente direttiva stabilisca i requisiti minimi di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e che l’organizzazione pratica del regime sia decisa a livello nazionale. Al fine di agevolare la sostituzione di sostanze e prodotti che generano residui di microinquinanti nelle acque reflue urbane, il contributo del produttore dovrebbe essere proporzionato alla quantità di sostanze contenuto nei prodotti immessi sul mercato e alla pericolosità di tali sostanze e dei relativi residui. Tale contributo dovrebbe coprire, ma non superare, i costi di investimento e operativi delle attività di monitoraggio dei microinquinanti, i costi di compilazione, comunicazione e verifica imparziale delle statistiche sulle quantità e sulla pericolosità dei prodotti immessi sul mercato degli Stati membri e i costi di applicazione del trattamento quaternario alle acque reflue urbane in modo efficiente. Tali contributi dovrebbero coprire anche i costi operativi del trattamento quaternario già stabilito alla data di entrata in vigore della direttiva quando ciò sia necessario per adempiere agli obblighi dei sistemi di responsabilità estesa del produttore. Dovrebbero inoltre coprire parte dei costi di investimento di tali trattamenti quaternari già stabiliti, tenendo conto dell’ammortamento degli investimenti e delle scadenze degli obblighi di finanziamento stabiliti dalla presente direttiva. Dal momento che le acque reflue urbane sono trattate collettivamente, è appropriato imporre ai produttori di aderire a un’organizzazione centralizzata che possa attuare per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

La valutazione ravvisa la possibilità di ridurre notevolmente il consumo energetico del settore del trattamento delle acque reflue urbane e generare energia rinnovabile, ad esempio sfruttando meglio le superfici disponibili negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per la generazione di energia solare o producendo biogas a partire dai fanghi, nonché mediante il calore o l’energia cinetica o altre fonti di energia rinnovabile. La valutazione puntualizza inoltre che, senza obblighi giuridici chiari, tale settore non può che compiere progressi parziali. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a provvedere affinché l’energia totale annua consumata da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati nel loro territorio che trattano un carico di 10000 a.e. o più non superi la quantità di energia da fonti rinnovabili, come definita all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio12, generata da tali impianti. Al fine di tener conto delle specificità di ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane, ottimizzare gli investimenti necessari e garantire la flessibilità richiesta per conseguire l’obiettivo della neutralità energetica, garantendo nel contempo il pieno sfruttamento del potenziale di produzione di energia rinnovabile e di risparmio energetico, detto obiettivo dovrebbe essere conseguito a livello nazionale e non per ciascun impianto di trattamento. Si dovrebbe tener conto di tutta l’energia rinnovabile prodotta dai gestori o dai proprietari di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in loco o altrove, quale l’energia idraulica, solare, termica, eolica oppure il biogas. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito progressivamente, con traguardi intermedi, entro il 31 dicembre 2045. Dovrebbe essere possibile acquistare una quantità limitata di energia non fossile, non connessa direttamente alle attività di trattamento delle acque reflue urbane, a partire da fonti esterne nel 2040 e nel 2045, ricorrendo a una deroga legata a condizioni. L’energia rinnovabile generata da parte o per conto dei proprietari o dei gestori dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane non dovrebbe comprendere l’acquisto di energia rinnovabile. Il raggiungimento di tale obiettivo della neutralità energetica contribuirà in particolare a ridurre le emissioni evitabili di gas a effetto serra del settore del trattamento delle acque reflue urbane, sostenendo nel contempo il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e degli obiettivi nazionali e dell’Unione ad essi connessi, come quelli fissati nel regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Le iniziative volte a conseguire la neutralità energetica non dovrebbero tuttavia comportare un aumento delle emissioni di metano o di protossido d’azoto. In linea con la direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri dovrebbero agevolare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile necessari a conseguire la neutralità energetica del settore del trattamento delle acque reflue urbane. Incoraggiare la produzione di biogas o energia solare nell’Unione e potenziare le misure di efficienza energetica in linea con il principio «l’efficienza energetica al primo posto» definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio14, nonché utilizzare al meglio la digitalizzazione, il che prevede di tenere nella massima considerazione le misure di questo tipo efficienti in termini di costi al momento di definire la politica energetica e prendere le decisioni d’investimento del caso, aiuterà anche a ridurre la dipendenza energetica dell’Unione, uno degli obiettivi espressi nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo «Piano REPowerEU». È altresì in linea con la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio15 e con la direttiva (UE) 2018/2001, nella quale i siti di trattamento delle acque reflue urbane sono identificati come «zone di riferimento per le energie rinnovabili», ovverosia luoghi designati come particolarmente adatti per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Per raggiungere l’obiettivo della neutralità energetica attraverso misure ottimali per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane e per ciascuna rete fognaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ogni quattro anni siano effettuati audit energetici, quali definiti nella direttiva (UE) 2023/179 del Parlamento europeo e del Consiglio16. Gli audit dovrebbero tra le altre cose individuare anche le possibilità di riduzione del consumo energetico, di recupero e di uso efficaci sotto il profilo dei costi del calore di scarto, in loco o tramite un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento, o di un uso o una produzione di energia rinnovabile efficaci sotto il profilo dei costi secondo i criteri di cui all’allegato VI della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17.

Poiché le riduzioni delle emissioni di metano hanno un impatto maggiore sull’attenuazione dei cambiamenti climatici rispetto, in proporzione, alle riduzioni delle emissioni di biossido di carbonio, e poiché il settore del trattamento delle acque reflue urbane è identificato come uno dei principali settori responsabili delle emissioni di metano, tale settore dovrebbe monitorare e mirare a ridurre le emissioni di metano, come indicato nell’impegno mondiale sul metano, un’iniziativa avviata alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow (COP 26), analogamente alla riduzione delle emissioni di metano di cui al regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio18, al fine di garantire il contributo del settore del trattamento delle acque reflue urbane al conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119.

Poiché la natura transfrontaliera dell’inquinamento idrico rende necessaria la cooperazione tra Stati membri o paesi terzi limitrofi nell’intento di contrastarlo e individuare misure mirate alle fonti stesse dell’inquinamento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informarsi vicendevolmente o a informare i paesi terzi interessati qualora l’inquinamento idrico significativo causato dagli scarichi di acque reflue urbane in uno Stato membro o in un paese terzo incida o possa verosimilmente incidere sulla qualità delle acque di un altro Stato membro o paese terzo. Tale informazione dovrebbe essere comunicata immediatamente in caso di inquinamento accidentale che incida in modo significativo sui corpi idrici a valle e le risposte dovrebbero essere comunicate tempestivamente. Laddove gli Stati membri abbiano concluso, tra loro o con paesi terzi, accordi precedenti relativi a questioni ambientali in materia di acque, potrebbe essere tenuta in considerazione la cooperazione nel quadro di tali accordi. La Commissione dovrebbe essere informata di tale inquinamento e, se necessario, partecipare alle riunioni su richiesta degli Stati membri. È importante anche affrontare il problema dell’inquinamento transfrontaliero da paesi terzi che condividono corpi idrici con gli Stati membri. Allo scopo di gestire l’inquinamento proveniente da paesi terzi o in ingresso in tali paesi, è possibile cooperare e coordinarsi con questi ultimi nel quadro della convenzione della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali19 o di altre convenzioni regionali pertinenti, quali le convenzioni regionali sui mari o sui fiumi.

Al fine di proteggere l’ambiente e la salute umana, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare alle prescrizioni della presente direttiva siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. Poiché le infrastrutture per le acque reflue urbane sono state riconosciute come soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio20, gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che, nel corso della loro progettazione, costruzione e gestione, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le reti fognarie siano valutati per quanto riguarda la loro vulnerabilità a eventi estremi che si verificano a causa dei cambiamenti climatici.

Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ricevono anche acque reflue non domestiche, comprese quelle industriali, che possono contenere una serie di inquinanti non espressamente disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE, quali metalli pesanti, microplastiche, microinquinanti e altre sostanze chimiche, tra cui le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Tali acque reflue non domestiche possono provenire, per esempio, da industrie, stabilimenti commerciali, ospedali o altre strutture mediche. Nella maggior parte dei casi la comprensione di questo tipo di inquinamento e le conoscenze al riguardo sono carenti, il che può non solo portare a compromettere il funzionamento del processo di trattamento e contribuire all’inquinamento dei corpi idrici recettori, ma anche impedire il recupero dei fanghi e il riutilizzo delle acque reflue trattate. È pertanto opportuno che gli Stati membri monitorino e riferiscano periodicamente sull’inquinamento non domestico addotto agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e scaricato nei corpi idrici. Per prevenire alla fonte l’inquinamento causato dagli scarichi di acque reflue non domestiche, gli scarichi provenienti da industrie o imprese collegate alla rete fognaria dovrebbero essere subordinati a regolamentazioni o autorizzazioni specifiche preventive, o entrambe, da parte dell’autorità competente o dell’organismo abilitato. Per garantire che le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano tecnicamente idonei a ricevere e trattare l’inquinamento in ingresso, è opportuno che i gestori degli impianti che ricevono acque reflue non domestiche siano consultati e informati prima del rilascio di tali autorizzazioni o dell’adozione di tali regolamentazioni preventive e possano consultare, su richiesta, le autorizzazioni rilasciate per adeguare i propri processi di trattamento. Se nelle acque in ingresso è rilevato inquinamento non domestico, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per ridurlo alla fonte, potenziando il monitoraggio degli inquinanti nelle reti fognarie così che possano essere individuate le fonti di inquinamento e, se necessario, riesaminando le autorizzazioni rilasciate ai pertinenti impianti di trattamento delle acque reflue urbane collegati alle reti fognarie.

Le risorse idriche dell’Unione sono sempre più sotto pressione, con conseguenti carenze idriche temporanee o permanenti in alcune zone dell’Unione. La capacità dell’Unione di rispondere alle crescenti pressioni sulle risorse idriche potrebbe essere migliorata attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, che limiti la captazione di acque dolci dai corpi idrici superficiali e sotterranei. È pertanto opportuno incoraggiare e praticare ove possibile il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, in particolare nelle zone soggette a stress idrico, e per tutti gli scopi appropriati, garantendo nel contempo un flusso ecologico minimo dei corpi idrici recettori e tenendo conto della necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi riceventi, come definiti nella direttiva 2000/60/CE. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero svolgere un monitoraggio dell’impatto che il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate esercita sul flusso ecologico minimo dei corpi idrici recettori, nella loro valutazione dell’impatto effettuata a norma della direttiva 2000/60/CE. Il potenziale di riutilizzo delle acque reflue trattate dovrebbe essere valutato tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE e delle decisioni degli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio21, nonché della necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi riceventi, come definiti nella direttiva 2000/60/CE. Il rafforzamento delle prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue urbane e le azioni volte a monitorare, tracciare e ridurre più efficacemente l’inquinamento alla fonte miglioreranno la qualità delle acque reflue urbane trattate, favorendone così il riutilizzo. Se le acque riutilizzate sono destinate all’irrigazione agricola, il riutilizzo dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2020/741. Se del caso, al fine di garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il trattamento quaternario per le acque reflue urbane che sono o saranno riutilizzate. Le misure volte a promuovere il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate e tale riutilizzo effettivo dovrebbero essere prese in considerazione nelle strategie sulla resilienza idrica a livello degli Stati membri, quando tali strategie sono disponibili.

I nutrienti contenuti nelle acque reflue urbane possono essere utili nei casi in cui le acque reflue urbane trattate siano riutilizzate in agricoltura conformemente al regolamento (UE) 2020/741. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare, a determinate condizioni volte ad assicurare il massimo livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, di una deroga all’obbligo di applicare il trattamento terziario conformemente alla presente direttiva solo per la parte delle acque reflue urbane trattate che è riutilizzata in agricoltura.

Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare il rispetto dei valori limite di emissione, è importante monitorare gli scarichi nell’ambiente di acque reflue urbane trattate. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato istituendo a livello nazionale un sistema obbligatorio di regolamentazioni o autorizzazioni specifiche preventive, o entrambe, per lo scarico nell’ambiente di acque reflue urbane trattate. Inoltre, onde prevenire gli scarichi involontari nell’ambiente di supporti per biomasse dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che impiegano supporti per biomasse, è essenziale includere nelle autorizzazioni allo scarico o nelle regolamentazioni, o in entrambe, obblighi specifici di monitoraggio e prevenzione permanenti di tali scarichi. Tali supporti per biomasse sono generalmente in plastica e potrebbero includere, tra l’altro, biovettori, biogranuli e granuli di polistirene.

Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero adattare le loro infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in funzione della dimensione della propria popolazione del carico associato di acque reflue domestiche così da rimanere conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il possibile impatto degli scarichi sui corpi idrici derivante dalla costruzione e dall’adattamento di tali infrastrutture non dovrebbe essere considerato una violazione dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2000/60/CE, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

A fini di assicurare la protezione dell’ambiente, è opportuno che gli scarichi diretti nell’ambiente di acque reflue non domestiche biodegradabili originate da taluni settori industriali siano soggetti a obblighi adeguati. Tali obblighi dovrebbero assicurare che gli scarichi diretti da determinati settori industriali siano sottoposti a trattamento secondario, terziario e quaternario, a seconda delle esigenze di protezione dell’ambiente e della salute umana, e che, in ultima analisi, siano rispettati i parametri stabiliti per le acque reflue trattate o sia garantito lo stesso livello di protezione dell’ambiente.

A norma dell’articolo 168, paragrafo 1, TFUE, l’azione dell’Unione completa le politiche nazionali e si indirizza al miglioramento della sanità pubblica e alla prevenzione delle malattie. Per garantire l’uso ottimale dei dati rilevanti per la salute pubblica ottenuti dalle acque reflue urbane, è opportuno predisporre e attuare una sorveglianza di tali acque a scopo preventivo o di allerta precoce, ad esempio il rilevamento di virus specifici come segnale dell’insorgere di un’epidemia o pandemia. È opportuno che gli Stati membri instaurino un dialogo e un coordinamento tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane. Nel contesto di tale coordinamento, è opportuno stabilire una chiara ripartizione dei ruoli, delle responsabilità e dei costi tra tali autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero elaborare un elenco di parametri rilevanti per la salute pubblica da monitorare nelle acque reflue urbane, nonché la frequenza e il luogo di campionamento, tenendo conto, tra l’altro, delle raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), dell’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e prendere in considerazione i parametri sanitari seguenti da includere in tale elenco: SARS-CoV-2 e sue varianti, virus della poliomielite, virus influenzale, agenti patogeni emergenti e qualsiasi altro parametro di sanità pubblica che possa essere considerato pertinente. Considerate le informazioni raccolte durante la pandemia di COVID-19 e l’esperienza maturata attuando la raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione22, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a monitorare i pertinenti parametri sanitari nelle acque reflue urbane in caso di emergenza sanitaria. Per garantire l’uso di metodi armonizzati, è opportuno che per il monitoraggio del SARS-CoV-2 e delle sue varianti gli Stati membri applichino per quanto possibile i metodi di campionamento e di analisi stabiliti nella raccomandazione (UE) 2021/472.

L’Unione riconosce l’importanza di affrontare il problema della resistenza agli antimicrobici, in particolare nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 da titolo «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica», e ha adottato il piano d’azione europeo «One Health». Secondo l’OMS le acque reflue sono una delle principali fonti di agenti antimicrobici e dei relativi metaboliti, nonché di batteri resistenti agli antimicrobici e dei loro geni. Per accrescere le conoscenze circa le cause principali di resistenza agli antimicrobici, è opportuno introdurre un obbligo di monitoraggio della resistenza agli antimicrobici nelle acque reflue urbane al fine di approfondire ulteriormente le nozioni scientifiche e potenzialmente attuare interventi adeguati in futuro.

La presente direttiva riconosce l’approccio «One Health» definito dall’OMS, un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi. L’approccio «One Health» riconosce che la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell’ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, sono strettamente interconnesse e interdipendenti.

Allo scopo di proteggere l’ambiente e la salute umana è opportuno che gli Stati membri identifichino e valutino i rischi associati alla gestione delle acque reflue urbane. La valutazione del rischio potrebbe includere un ampio screening chimico comprendente le miscele chimiche o metodi basati sugli effetti biologici, o entrambi, al fine di individuare le sostanze che destano preoccupazione, tra l’altro, per la vita acquatica e per la qualità dell’acqua potabile o delle acque di balneazione. Sulla base di tale identificazione essi dovrebbero, ove necessario per ottemperare alle prescrizioni della normativa dell’Unione in materia di acque, adottare misure di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane più rigorose di quelle necessarie per conformarsi ai requisiti minimi della presente direttiva. In linea con l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e in aggiunta alle misure previste o adottate a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero promuovere in via prioritaria il controllo degli inquinanti alla fonte per prevenire l’inquinamento dei corpi idrici recettori. In particolare, gli Stati membri dovrebbero adottare misure preventive per limitare il rischio che le microplastiche rilasciate intenzionalmente e non intenzionalmente raggiungano le acque reflue urbane e i fanghi.

A seconda della situazione le misure più rigorose possono comprendere, tra le altre cose, la realizzazione di reti fognarie, l’elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane o l’applicazione del trattamento secondario, terziario o quaternario alle acque reflue urbane anche per gli agglomerati o gli impianti di trattamento che non raggiungono le soglie di a.e. al di sopra delle quali scattano gli obblighi standard. Le misure possono altresì comprendere un trattamento più avanzato di quello necessario per conformarsi ai requisiti minimi o della disinfezione delle acque reflue urbane necessaria per ottemperare alla direttiva 2006/7/CE.

Il traguardo 6.2 dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 sull’acqua pulita e i servizi igienico-sanitari obbliga gli Stati membri a ottenere, entro il 2030, l’accesso a servizi igienico-sanitari adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e ragazze e delle persone in situazioni di vulnerabilità. Le strutture igienico-sanitarie dovrebbero consentire la gestione e lo smaltimento sicuri di urine e feci umane, nonché del sangue mestruale, come pure la sostituzione dei prodotti mestruali. Inoltre, il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l’acqua e i servizi igienico-sanitari. In tale contesto, conformemente alle raccomandazioni contenute negli orientamenti dell’OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute23 e al protocollo su acqua e salute della convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, firmata a Londra il 17 giugno 1999, è opportuno che gli Stati membri si occupino della questione dell’accesso ai servizi igienico-sanitari a livello nazionale. Dovrebbero farlo mediante azioni che garantiscano l’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, ad esempio realizzando strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici, incoraggiando a mettere a disposizione gratuitamente strutture igienico-sanitarie adeguate nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici o rendendole economicamente accessibili a tutti e tutte, compresi tutti i tipi di strutture e servizi, quali servizi igienici con acqua corrente e a secco. Dovrebbero essere gestite in modo sicuro, il che significa che dovrebbero essere universalmente accessibili, ove opportuno, in ogni momento anche a chi ha esigenze particolari come i bambini, gli anziani, le persone con disabilità e i senzatetto, ubicate in modo da garantire la massima sicurezza degli utenti e sicure da usare sotto il profilo igienico e tecnico. Il loro numero dovrebbe inoltre essere sufficiente a garantire che siano soddisfatte le esigenze delle persone e che i tempi di attesa non siano irragionevoli. Il numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici dovrebbe essere stabilito a un livello adeguato, tenendo conto del principio di sussidiarietà.

La comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo «Un’Unione dell’uguaglianza: quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom» ha preso atto della situazione specifica delle culture minoritarie quali Rom e Travellers, stanziali o meno, in particolare della mancanza di accesso ai servizi igienico-sanitari, esortando ad aumentare la parità di accesso effettiva ai servizi essenziali. In generale è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili o ai gruppi che sono emarginati a causa di fattori connessi alla situazione socioeconomica, all’etnia, alla sessualità, al genere, alla disabilità, alla mancanza di fissa dimora, allo status giuridico, alla convinzione religiosa o ad altri motivi, adottando le misure necessarie a garantirne l’accesso ai servizi igienico-sanitari. È importante che l’identificazione di tali gruppi sia coerente con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio24. Le misure volte a migliorare l’accesso dei gruppi vulnerabili ed emarginati ai servizi igienico-sanitari possono consistere tra le altre cose nel mettere a disposizione, a titolo gratuito o a prezzi modici, strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici e privati, come pure negli edifici della pubblica amministrazione, migliorare o mantenere i collegamenti a sistemi adeguati di raccolta delle acque reflue urbane e informare sulle strutture igienico-sanitarie più vicine.

Secondo gli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani riguardanti l’acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari, è necessario prestare particolare attenzione alle esigenze di donne e ragazze, che quando accedono a strutture igienico-sanitarie fuori casa sono particolarmente esposte e a rischio di attacchi, violenza sessuale e di genere, molestie e altre minacce alla loro sicurezza. Ciò è in linea con le conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell’acqua, adottate il 19 novembre 2018, che ribadiscono l’importanza di integrare la prospettiva di genere nella diplomazia dell’acqua. È pertanto opportuno che gli Stati membri riservino un’attenzione particolare alle donne e alle ragazze in quanto gruppo vulnerabile e adottino le misure necessarie per migliorare o mantenere il loro accesso sicuro ai servizi igienico-sanitari.

La valutazione ha concluso che la gestione dei fanghi potrebbe essere migliorata per allinearla maggiormente ai principi dell’economia circolare e della gerarchia dei rifiuti, come definita all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25. Le azioni finalizzate a monitorare meglio e ridurre alla fonte l’inquinamento da scarichi non domestici contribuiranno a migliorare la qualità dei fanghi prodotti e garantirne l’uso sicuro in agricoltura. Per assicurare che i nutrienti, tra cui il fosforo in quanto sostanza critica, siano recuperati dai fanghi in modo corretto e sicuro, è opportuno stabilire un tasso minimo mista di riutilizzo e riciclaggio a livello dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere se riutilizzare o riciclare, o entrambi, le acque reflue urbane o i fanghi, o entrambi, per recuperare il fosforo. Il tasso minimo combinato di riutilizzo e riciclaggio dovrebbe tenere conto del contenuto di fosforo presente nei fanghi, che può variare da una zona all’altra. Dovrebbe inoltre tenere conto del livello di saturazione di ciascun mercato nazionale, ad esempio della disponibilità di altre fonti di fosforo da fonti organiche, ad esempio l’allevamento di bestiame, nonché delle possibilità di assorbimento in agricoltura. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a monitorare i microinquinanti presenti nei fanghi, in particolare quando esiste un rischio di accumulo di microinquinanti nei fanghi e quando questi sono riutilizzati in agricoltura, al fine di migliorare le conoscenze sulla loro presenza e proteggere l’ambiente e la salute umana. Il recupero corretto e sicuro dei nutrienti e il loro riutilizzo in agricoltura dovrebbero essere incoraggiati con l’obiettivo di sostenere la resilienza e la sostenibilità del settore agricolo e contribuire all’autonomia strategica dell’industria dei concimi dell’Unione. In tale contesto, gli Stati membri, tenendo conto delle opzioni di valorizzazione nazionali e locali, dovrebbero adottare misure volte a incoraggiare la produzione e l’acquisto di nutrienti recuperati dalle acque reflue urbane e dai fanghi. Nel riutilizzo dei fanghi in agricoltura è necessario prestare particolare attenzione alle microplastiche. Quando i fanghi sono riutilizzati in agricoltura si dovrebbe pertanto procedere al monitoraggio sistematico delle microplastiche. Queste informazioni sono indispensabili per la gestione sicura dei fanghi in agricoltura e per qualsiasi eventuale revisione della pertinente politica dell’Unione.

Servono controlli adeguati per verificare la conformità alle nuove prescrizioni della presente direttiva riguardanti i microinquinanti, l’inquinamento non domestico, la neutralità energetica, gli scolmi causati da piogge molto intense e il deflusso urbano. I controlli dovrebbero essere effettuati, ove tecnicamente fattibile e opportuno, anche con l’ausilio di strumenti digitali. In particolare, per la gestione operativa delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane l’uso di strumenti digitali dovrebbe essere preso in considerazione in modo sistematico. Per verificare la conformità del trattamento quaternario in termini di riduzione dei microinquinanti negli scarichi di acque reflue urbane è sufficiente controllare una serie limitata di microinquinanti rappresentativi. La frequenza dei controlli dovrebbe basarsi sulle migliori prassi odierne attualmente in uso in Svizzera. Nell’interesse dell’efficacia di costo, gli obblighi dovrebbero essere adattati in funzione delle dimensioni dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane e dell’agglomerato. Ai fini di tali controlli, la presente direttiva prevede l’effettuazione di campionamenti. Ogniqualvolta è effettuato il campionamento, è prelevato un campione sia ali punti di ingresso che ai punti di scarico dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane. I controlli forniranno inoltre dati per il quadro generale di monitoraggio ambientale istituito nell’ambito dell’8o programma di azione per l’ambiente26, contribuendo nello specifico al quadro di monitoraggio e prospettive sull’inquinamento zero alla sua base, definito nella comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo».

Le microplastiche e i microinquinanti pertinenti dovrebbero essere monitorati, se del caso, negli scarichi di scolmi causati da piogge molto intense e negli scarichi di deflusso urbano provenienti da reti separate con un programma di campionamento rappresentativo che consenta una stima della concentrazione ai fini della modellizzazione della qualità delle acque. Le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere monitorate, se del caso, per mezzo di analisi, calcoli o modellizzazioni.

Per garantire la protezione dell’ambiente e l’adozione di misure adeguate nell’ambito di qualsiasi valutazione del rischio da effettuare per l’attuazione della presente direttiva e di altre normative dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero monitorare un’ampia gamma di inquinanti ai punti di ingresso e ai punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per evitare oneri inutili, dovrebbero essere monitorati solo gli inquinanti che si prevede possano essere presenti nelle acque reflue urbane, tenendo conto dell’ampia varietà di inquinanti che potrebbero raggiungere gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, anche provenienti da fonti di acque reflue non domestiche. Gli Stati membri dovrebbero poter ridurre la frequenza del monitoraggio, se nell’ambito di campagne di campionamento consecutive non sono individuati inquinanti. Più specificamente, dati recenti indicano la presenza di PFAS nelle acque reflue urbane, talvolta in concentrazioni elevate. I dati scientifici più recenti mostrano che le sostanze PFAS costituiscono un rischio per l’ambiente e la salute pubblica a causa della loro persistenza. È pertanto essenziale comprendere meglio in che modo le PFAS arrivano nell’ambiente e monitorarle ai punti di ingresso e ai punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale monitoraggio dovrebbe iniziare in primo luogo quando gli scarichi raggiungono i bacini idrografici utilizzati per la captazione di acqua potabile, a causa dei rischi elevati di esposizione alle PFAS e dell’impatto di tali sostanze sulla salute.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e sfruttare meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione, è opportuno migliorare e semplificare la comunicazione riguardo all’attuazione della presente direttiva eliminando l’obbligo in capo agli Stati membri di riferire alla Commissione ogni due anni e quello in capo alla Commissione di pubblicare relazioni biennali. Tali obblighi dovrebbero essere sostituiti dall’obbligo per gli Stati membri di migliorare, con il sostegno dell’AEA, le serie nazionali esistenti di dati standardizzati istituite a norma della direttiva 91/271/CEE e di aggiornarle periodicamente. La Commissione utilizzerà tali serie di dati migliorate per verificare il rispetto della presente direttiva. È opportuno che il modello di comunicazione sia elaborato dall’AEA in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione e l’AEA dovrebbero avere accesso alle banche dati nazionali. Per garantire la completezza delle informazioni riguardo all’applicazione della presente direttiva, le serie di dati dovrebbero includere informazioni sulla conformità degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti di trattamento (conformità/non conformità, carichi e concentrazioni degli inquinanti scaricati), sul livello di conseguimento degli obiettivi di neutralità energetica, sulle emissioni di gas a effetto serra degli impianti di trattamento che trattano un carico di 10000 a.e. e oltre sulle misure adottate dagli Stati membri in relazione agli scolmi causati da piogge molto intense e al deflusso urbano, all’accesso ai servizi igienico-sanitari e al trattamento nei sistemi individuali. Dovrebbe inoltre essere garantita piena coerenza con il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio27 al fine di ottimizzare l’uso dei dati e favorire la trasparenza assoluta. Le informazioni raccolte attraverso tale serie di dati dovrebbero favorire il confronto e lo scambio di migliori prassi a livello dell’Unione per quanto riguarda le prestazioni degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. L’onere amministrativo della fornitura di informazioni e dati al pubblico dovrebbe in ogni momento essere tale da rispettare il principio di proporzionalità.

L’attuazione della direttiva 91/271/CEE è finanziata mediante tariffe idriche e bilanci pubblici, compresi i finanziamenti dell’Unione. In futuro, la responsabilità estesa del produttore dovrebbe essere tale da garantire che i costi del trattamento quaternario siano sostenuti almeno in parte dalle industrie interessate, con l’integrazione di altri tipi di finanziamento. In passato, l’attuazione della direttiva 91/271/CEE è stata sostenuta in modo sostanziale anche dalla politica di coesione dell’Unione e dai programmi nell’ambito di Orizzonte 2020 e LIFE. Per garantire un’attuazione tempestiva e corretta della presente direttiva, è essenziale che gli Stati membri istituiscano un programma nazionale di attuazione che comprenda una programmazione a lungo termine degli investimenti necessari e una strategia di finanziamento. Tali programmi nazionali di attuazione dovrebbero essere comunicati alla Commissione. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, è opportuno che tale obbligo non si applichi agli Stati membri in cui oltre il 95 % degli agglomerati è conforme agli obblighi principali di trattare e raccogliere le acque reflue. Per continuare ad attuare la presente direttiva, la Commissione dovrebbe pertanto prendere in considerazione i programmi nazionali di attuazione comunicati dagli Stati membri per la preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale e di quelli susseguenti e gli Stati membri dovrebbero istituire senza indugio il necessario sistema di responsabilità estesa del produttore.

Quello della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane è un settore specifico che opera come mercato vincolato, nel quale le imprese pubbliche e le piccole imprese sono collegati alla rete fognaria senza poter scegliere il proprio gestore. È dunque importante assicurare l’accesso del pubblico agli indicatori fondamentali di prestazione dei gestori, quali il livello di trattamento conseguito, i costi del trattamento, l’energia consumata e generata, le relative emissioni di gas a effetto serra e l’impronta di carbonio. Per sensibilizzare il pubblico circa le implicazioni del trattamento delle acque reflue urbane, è opportuno fornire in modo facilmente accessibile, ad esempio in fattura, le informazioni chiave sui costi annuali di raccolta e trattamento per famiglia, quantomeno negli agglomerati con oltre 10000 a.e. e preferibilmente in quello con oltre 1000 a.e.; altre informazioni dettagliate dovrebbero essere accessibili online in modo facilmente fruibile, sul sito web del gestore o dell’autorità competente.

La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28 garantisce il diritto di accesso all’informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»)29. La convenzione di Aarhus prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all’accesso alle informazioni e agli accordi di condivisione dei dati integrino la direttiva 2003/4/CE stabilendo l’obbligo di rendere pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile, informazioni sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane, senza creare un regime giuridico distinto.

Onde assicurare l’efficacia della presente direttiva e il conseguimento del suo obiettivo di proteggere la salute pubblica nell’ambito della politica ambientale dell’Unione, occorre fare in modo che le persone fisiche o giuridiche o, se del caso, le relative organizzazioni debitamente costituite possano avvalersi della presente direttiva in sede di procedimenti giudiziari e che gli organi giurisdizionali nazionali possano considerarla un elemento del diritto dell’Unione al fine, tra l’altro, di riesaminare le decisioni di un’autorità nazionale, ove opportuno. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell’ambito del diritto dell’Unione. L’articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede altresì che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Ciò dovrebbe avvenire in conformità delle norme nazionali, senza privare di effetto la disposizione sull’indennizzo. Inoltre, in conformità della convenzione di Aarhus, è opportuno che il pubblico interessato abbia accesso alla giustizia per poter contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone.

Per adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare determinate parti degli allegati in relazione all’adeguamento del monitoraggio ai metodi di monitoraggio più avanzati, anche allo scopo di un uso ottimale degli strumenti digitali e tenendo conto dei pertinenti metodi utilizzati in altro diritto pertinente dell’Unione, e in relazione alla valutazione dei risultati per i requisiti relativi al trattamento terziario e quaternario e i requisiti per le regolamentazioni e le autorizzazioni specifiche preventive per lo scarico di acque reflue non domestiche nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché al fine di integrare la presente direttiva specificando il tasso minimo combinato di riutilizzo e riciclaggio del fosforo proveniente dai fanghi e dalle acque reflue urbane, tenendo conto delle tecnologie e delle risorse disponibili così come della fattibilità economica per il recupero di fosforo e aggiornando le informazioni comunicate al pubblico online e alle famiglie. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201630. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di norme sulla progettazione dei sistemi individuali, per la definizione del formato della comunicazione e del livello di dettaglio delle informazioni in relazione ai sistemi individuali, per stabilire il formato e il metodo della valutazione del rischio da utilizzare nel contesto del trattamento quaternario, per l’adozione di metodi di monitoraggio e valutazione degli indicatori per il trattamento quaternario e degli obiettivi concernenti la neutralità energetica, per la definizione di condizioni e criteri comuni di applicazione delle esenzioni dalla responsabilità estesa del produttore per taluni prodotti, per l’elaborazione di metodologie finalizzate a sostenere lo sviluppo di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane, per la messa a punto di indicatori alternativi concernenti l’obiettivo indicativo basato sul carico di riduzione dell’inquinamento, fondati ad esempio sul volume, sul numero di eventi di scolmi causati da piogge molto intense, sul volume del deflusso urbano scaricato, o altri indicatori alternativi pertinenti, e per stabilire una frequenza minima di campionamento e metodologie per la misurazione della resistenza agli antimicrobici, le emissioni di gas a effetto serra dirette e indirette e le microplastiche nelle acque reflue urbane e nei fanghi, per stabilire un elenco minimo di inquinanti pertinenti che potrebbero essere rilevati nelle acque reflue urbane, compresa una metodologia per individuare gli inquinanti pertinenti che potrebbero essere rilevati nelle acque reflue urbane e criteri per rivedere l’esclusione di alcuni inquinanti da monitorare, per l’istituzione di una metodologia armonizzata volta a misurare il «totale delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)» e la «somma delle sostanze per-e polifluoroalchiliche (PFAS)» nelle acque reflue urbane, come pure per l’adozione del formato e delle modalità di presentazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall’AEA sull’attuazione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio31.

È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e, a seconda dei casi, dovrebbero tenere conto della situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.

La Commissione è tenuta a effettuare, a norma dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull’esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, sulle eventuali raccomandazioni dell’OMS disponibili, nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici. La valutazione dovrebbe prestare particolare attenzione all’analisi dell’adeguatezza dei parametri di salute pubblica utilizzati nella sorveglianza delle acque reflue urbane, all’analisi dei valori aggiunti di un monitoraggio obbligatorio dei parametri di sanità pubblica, all’analisi dell’eventuale necessità di adeguare l’elenco dei prodotti cui si devono applicare i sistemi di responsabilità estesa del produttore, comprese le condizioni per le esenzioni, all’analisi dei possibili impatti sul funzionamento del mercato interno delle aliquote di contributo potenzialmente diverse per i produttori fissate dagli Stati membri, all’analisi della fattibilità e dell’adeguatezza dello sviluppo di un sistema di responsabilità estesa del produttore per i prodotti che generano PFAS e microplastiche, all’analisi del valore aggiunto e dell’adeguatezza di richiedere piani nazionali obbligatori di riutilizzo dell’acqua che includano obiettivi e misure nazionali, alla valutazione dell’obiettivo della neutralità energetica al fine di analizzare la fattibilità tecnica ed economica e i benefici ambientali e climatici di raggiungere un maggior livello di autonomia energetica del settore, alla valutazione delle possibilità di misurare le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra prodotte dal settore delle acque reflue urbane, alla valutazione della possibilità di conseguire la neutralità climatica del settore del trattamento delle acque reflue urbane, e del tempo necessario per conseguirla, nonché alla fattibilità e all’appropriatezza di fissare tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio a livello dell’Unione per l’azoto proveniente dai fanghi o dalle acque reflue urbane, o da entrambi.

La direttiva 91/271/CEE prevede scadenze specifiche per Mayotte in virtù della sua inclusione nel 2014 come regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 TFUE. In relazione a Mayotte è pertanto opportuno differire l’applicazione degli obblighi di realizzare reti fognarie e applicare il trattamento secondario alle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 2000 a.e. o più.

È opportuno considerare la situazione specifica di Mayotte e delle altre regioni ultraperiferiche dell’Unione, elencate all’articolo 349 TFUE, che prevede misure specifiche a sostegno di tali regioni. Per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane di questi territori, occorre prestare particolare attenzione alla difficile topografia e all’insularità di tali territori.

Per garantire la continuità della protezione dell’ambiente, è importante che gli Stati membri mantengano almeno il livello attuale di trattamento terziario fino a quando diventeranno applicabili i nuovi obblighi di riduzione del fosforo e dell’azoto. Fino ad allora è pertanto opportuno che continui ad applicarsi l’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la protezione dell’ambiente e della salute pubblica, fare progressi nel raggiungimento della neutralità climatica delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, il miglioramento dell’accesso ai servizi igienico-sanitari e la sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È opportuno che l’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 91/271/CEE. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende da tale direttiva.

È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui alla parte B dell’allegato VII,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane, allo scopo di proteggere l’ambiente e la salute umana, in conformità all’approccio One Health, riducendo progressivamente le emissioni di gas a effetto serra a livelli sostenibili, migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque e contribuendo alla transizione verso un’economia circolare. Essa stabilisce inoltre norme sull’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e sull’attuazione del principio «chi inquina paga».

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «acque reflue urbane»: le acque seguenti:

    1. a) acque reflue domestiche;

    2. b) miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche;

    3. c) miscuglio di acque reflue domestiche e deflusso urbano;

    4. d) miscuglio di acque reflue domestiche, non domestiche e deflusso urbano;

  2. 2) «acque reflue domestiche»: acque reflue provenienti da insediamenti, servizi e istituzioni di tipo residenziale derivanti prevalentemente dal metabolismo umano o da attività domestiche, o da entrambi;

  3. 3) «acque reflue non domestiche»: acque reflue, diverse dalle acque reflue domestiche e dal deflusso urbano, scaricate da edifici adibiti ad attività commerciali o industriali o economiche;

  4. 4) «agglomerato»: area in cui la popolazione espressa in abitanti equivalenti, combinata o meno con le attività economiche, è sufficientemente concentrata da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso uno o più impianti di trattamento di acque reflue urbane o verso uno o più punti di scarico finali;

  5. 5) «deflusso urbano»: precipitazione in agglomerati, raccolta in reti fognarie miste o separate;

  6. 6) «scolmo causato da piogge molto intense»: scarico in corpi idrici recettori di acque reflue urbane non trattate provenienti da reti fognarie miste a causa di precipitazione o avaria del sistema;

  7. 7) «rete fognaria»: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

  8. 8) «rete fognaria mista»: singola rete fognaria che raccoglie e convoglia le acque reflue urbane, compreso il deflusso urbano;

  9. 9) «rete fognaria separata»: rete fognaria che raccoglie e convoglia separatamente uno dei tipi di acque di scarico seguenti:

    1. a) acque reflue domestiche;

    2. b) acque reflue non domestiche;

    3. c) un miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche;

    4. d) deflusso urbano;

  10. 10) «1 abitante equivalente» o «(1 a.e.)» il carico organico biodegradabile al giorno, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;

  11. 11) «trattamento primario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico o chimico, o entrambi, che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in ingresso sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in ingresso siano ridotti almeno del 50 %;

  12. 12) «trattamento secondario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria o un altro processo che riduce la materia organica biodegradabile proveniente dalle acque reflue urbane;

  13. 13) «trattamento terziario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che riduce l’azoto o il fosforo, o entrambi, ivi presenti;

  14. 14) «trattamento quaternario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che riduce un ampio spettro di microinquinanti ivi presenti;

  15. 15) «fango»: residuo organico e inorganico derivante dal trattamento delle acque reflue urbane da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane, esclusi sabbia, grasso, altri detriti e altri scarti di grigliatura e residui della fase di pretrattamento;

  16. 16) «eutrofizzazione»: l’arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell’azoto o del fosforo, o di entrambi, che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque interessate;

  17. 17) «microinquinante»: sostanza definita all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1, compresi i relativi prodotti di decomposizione, solitamente presente nell’ambiente acquatico, nelle acque reflue urbane o nei fanghi, che può essere considerata pericolosa per l’ambiente o la salute umana in base ai criteri pertinenti di cui all’allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, anche a basse concentrazioni;

  18. 18) «rapporto di diluizione»: rapporto tra la media sugli ultimi cinque anni della portata annua dei corpi idrici recettori presso il punto di scarico e la media sugli ultimi cinque anni del volume annuo di scarico delle acque reflue urbane nelle acque superficiali;

  19. 19) «produttore»: fabbricante, importatore o distributore che immette prodotti sul mercato di uno Stato membro a titolo professionale, anche per mezzo di contratti a distanza come definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2;

  20. 20) «organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore»: organizzazione riconosciuta a livello nazionale istituita per consentire ai produttori di adempiere agli obblighi loro imposti agli articoli 9 e 10;

  21. 21) «servizi igienico-sanitari»: strutture e servizi per la gestione e lo smaltimento sicuro, igienico, protetto e socialmente e culturalmente accettabile di urine e feci umane e per la sostituzione e lo smaltimento di prodotti mestruali, in maniera rispettosa della vita privata e della dignità;

  22. 22) «resistenza agli antimicrobici»: capacità dei microrganismi di sopravvivere o crescere in presenza di una concentrazione di agente antimicrobico generalmente sufficiente a inibire o uccidere microrganismi della stessa specie;

  23. 23) «One Health»: One Health definito all’articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  24. 24) «pubblico interessato»: pubblico che subisce o può verosimilmente subire gli effetti dell’adozione di una decisione per l’attuazione degli obblighi stabiliti all’articolo 6, 7 o 8 della presente direttiva, o che ha un interesse rispetto a tale adozione di decisioni; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente o della salute umana e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di interesse;

  25. 25) «supporto per biomasse»: qualsiasi supporto, di solito in plastica, usato per lo sviluppo dei batteri necessari per il trattamento delle acque reflue urbane;

  26. 26) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;

  27. 27) «carico»: la quantità di materia organica biodegradabile misurata come BOD5 nelle acque reflue urbane, espressa in a.e., o di qualsiasi inquinante o nutriente, espresso in unità di massa per tempo;

  28. 28) «sistema individuale»: una struttura igienico-sanitaria che raccoglie, stocca, tratta o smaltisce le acque reflue domestiche, provenienti da edifici o parti di edifici non collegati a una rete fognaria.

Art. 3 Reti fognarie e calcolo del carico di un agglomerato

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati con 2000 a.e. o più rispettino le prescrizioni seguenti:

  1. a) sono provvisti di reti fognarie;

  2. b) tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché gli agglomerati con un numero di a.e. di 1000 o più ma inferiore a 2000 rispettino le prescrizioni del paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2035.

Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di:

  1. a) 8 anni qualora al 1o gennaio 2025:

    1. i) meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma è provvisto di reti fognarie; o

    2. ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma è raccolto in reti fognarie;

  2. b) 10 anni qualora al 1o gennaio 2025:

    1. i) meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o

    2. ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie.

Bulgaria, Croazia e Romania possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di:

  1. a) 12 anni qualora al 1o gennaio 2025:

    1. i) meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o

    2. ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie;

  2. b) 14 anni qualora al 1o gennaio 2025:

    1. i) meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o

    2. ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie.

Laddove deroghino al termine di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché il loro primo programma nazionale di attuazione di cui all’articolo 23 comprenda:

  1. a) il numero di agglomerati con un numero di a.e. di 1000 o più ma inferiore a 2000 privi di reti fognarie complete al 1o gennaio 2025; e

  2. b) un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro le scadenze prorogate; e

  3. c) le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga delle scadenze di cui al primo comma.

Le proroghe delle scadenze di cui al primo comma si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo o terzo comma e al quarto comma. Nel caso in cui le condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il 31 luglio 2028.

3. Il carico di un agglomerato espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo generato in tale agglomerato nel corso dell’anno escludendo situazioni meteorologiche inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

4. Le reti fognarie soddisfano i requisiti pertinenti dell’allegato I, parte A.

Art. 4 Sistemi individuali

1. Gli Stati membri possono derogare all’articolo 3, solo se la realizzazione di una rete fognaria o il collegamento a essa non sono giustificati perché non presenterebbero vantaggi dal punto di vista ambientale o della salute umana, non sarebbero tecnicamente fattibili o comporterebbero costi eccessivi. Se derogano all’articolo 3, gli Stati membri provvedono affinché negli agglomerati con 1000 a.e. o più, o in parte di essi, siano usati sistemi individuali per la raccolta, lo stoccaggio e, se del caso, il trattamento delle acque reflue urbane.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali di cui al paragrafo 1 siano tali da realizzare un livello di protezione e dell’ambiente e della salute umana pari al trattamento secondario e terziario di cui agli articoli 6 e 7.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi individuali che sono usati in agglomerati di 1000 a.e. o più siano registrati in un registro. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o qualsiasi altro organismo autorizzato a livello nazionale, regionale o locale effettuino ispezioni periodiche, o attività periodiche di verifica o controllo di tali sistemi con altri mezzi, sulla base di un approccio basato sul rischio.

4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare i requisiti minimi per:

  1. a) la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali di cui ai paragrafi 1 e 2; e

  2. b) le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 3, compresa la fissazione di una frequenza minima per tali ispezioni in funzione del tipo di sistema individuale e sulla base di un approccio basato sul rischio.

Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 2 gennaio 2028 secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

I requisiti relativi alla progettazione di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo non si applicano ai sistemi individuali di cui al paragrafo 1 che sono stati istituiti prima del 1o gennaio 2025.

5. Gli Stati membri che usano sistemi individuali per raccogliere e/o trattare oltre il 2 % del carico di acque reflue urbane a livello nazionale provenienti da agglomerati con 2000 a.e. o più forniscono alla Commissione una motivazione dell’uso di tali sistemi. La motivazione:

  1. a) dimostra che sussistono le condizioni per l’uso dei sistemi individuali stabilite al paragrafo 1;

  2. b) descrive le misure adottate conformemente ai paragrafi 2 e 3;

  3. c) dimostra il rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 4 se la Commissione ha esercitato le competenze di esecuzione a norma del medesimo paragrafo;

  4. d) dimostra che l’uso dei sistemi individuali non impedisce agli Stati membri di rispettare gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Art. 5 Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane

1. Entro il 31 dicembre 2033 gli Stati membri provvedono affinché per le aree di drenaggio degli agglomerati con 100000 a.e. o più sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.

2.

Entro sei mesi dopo il primo aggiornamento del piano di gestione dei bacini idrografici prodotto a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE dopo il 1o gennaio 2025 ma non oltre il 22 giugno 2028, gli Stati membri redigono un elenco degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000 e 100000 ai quali, considerati i dati storici, la modellizzazione e le proiezioni climatiche allo stato dell’arte, comprese le variazioni stagionali, nonché le pressioni antropogeniche e la valutazione degli impatti effettuata nel quadro del piano di gestione dei bacini idrografici, si applica una o più delle condizioni seguenti:

  1. a) gli scolmi causati da piogge molto intense rappresentano un rischio per l’ambiente o la salute umana;

  2. b) gli scolmi causati da piogge molto intense rappresentano oltre il 2 % del carico annuo di acque reflue urbane raccolte dei parametri di cui tabella 1 e, se del caso, tabella 2, calcolato sulla portata in condizioni di tempo asciutto;

  3. c) gli scolmi causati da piogge molto intense impediscono di soddisfare uno dei requisiti seguenti:

    1. i) requisiti fissati a norma dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2020/2184;

    2. ii) requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2006/7/CE;

    3. iii) requisiti stabiliti all’articolo 3 della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4;

    4. iv) obiettivi ambientali sanciti all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;

    5. v) requisiti stabiliti all’articolo 1 della direttiva 2008/56/CE;

    6. vi) requisiti stabiliti all’articolo 3 della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5;

  4. d) sono stati individuati punti pertinenti in reti fognarie separate in cui si prevede che il deflusso urbano sia inquinato in modo tale che il suo scarico nei corpi idrici recettori possa essere considerato un rischio per l’ambiente o la salute umana o impedisca il rispetto di uno dei requisiti o obiettivi ambientali di cui alla lettera c).

Gli Stati membri riesaminano l’elenco di cui al primo comma ogni sei anni dopo la sua redazione e all’occorrenza lo aggiornano.

3. Entro il 31 dicembre 2039 gli Stati membri provvedono affinché per le aree di drenaggio degli agglomerati di cui al paragrafo 2 sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.

4. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

5. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane includono almeno gli elementi di cui all’allegato V e danno priorità, ove possibile, a soluzioni per le infrastrutture verdi e blu.

6.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare:

  1. a) metodologie per l’individuazione delle misure di cui all’allegato V, punto 3;

  2. b) metodologie per la determinazione di indicatori alternativi per verificare il conseguimento dell’obiettivo indicativo di riduzione dell’inquinamento di cui all’allegato V, punto 2, lettera a);

  3. c) il formato dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane da mettere a disposizione della Commissione su richiesta, conformemente al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 2 gennaio 2028 secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano riesaminati almeno ogni sei anni dopo la loro elaborazione e all’occorrenza aggiornati. A seguito di un aggiornamento dell’elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti piani integrati di gestione per gli agglomerati entro sei anni dalla loro inclusione nell’elenco.

Art. 6 Trattamento secondario

1.

Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue di agglomerati di 2000 a.e. o più soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento secondario di cui all’allegato I, parte B e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C. Fatta salva la possibilità di utilizzare metodi alternativi di cui all’allegato I, parte C, punto 1, il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all’allegato I, parte B e tabella 1, figura nell’allegato I, parte C e tabella 4.

Per gli agglomerati con un numero di a.e. di 2000 o più ma inferiore a 10000 che scaricano in acque costiere quali definite dalla direttiva 2000/60/CE e che applicano un trattamento appropriato conformemente all’articolo 7 della direttiva 91/271/CEE al 1o gennaio 2025, l’obbligo di cui al primo comma non si applica fino al 31 dicembre 2037.

2. Per gli agglomerati che scaricano acque reflue urbane in aree meno sensibili di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE al 1o gennaio 2025, gli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano a partire dal 31 dicembre 2037.

3.

Entro il 31 dicembre 2035, gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane di agglomerati con un numero di a.e. di 1000 o più ma inferiore a 2000 soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento secondario di cui all’allegato I, parte B e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C. Fatta salva la possibilità di utilizzare metodi alternativi di cui all’allegato I, parte C, punto 1, il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all’allegato I, parte B, tabella 1, figura nell’allegato I, parte C, tabella 4.

Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di:

  1. a) 8 anni qualora al 1o gennaio 2025:

    1. i) in meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi delle acque reflue urbane siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o

    2. ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1;

  2. b) 10 anni qualora al 1o gennaio 2025:

    1. i) in meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi delle acque reflue urbane siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o

    2. ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1.

Bulgaria, Croazia e Romania possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di:

  1. a) 12 anni qualora al 1o gennaio 2025:

    1. i) in meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi delle acque reflue urbane siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o

    2. ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1;

  2. b) 14 anni qualora al 1o gennaio 2025:

    1. i) in meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o

    2. ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1.

Qualora gli Stati membri deroghino ai termini di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché il loro primo programma nazionale di attuazione di cui all’articolo 23 comprenda:

  1. a) il numero di agglomerati con un numero di a.e. di 1000 o più ma inferiore a 2000 privi di trattamento secondario al 1o gennaio 2025; e

  2. b) un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro i termini prorogati; e

  3. c) le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino le proroghe dei termini di cui al primo comma.

Le proroghe dei termini di cui al primo comma si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo o terzo comma e al quarto comma. Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il 31 luglio 2028.

4.

Gli scarichi di acque reflue urbane possono essere sottoposti a un trattamento meno spinto di quello previsto ai paragrafi 1 e 3 fino al 31 dicembre 2045, se sono scaricati in:

  1. a) acque situate in regioni d’alta montagna, ossia superiore a un’altitudine di 1500 m, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace;

  2. b) acque marine profonde, ove tali scarichi di acque reflue urbane provengano da agglomerati con meno di 150000 a.e. situati in regioni ultraperiferiche meno popolate ai sensi dell’articolo 349 TFUE, dove la topografia e la geografia del territorio rendono difficile l’applicazione di un trattamento biologico efficace; o

  3. c) acque provenienti da piccoli agglomerati con un numero di a.e. compreso di 1000 o più ma inferiore a 2000, situate in regioni con clima freddo in cui è difficile applicare un trattamento biologico efficace date le basse temperature se la temperatura media trimestrale dell’acqua ai punti di ingresso è inferiore a 6 oC.

Il primo comma è applicato a condizione che gli Stati membri interessati forniscano alla Commissione studi dettagliati che dimostrino che tali scarichi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana e non incideranno sulla conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni di altro diritto dell’Unione pertinente.

5. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane nel corso dell’anno escludendo situazioni meteorologiche inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

Art. 7 Trattamento terziario

1.

Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane con un carico di 150000 a.e. o più e che non applicano il trattamento terziario al 1o gennaio 2025 soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento terziario in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 2, entro il:

  1. a) 31 dicembre 2033 per gli scarichi provenienti dal 30 % degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane:

  2. b) 31 dicembre 2036 per gli scarichi provenienti dal 70 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Entro il 31 dicembre 2039 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane con un carico di 150000 a.e. o più soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento terziario in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 2.

2.

Entro il 31 dicembre 2027 gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle aree del loro territorio sensibili all’eutrofizzazione. Con tale elenco indicano anche se le aree siano sensibili al fosforo o all’azoto, o a entrambi. Lo aggiornano ogni sei anni a decorrere dal 31 dicembre 2033.

L’elenco di cui al primo comma include le aree identificate nell’allegato II.

L’obbligo sancito al primo comma non si applica agli Stati membri che attuano sull’intero territorio il trattamento terziario in conformità al paragrafo 5.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane in provenienti da agglomerati con 10000 a.e o più soddisfino, prima dello scarico in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2, i requisiti pertinenti per il trattamento terziario di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, entro il:

  1. a) 31 dicembre 2033 per il 20 % di tali agglomerati;

  2. b) 31 dicembre 2036 per il 40 % di tali agglomerati;

  3. c) 31 dicembre 2039 per il 60 % di tali agglomerati;

  4. d) 31 dicembre 2045 per l’integrità di tali agglomerati.

4.

Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al paragrafo 3, lettera d), per un periodo massimo di otto anni a condizione che:

  1. a) almeno il 50 % degli agglomerati interessati non applichi il trattamento terziario conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure non sia conforme ai requisiti di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, di tale direttiva al 1o gennaio 2025; e

  2. b) il primo programma nazionale di attuazione presentato a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, comprenda:

    1. i) il numero di agglomerati di cui al paragrafo 3, privi di trattamento terziario conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure non conformi ai requisiti di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, di tale direttiva in data 1o gennaio 2025; e

    2. ii) un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro il termine prorogato; e

    3. iii) le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga del termine di cui al paragrafo 3, lettera d).

Le proroghe dei termini di cui al presente paragrafo hanno effetto solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma. Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il 31 luglio 2028. Tuttavia, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 150000 a.e. o più rispettano comunque i termini di cui al paragrafo 1.

5. Gli scarichi delle acque reflue urbane di cui ai paragrafi 1 e 3 soddisfano i requisiti pertinenti dell’allegato I, parte B e tabella 2, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C. La media annuale dei campioni per ciascun parametro di cui all’allegato I, tabella 2, è conforme ai rispettivi valori parametrici indicati nella medesima tabella.

6. Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in costruzione, in fase di profonda rinnovazione del loro trattamento terziario o commissionati dopo il 31 dicembre 2020 e prima del 1o gennaio 2025, i requisiti del parametro relativo all’azoto di cui al presente articolo si applicano al più tardi cinque anni dai termini di cui ai paragrafi 1 e 3.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’articolo 27 per modificare l’allegato I, parte C, al fine di adattare i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati per quanto riguarda il trattamento terziario al progresso scientifico e tecnico.

8. In deroga ai paragrafi 3 e 5, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che un singolo impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2 non deve essere soggetto alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 5 se può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari a:

  1. a) almeno 75 % per il fosforo totale e almeno 75 % per l’azoto totale dal 1o gennaio 2025;

  2. b) 82,5 % per il fosforo totale e 80 % per l’azoto totale entro il 31 dicembre 2039;

  3. c) 87,5 % per il fosforo totale e 82,5 % per l’azoto totale entro il 31 dicembre 2045.

9. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10000 a.e. o più, immessi nel bacino idrografico di un’area sensibile all’eutrofizzazione inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2, sono soggetti anche ai paragrafi 3, 5 e 8.

10. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2 dopo l’aggiornamento periodico a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 5 entro sette anni dall’inclusione nell’elenco.

11. Se il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che devono essere ristrutturati per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 3 a livello nazionale non è un numero intero, il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è arrotondato al numero intero più vicino. In caso di equidistanza tra due numeri interi, il numero è arrotondato per difetto.