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Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione del 6 settembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)1, in particolare l’articolo 126, paragrafo 1,

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare al fine di garantire che le partite di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni e destinate al consumo umano siano conformi, al momento del loro ingresso nell’Unione, alla legislazione dell’Unione in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Il regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare le condizioni per l’ingresso nell’Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci stabilite nel medesimo regolamento. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni supplementari, in particolare la possibilità di consentire l’ingresso di animali e merci esclusivamente da paesi terzi che figurano in elenchi compilati dalla Commissione a tale scopo. Tali prescrizioni supplementari comprendono garanzie della conformità:

alle misure di controllo su sostanze e categorie di residui negli animali e nelle merci destinati al consumo umano, conformemente alle direttive 96/23/CE2 e 96/22/CE3 del Consiglio;

alle disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio4;

ai principi e ai requisiti generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in materia di alimenti in generale, e di sicurezza alimentare in particolare, conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio5;

alle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6;

alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare, conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio7;

alle norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione8 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione9.

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione10 stabilisce tali prescrizioni supplementari e si applica dal 14 dicembre 2019. Esso non contempla le prescrizioni già stabilite nella direttiva 96/23/CE.

Attualmente i paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali e prodotti di origine animale in relazione alla normativa dell’Unione in materia di sanità pubblica sono inclusi e mantenuti in elenchi compilati sulla base di varie prescrizioni, tra cui l’esistenza di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti che preveda garanzie in materia di sorveglianza di determinate categorie di sostanze e dei loro residui e contaminanti, conformemente alle prescrizioni della direttiva 96/23/CE.

Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE con effetto dal 14 dicembre 2019 e ha previsto l’applicazione transitoria, fino al 14 dicembre 2022, di determinate disposizioni di tale direttiva.

Le prescrizioni supplementari da introdurre per garantire la conformità alle misure di controllo delle sostanze e delle categorie di residui negli animali e nelle merci destinati al consumo umano stabilite dalla direttiva 96/23/CE dovrebbero essere combinate con le prescrizioni supplementari già stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/625.

È pertanto opportuno stabilire tutte queste prescrizioni supplementari in un unico regolamento delegato, semplificandone così l’interpretazione e l’applicazione e migliorando la trasparenza per i paesi terzi.

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce prescrizioni per gli operatori del settore alimentare che fanno entrare prodotti di origine animale nell’Unione. Le prescrizioni supplementari per i controlli ufficiali di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto essere coerenti con quelle già stabilite nel regolamento (CE) n. 853/2004.

Nel definire le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano è opportuno fare riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio11, al fine di identificare chiaramente tali animali e merci.

L’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano dovrebbe essere consentito, sulla base di un’analisi del rischio, solo se i paesi terzi o le loro regioni di cui tali animali e merci sono originari possono garantire la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza di tali animali e merci e sono inclusi, conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, negli elenchi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione12.

Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche per determinati animali e merci destinati al consumo umano al fine di assicurare che i paesi terzi o le loro regioni forniscano garanzie in merito all’efficienza dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare in relazione a tali animali e merci. I paesi terzi o le loro regioni dovrebbero figurare negli elenchi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 solo dopo aver fornito prove e garanzie che gli animali e le merci originari di tali paesi terzi o loro regioni sono conformi alle prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (UE) 2017/625, al regolamento delegato (UE) 2019/624 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, o a prescrizioni riconosciute come equivalenti.

A norma dell’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione può subordinare la decisione di includere paesi terzi negli elenchi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 alla fornitura, da parte di tali paesi terzi, di adeguate prove e garanzie della conformità alle prescrizioni dell’Unione sull’uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti come pure della conformità delle partite di prodotti di origine animale e di prodotti composti destinate all’ingresso nell’Unione ai limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, ai livelli massimi di residui di antiparassitari e ai livelli massimi di contaminanti stabiliti nella legislazione dell’Unione. In questo modo si garantisce che tali animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti offrano lo stesso livello di protezione della salute previsto dalla legislazione dell’Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare.

Per garantire lo stesso livello di protezione della salute, dovrebbero essere fornite prove e garanzie mediante la presentazione di un piano di controllo delle sostanze farmacologiche, degli antiparassitari e dei contaminanti che soddisfi determinate prescrizioni stabilite nel presente regolamento. Per garantire la continua conformità a tali prescrizioni, dovrebbero essere presentati alla Commissione ogni anno piani di controllo aggiornati.

I paesi terzi possono essere inclusi nell’elenco di cui all’allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 anche se forniscono adeguate prove e garanzie che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti che entrano nell’Unione, sono originari di uno Stato membro o di un paese terzo che figura in un elenco di paesi terzi in cui esistono piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvati in relazione a tali animali destinati alla produzione di alimenti e prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti. Per beneficiare dell’inclusione in tale elenco dovrebbero essere fornite informazioni sulle procedure in vigore per assicurare la tracciabilità degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale in questione e per garantirne l’origine.

La legislazione dell’Unione stabilisce norme sull’uso di sostanze farmacologicamente attive e fissa limiti per i loro residui nei prodotti di origine animale conseguenti a tale uso. Gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, dovrebbero entrare nell’Unione solo da paesi terzi che garantiscono che i controlli sull’uso di sostanze farmacologicamente attive e sui loro residui nei prodotti di origine animale siano almeno equivalenti a quelli dei piani di controllo dell’Unione inclusi nei piani di controllo nazionali pluriennali di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione13 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione14. Le norme stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione15 dovrebbero applicarsi ai controlli ufficiali su tali sostanze e residui.

L’utilizzo di sostanze β-agoniste e di sostanze ad azione ormonica o tireostatica negli animali destinati alla produzione di alimenti nell’Unione è vietato a norma della direttiva 96/22/CE. Analogamente, il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione16 elenca nella tabella 2 del suo allegato le sostanze farmacologicamente attive il cui uso è vietato nell’Unione. Solo i paesi terzi che forniscono garanzie che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, sono conformi a tali disposizioni o a prescrizioni riconosciute come equivalenti dovrebbero essere autorizzati a far entrare nell’Unione tali animali e prodotti.

Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio17 stabilisce un programma coordinato di controllo dell’Unione concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, allo scopo di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della legislazione nell’UE. Tale programma di controllo dell’Unione è parte integrante dei programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che gli Stati membri devono stabilire. Gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, dovrebbero entrare nell’Unione solo da paesi terzi che garantiscono che i controlli sui residui di antiparassitari siano effettuati secondo gli stessi rigorosi criteri imposti agli Stati membri mediante i programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione18. È pertanto opportuno garantire che siano fornite prove, mediante un campionamento statisticamente rappresentativo, che i prodotti destinati all’ingresso nell’Unione sono conformi alla legislazione dell’Unione in materia di residui di antiparassitari.

Il regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione19 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione20 prevedono l’istituzione e il contenuto di piani di controllo dei contaminanti negli alimenti basati sul rischio. I prodotti di origine animale e i prodotti composti dovrebbero entrare nell’Unione solo da paesi terzi che garantiscono che siano effettuati controlli sui contaminanti per dimostrare che i prodotti di origine animale e i prodotti composti destinati all’ingresso nell’Unione sono conformi alla legislazione dell’UE in materia di contaminanti.

La decisione 2011/163/UE della Commissione21 stabilisce, conformemente alla direttiva 96/23/CE, un elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate specie animali o di determinati prodotti di origine animale.

In seguito all’abrogazione della direttiva 96/23/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione22 ha integralmente sostituito la decisione 2011/163/UE.

L’ingresso nell’Unione di partite di determinate merci destinate al consumo umano dovrebbe essere consentito solo se tali merci sono spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti che figurano nell’elenco redatto e aggiornato conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625. Al fine di garantire la conformità alle norme dell’Unione in materia di igiene alimentare, o a norme riconosciute come almeno equivalenti, è inoltre opportuno prevedere che, nel redigere e aggiornare tale elenco, il paese terzo debba fornire ulteriori garanzie rispetto a quelle di cui all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti i) e iv), del regolamento (UE) 2017/625.

Gli elenchi di stabilimenti di cui all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico al fine di garantire la trasparenza per gli operatori del settore alimentare e i consumatori. Per rafforzare tale trasparenza, gli Stati membri dovrebbero consentire l’ingresso di partite di animali e merci solo se i certificati ufficiali richiesti per tali partite in conformità delle norme pertinenti dell’Unione sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo dopo la pubblicazione degli elenchi in questione.

Non è necessario stabilire tali prescrizioni in materia di elenchi per le merci destinate al transito, dal momento che queste merci presentano un basso rischio in termini di sicurezza alimentare e non sono immesse in commercio nell’Unione. Tali prescrizioni non dovrebbero inoltre applicarsi agli stabilimenti che effettuano esclusivamente attività di produzione primaria, operazioni di trasporto, magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono condizioni di conservazione a temperatura controllata o produzione di prodotti altamente raffinati di origine animale di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

A norma del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione23 gli stabilimenti che producono germogli devono essere riconosciuti dalle autorità competenti conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004. Al fine di garantire la conformità alle norme dell’Unione in materia di igiene alimentare o a norme riconosciute come almeno equivalenti, l’ingresso di germogli nell’Unione dovrebbe essere consentito solo se essi sono prodotti in stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente al presente regolamento.

Al fine di garantire la conformità alle norme dell’Unione in materia di igiene alimentare o a norme riconosciute come almeno equivalenti, l’ingresso nell’Unione di prodotti provenienti da stabilimenti che producono carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene dovrebbe essere consentito solo se tali stabilimenti figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625. Le materie prime utilizzate per la fabbricazione di tali prodotti dovrebbero inoltre provenire da stabilimenti (macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca) che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625.

L’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi dovrebbe essere consentito solo da zone di produzione di paesi terzi o loro regioni che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni specifiche applicabili a tali prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, o a norme riconosciute come almeno equivalenti. La pubblicazione di tali elenchi dovrebbe assicurare agli operatori del settore alimentare e ai consumatori trasparenza in merito alle zone di produzione da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi.

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti della pesca dovrebbe essere consentito solo se tali partite sono spedite da, ottenute o preparate in, uno stabilimento a terra, navi reefer, navi officina o navi congelatrici battenti bandiera di un paese terzo che figura negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni dell’Unione e in particolare alle prescrizioni specifiche per i prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, o a norme riconosciute come almeno equivalenti. La pubblicazione di tali elenchi dovrebbe assicurare agli operatori del settore alimentare e ai consumatori trasparenza in merito alle navi i cui prodotti della pesca possono entrare nell’Unione.

Il rischio associato ai prodotti composti dipende dal tipo di ingredienti e dalle condizioni di conservazione di tali ingredienti. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni relative alle partite di prodotti composti, al fine di garantire che i prodotti composti che presentano un rischio entrino nell’Unione da paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. I prodotti composti che presentano un rischio sono quelli che contengono prodotti trasformati di origine animale, per i quali sono stabiliti requisiti specifici nell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 o per i quali è richiesto un piano di sorveglianza dei residui.

Dato il numero di notificazioni ricevute nell’ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le partite di determinati animali e merci destinate all’immissione in commercio per il consumo umano presentano un rischio maggiore di non conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza alimentare. Le singole partite di tali animali e merci dovrebbero pertanto essere soggette a certificazione individuale prima dell’ingresso nell’Unione. Tale certificazione contribuisce anche a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni pertinenti dell’Unione. A tale scopo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione24 stabilisce modelli di certificati sanitari o modelli di certificati ufficiali o entrambi. Le partite di tali animali e merci per le quali l’Unione non è la destinazione finale dovrebbero essere accompagnate da certificati sanitari o certificati ufficiali con un attestato di sanità animale, mentre un attestato di sanità pubblica non è necessario per tali animali e merci poiché non saranno immessi in commercio nell’Unione. Per quanto riguarda determinati prodotti composti che presentano un basso rischio, un attestato privato dell’operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell’Unione dovrebbe sostituire la certificazione in modo da garantire un approccio proporzionato e basato sul rischio.

I prodotti composti a lunga conservazione che presentano un rischio trascurabile, come quelli in cui gli unici prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale sono miglioratori alimentari, in particolare vitamina D3, additivi alimentari, enzimi alimentari o aromi alimentari, dovrebbero essere esenti dai controlli alle frontiere e dalle prescrizioni relative all’attestato privato.

Le disposizioni del presente regolamento mirano a sostituire interamente quelle del regolamento delegato (UE) 2019/625. Il regolamento delegato (UE) 2019/625 dovrebbe pertanto essere abrogato.

Poiché gli allegati I, II, III e IV della direttiva 96/23/CE cessano di applicarsi il 14 dicembre 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 15 dicembre 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.

2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 contemplano:

  1. a) l’identificazione di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano soggetti alle seguenti prescrizioni per l’ingresso nell’Unione:

    1. i) la prescrizione che tali animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provengano da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;

    2. ii) la prescrizione che tali animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano siano spediti da, e ottenuti o preparati in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625;

    3. iii) la prescrizione che ciascuna partita di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano sia accompagnata da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale o qualsiasi altra prova, quale un attestato privato, che ne attesti la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento;

  2. b) prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

  3. c) la prescrizione che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi siano spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625;

  4. d) prescrizioni per l’ingresso nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio dei seguenti prodotti specifici, oltre a quelle stabilite conformemente all’articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625:

    1. i) carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene;

    2. ii) molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi;

    3. iii) prodotti della pesca;

    4. iv) prodotti composti;

  5. e) prescrizioni supplementari per i certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e gli attestati privati che accompagnano gli animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano per l’ingresso nell’Unione;

  6. f) prescrizioni per l’uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e i loro residui e per i livelli di contaminanti e residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti, se tali animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti entrano nell’Unione da paesi terzi e sono destinati all’immissione in commercio nell’Unione e tali prescrizioni sono necessarie per garantire che tali animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti offrano un livello di protezione della salute umana equivalente a quello garantito dalle norme pertinenti dell’Unione in materia di sicurezza alimentare;

  7. g) la prescrizione che gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrino nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento mediante la presentazione di un piano di controllo.

3. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) agli animali e alle merci non destinati al consumo umano, ma si applica agli animali e alle merci la cui destinazione non è ancora stata decisa al momento dell’ingresso nell’Unione e qualora non sia ancora possibile escludere che siano destinati al consumo umano;

  2. b) agli animali e alle merci destinati al consumo umano solo per il transito attraverso l’Unione senza essere immessi in commercio;

  3. c) alle merci destinate al consumo umano ai fini del prelievo di campioni per l’analisi del prodotto e il controllo della qualità senza essere immesse in commercio.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «entrare nell’Unione» o «ingresso nell’Unione»: entrare nell’Unione europea o l’ingresso nell’Unione europea quali definiti all’articolo 3, punto 40), del regolamento (UE) 2017/625;

  2. 2) «partita»: partita quale definita all’articolo 3, punto 37), del regolamento (UE) 2017/625;

  3. 3) «animali»: animali quali definiti all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2017/625;

  4. 4) «merci»: merci quali definite all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2017/625;

  5. 5) «equivalente»: equivalente quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 852/2004;

  6. 6) «stabilimento»: stabilimento quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004;

  7. 7) «certificato ufficiale»: certificato ufficiale quale definito all’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) 2017/625;

  8. 8) «attestato ufficiale»: attestato ufficiale quale definito all’articolo 3, punto 28), del regolamento (UE) 2017/625;

  9. 9) «attestato privato»: un attestato firmato dall’operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell’Unione;

  10. 10) «immissione in commercio»: immissione sul mercato quale definita all’articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002;

  11. 11) «carni fresche»: carni fresche quali definite all’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  12. 12) «carni macinate»: carni macinate quali definite all’allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  13. 13) «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  14. 14) «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  15. 15) «carni separate meccanicamente»: carni separate meccanicamente quali definite all’allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  16. 16) «gelatina»: gelatina quale definita all’allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  17. 17) «collagene»: collagene quale definito all’allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  18. 18) «prodotti altamente raffinati di origine animale»: i prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  19. 19) «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  20. 20) «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  21. 21) «prodotto composto»: alimento contenente prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale;

  22. 22) «sostanza farmacologicamente attiva»: sostanza farmacologicamente attiva quale definita all’articolo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione1;

  23. 23) «contaminante»: contaminante quale definito all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio2;

  24. 24) «residui di antiparassitari»: residui di antiparassitari quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005;

  25. 25) «prodotti di origine animale»: prodotti d’origine animale quali definiti all’allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  26. 26) «piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti»: un piano di controllo sull’uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, sui livelli massimi di residui di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti negli animali destinati alla produzione di alimenti e nei prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti;

  27. 27) «insetti»: alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da insetti o loro parti, compreso qualsiasi stadio vitale degli insetti, destinati al consumo umano che, se del caso, sono autorizzati conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e figurano nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione4 («elenco dell’Unione dei nuovi alimenti»);

  28. 28) «transito»: transito quale definito all’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2017/625;

  29. 29) «carni di rettili»: parti commestibili, trasformate o non trasformate, ottenute da rettili d’allevamento, appartenenti alle specie Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus o Pelodiscus sinensis, che, se del caso, sono autorizzate conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti;

  30. 30) «lumache»: lumache quali definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, destinate al consumo umano;

  31. 31) «alimento»: alimento quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

  32. 32) «mangime» o «alimento per animali»: mangime o alimento per animali quale definito all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;

  33. 33) «audit»: audit quale definito all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2017/625;

  34. 34) «autorità competenti»: autorità competenti quali definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;

  35. 34 bis) «miele»: miele ai sensi della direttiva 2001/110/CE del Consiglio5, anche per quanto riguarda le principali varietà di miele;

  36. 34 ter) «prodotti dell’apicoltura»: miele, cera d’api, pappa reale, propoli o polline destinati al consumo umano;

  37. 35) «germogli»: germogli quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione5;

  38. 36) «produzione primaria»: produzione primaria quale definita all’articolo 3, punto 17), del regolamento (CE) n. 178/2002;

  39. 37) «macello»: macello quale definito all’allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  40. 38) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: centro di lavorazione della selvaggina quale definito all’allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  41. 39) «laboratorio di sezionamento»: laboratorio di sezionamento quale definito all’allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  42. 40) «zona di produzione»: zona di produzione quale definita all’allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  43. 41) «nave officina»: nave officina quale definita all’allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  44. 42) «nave congelatrice»: nave frigorifero quale definita all’allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  45. 43) «nave reefer»: nave attrezzata per la conservazione e il trasporto di merci pallettizzate o alla rinfusa in stive o camere a temperatura controllata;

  46. 44) «prodotti lattiero-caseari»: prodotti lattiero-caseari quali definiti all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  47. 45) «ovoprodotti»: ovoprodotti quali definiti all’allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  48. 46) «operatore del settore alimentare»: operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002;

  49. 47) «operatore»: operatore quale definito all’articolo 3, punto 29), del regolamento (UE) 2017/625;

  50. 48) «posto di controllo frontaliero»: posto di controllo frontaliero quale definito all’articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2017/625.

Capo II. Condizioni per l’ingresso nell’unione per quanto riguarda i paesi terzi di origine o le loro regioni

Art. 3 Animali destinati alla produzione di alimenti e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625

Le partite dei seguenti animali destinati alla produzione di alimenti e delle seguenti merci destinate al consumo umano entrano nell’Unione solo da un paese terzo o una sua regione che figura nell’elenco per tali animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:

  1. a) animali vivi per cui sono stati stabiliti i codici della nomenclatura combinata («codici NC») di cui all’allegato I, parte seconda, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali animali vivi sono animali destinati alla produzione di alimenti;

  2. b) prodotti di origine animale, compresi carni di rettili e insetti interi morti, parti di insetti o insetti trasformati, destinati al consumo umano, per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici:

    1. i) i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29; o

    2. ii) le voci del sistema armonizzato («voci SA») 0901, 1301, 1702, 1806, 1901, 2103, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3203, 3204, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3823, 3824, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602 e i codici NC 220299 e 39171010;

  3. c) lumache vive, diverse da quelle di mare, classificate con il codice NC 03076000 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;

  4. d) polline di fiori classificato con il codice NC ex12129995 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Art. 4 Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e merci provenienti da un paese terzo o una sua regione

In aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere paesi terzi o loro regioni nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento solo se riconosce le seguenti prescrizioni come almeno equivalenti alle prescrizioni pertinenti dell’Unione per gli animali destinati alla produzione di alimenti e le merci di cui all’articolo 3 del presente regolamento:

  1. a) la legislazione del paese terzo concernente:

    1. i) la produzione di prodotti di origine animale;

    2. ii) l’uso di medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il loro divieto o la loro autorizzazione, la loro distribuzione e la loro immissione in commercio e le norme amministrative e di ispezione;

    3. iii) la preparazione e l’impiego dei mangimi, comprese le procedure per l’uso di additivi e per la preparazione e l’impiego di mangimi medicati, nonché la qualità igienica sia delle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi sia del prodotto finale;

  2. b) le condizioni igieniche di produzione, fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione attualmente applicate ai prodotti di origine animale destinati all’Unione;

  3. c) l’esperienza acquisita in materia di commercializzazione dei prodotti di origine animale provenienti dal paese terzo e i risultati dei controlli ufficiali effettuati all’ingresso nell’Unione;

  4. d) se disponibili, i risultati degli audit effettuati dalla Commissione nel paese terzo, relativi ad altri animali destinati alla produzione di alimenti e merci per cui il paese terzo figura già in un elenco conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare i risultati della valutazione delle autorità competenti del paese terzo sottoposto ad audit e le misure intraprese dalle autorità competenti alla luce delle eventuali raccomandazioni loro rivolte a seguito di tali audit effettuati dalla Commissione;

  5. e) se del caso, l’esistenza, l’attuazione e la comunicazione di un programma di controllo delle zoonosi approvato dalla Commissione;

  6. f) le prescrizioni del paese terzo per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive, gli antiparassitari e i contaminanti, conformemente all’articolo 6.

Art. 5 Animali e prodotti cui si applicano gli articoli da 6 a 12

1. Le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano ai seguenti animali e prodotti:

  1. a) animali vivi per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, sezione 1, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali animali sono animali destinati alla produzione di alimenti;

  2. b) prodotti di origine animale per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, capitoli da 2 a 5, 15 e 16, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e le sottovoci del sistema armonizzato («sottovoci SA») di cui alle voci SA 0901, 1901, 2103, 2105, 3501, 3502 e 3504;

  3. c) prodotti composti per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, sezione III, capitolo 15, e sezione IV, capitoli da 16 a 22, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

2. Le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 non si applicano:

alla gelatina e alle materie prime per la produzione di gelatina di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, e

al collagene e alle materie prime per la produzione di collagene di cui all’allegato III, sezione XV, capitolo I, punto 1, del suddetto regolamento, e

ai prodotti altamente raffinati di origine animale, e

ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, agli insetti, alle rane, alle cosce di rana, alle lumache, ai rettili e alle carni di rettili, e

ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, salvo nel caso dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati di allevamento allevati in locali a terra.

Art. 6 Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti, per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive e i loro residui, i contaminanti e i residui di antiparassitari

1. In aggiunta alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti entrano nell’Unione solo da un paese terzo che dispone di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti in cui sono previste garanzie per quanto riguarda la conformità:

  1. a) alle prescrizioni dell’Unione sull’uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, sui livelli massimi di residui di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti; e

  2. b) alle prescrizioni supplementari di cui agli articoli da 9 a 12 del presente regolamento.

2. In aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere un paese terzo nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento solo se tale paese terzo fornisce prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, unitamente alle informazioni elencate nell’allegato I, parte II, del presente regolamento, nella richiesta di inclusione nell’elenco dei paesi terzi che il paese terzo in questione deve presentare a norma dell’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

3. Dopo aver approvato l’inclusione del paese terzo nell’elenco dei paesi terzi autorizzati, la Commissione garantisce, conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, che il paese terzo in questione continui a rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione tiene conto delle prove e garanzie aggiornate della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, tra cui le informazioni richieste sul piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti del paese terzo conformemente all’allegato I, parte II, che devono essere presentate dal paese terzo in questione entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7 Inclusione di un paese terzo in un elenco di paesi terzi che rispettano le prescrizioni dell’Unione in materia di sostanze farmacologicamente attive e loro residui, contaminanti e residui di antiparassitari

In aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti entrano nell’Unione solo da un paese terzo che rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ed è incluso nell’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale in questione, di cui all’allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Art. 8 Deroga alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti

1. In deroga all’articolo 7, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possono entrare nell’Unione da paesi terzi che non dispongono di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato ma che garantiscono che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, sono originari di uno Stato membro o di un paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli animali destinati alla produzione di alimenti o i prodotti di origine animale in questione.

2. In aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere un paese terzo nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento solo se l’autorità competente di tale paese terzo le fornisce prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali prove e garanzie consistono in informazioni sulle procedure in vigore in tale paese terzo per garantire la tracciabilità e l’origine degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale in questione.

3.

Se un paese terzo è incluso, conformemente ai paragrafi 1 e 2, nell’elenco dei paesi terzi autorizzati per specifici animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale, la voce relativa a tale paese terzo è accompagnata dalla seguente nota: «Paese terzo da cui entrano nell’Unione solo specifici animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale — come tali o come ingredienti di prodotti composti — che sono originari a) di altri paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale in questione; o b) di Stati membri, conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione.».

Nel caso di paesi terzi da cui, a causa di prescrizioni in materia di sanità animale, non possono entrare nell’Unione specifici animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale come tali, la voce relativa a tali paesi terzi è accompagnata dalla seguente nota: «Paese terzo da cui entrano nell’Unione solo prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale, che sono originari a) di altri paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione dei prodotti di origine animale in questione; o b) di Stati membri, conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione.».

4. Per la produzione di budelli destinati all’ingresso nell’Unione, i paesi terzi possono utilizzare materie prime di origine animale provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche o di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati e che figurano nei pertinenti elenchi per tali carni fresche e prodotti a base di carne di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione6 o al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. I paesi terzi da cui i budelli entrano nell’Unione sono elencati nell’allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i budelli. Inoltre gli stabilimenti dai quali i budelli devono entrare nell’Unione figurano negli elenchi conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

5. Dopo aver approvato l’inclusione del paese terzo negli elenchi dei paesi terzi autorizzati di cui al presente articolo, la Commissione garantisce, conformemente all’articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, che il paese terzo in questione continui a rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Capo III. Condizioni per l’ingresso nell’unione per quanto riguarda l’uso di sostanze farmacologicamente attive e i loro residui, i contaminanti e i residui di antiparassitari

Art. 9 Prescrizioni relative all’uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e ai loro residui nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti

1. Gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie che i controlli sull’uso di sostanze farmacologicamente attive di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e sui loro residui sono almeno equivalenti a quelli richiesti per i piani di controllo nazionali pluriennali degli Stati membri di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.

2. Se un paese terzo autorizza l’uso negli animali destinati alla produzione di alimenti di sostanze farmacologicamente attive non autorizzate per tali animali nell’Unione, gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell’Unione solo se tale paese terzo fornisce garanzie dell’assenza di loro residui in tali animali e prodotti. I metodi di analisi utilizzati per dimostrare l’assenza di tali residui sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 o a prescrizioni equivalenti.

Art. 10 Prescrizioni relative al divieto di determinate sostanze

1. Gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie del rispetto del divieto di utilizzo di sostanze β-agoniste, stilbeni, tireostatici, e sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena negli animali da azienda di cui alla direttiva 96/22/CE, nonché del divieto di utilizzo delle sostanze elencate nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

2. Gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti provenienti da paesi terzi che autorizzano l’utilizzo delle sostanze di cui al paragrafo 1 negli animali destinati alla produzione di alimenti o che non dispongono di norme sull’utilizzo di tali sostanze entrano nell’Unione solo se tali paesi terzi forniscono garanzie:

  1. a) di aver predisposto un sistema di produzione separato per assicurare che gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti destinati all’ingresso nell’Unione non siano trattati con le sostanze di cui al paragrafo 1, e

  2. b) di aver predisposto un sistema adeguato di identificazione e tracciabilità degli animali come pure un sistema per il controllo della distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo 1 e per la registrazione dei medicinali veterinari somministrati.

Art. 11 Prescrizioni relative ai residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti

I prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie dell’esecuzione di controlli rappresentativi sui residui di antiparassitari al fine di dimostrare che tali prodotti rispettano i livelli massimi di residui stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005. Tali garanzie sono almeno equivalenti a quelle previste dai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355.