diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 16114 del 20/04/2012 Cc. (dep. 27/04/2012) Rv. 252575 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Difensore di fiducia - Nomina effettuata senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen. - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252575-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia". (Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina per telegramma, depositata presso la Procura delle Repubblica da un avvocato che ha poi proposto appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)